(Regolamento-art. 2)
 
                               Art. 2. 
 
                       Oggetto del regolamento 
 
    1. Il presente regolamento disciplina, ai  sensi  dell'art.  142,
comma 5, dell'art. 154, comma 1, lettera b), e comma 3,  e  dell'art.
156,  comma  3,  lettera  a),  del  codice,  le   procedure   interne
all'Autorita' aventi rilevanza esterna, avviate su istanza di parte o
d'ufficio e finalizzate allo svolgimento dei compiti e  all'esercizio
dei poteri demandati al Garante. 
    2.  Il  presente  regolamento  disciplina  altresi',   ai   sensi
dell'art. 166, comma 9, del codice, il procedimento con il  quale  il
Garante  adotta  i  provvedimenti  correttivi  di  cui  all'art.  58,
paragrafo 2, del RGPD, ed irroga le sanzioni di cui all'art.  83  del
medesimo  regolamento,  nel  rispetto  dei   principi   della   piena
conoscenza  degli  atti  istruttori,   del   contraddittorio,   della
verbalizzazione nonche' della distinzione tra funzioni istruttorie  e
funzioni decisorie rispetto all'irrogazione delle sanzioni.