Art. 2 
 
Art. 65 della legge - Esami analitici ed  organolettici  -  Attivita'
  commissioni di degustazione - Ambito di applicazione 
 
    1. Il presente decreto  stabilisce  le  disposizioni  applicative
dell'art. 65, commi 5, 6 e 8, della legge, per quanto concerne: 
    a) l'esecuzione degli esami analitici per i vini DOP e IGP; 
    b) l'esecuzione degli esami organolettici  e  i  criteri  per  il
riconoscimento delle commissioni di degustazione per i vini DOP; 
    c) le operazioni di prelievo dei campioni da destinare agli esami
analitici e organolettici; 
    d) la comunicazione dei  parametri  chimico-fisici  attestati  da
parte di un laboratorio autorizzato; 
    e) le modalita' per la determinazione dell'analisi  complementare
dell'anidride carbonica per i vini frizzanti e spumanti; 
    f)  l'attivita'  ed  il  finanziamento   della   commissione   di
degustazione di appello dei vini DOP; 
    g) la definizione dei  limiti  di  tolleranza  consentiti  tra  i
parametri chimico-fisici comunicati ai sensi della  lettera  d)  e  i
parametri chimico-fisici riscontrati successivamente  nella  fase  di
vigilanza da parte dell'Autorita' di controllo o di altri  organi  di
controllo nel settore agro-alimentare o dai Consorzi di tutela di cui
all'art. 41 della legge; 
    h) l'esecuzione degli esami organolettici dei campioni, prelevati
nella fase di vigilanza dall'Autorita' di controllo o dagli organi di
controllo nel settore agro-alimentare o dai Consorzi di tutela di cui
all'art. 41 della legge, di vini designati con la DOP o l'IGP, pronti
per il consumo e  detenuti  per  la  vendita  oppure  gia'  posti  in
commercio, e il relativo finanziamento.