Art. 2. Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 142, comma 5, dell'art. 154, comma 1, lettera b), e comma 3, e dell'art. 156, comma 3, lettera a), del codice, le procedure interne all'Autorita' aventi rilevanza esterna, avviate su istanza di parte o d'ufficio e finalizzate allo svolgimento dei compiti e all'esercizio dei poteri demandati al Garante. 2. Il presente regolamento disciplina altresi', ai sensi dell'art. 166, comma 9, del codice, il procedimento con il quale il Garante adotta i provvedimenti correttivi di cui all'art. 58, paragrafo 2, del RGPD, ed irroga le sanzioni di cui all'art. 83 del medesimo regolamento, nel rispetto dei principi della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione nonche' della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione delle sanzioni.