Art. 2 In deroga alle disposizioni dell'art. 5 del decreto ministeriale 22 dicembre 2000, citato in premessa, il disposto di cui al precedente art. 1 e' esteso alle imprese dedite alla cattura dei molluschi bivalvi, qualora, anche in relazione alle risorse disponibili, i singoli consorzi di gestione, siano interessati all'esercizio dell'attivita' di prelievo.