Art. 2 Art. 65 della legge - Esami analitici ed organolettici - Attivita' commissioni di degustazione - Ambito di applicazione 1. Il presente decreto stabilisce le disposizioni applicative dell'art. 65, commi 5, 6 e 8, della legge, per quanto concerne: a) l'esecuzione degli esami analitici per i vini DOP e IGP; b) l'esecuzione degli esami organolettici e i criteri per il riconoscimento delle commissioni di degustazione per i vini DOP; c) le operazioni di prelievo dei campioni da destinare agli esami analitici e organolettici; d) la comunicazione dei parametri chimico-fisici attestati da parte di un laboratorio autorizzato; e) le modalita' per la determinazione dell'analisi complementare dell'anidride carbonica per i vini frizzanti e spumanti; f) l'attivita' ed il finanziamento della commissione di degustazione di appello dei vini DOP; g) la definizione dei limiti di tolleranza consentiti tra i parametri chimico-fisici comunicati ai sensi della lettera d) e i parametri chimico-fisici riscontrati successivamente nella fase di vigilanza da parte dell'Autorita' di controllo o di altri organi di controllo nel settore agro-alimentare o dai Consorzi di tutela di cui all'art. 41 della legge; h) l'esecuzione degli esami organolettici dei campioni, prelevati nella fase di vigilanza dall'Autorita' di controllo o dagli organi di controllo nel settore agro-alimentare o dai Consorzi di tutela di cui all'art. 41 della legge, di vini designati con la DOP o l'IGP, pronti per il consumo e detenuti per la vendita oppure gia' posti in commercio, e il relativo finanziamento.