Art. 2 
 
 
                Requisiti per l'installazione dei DSM 
 
  1. I DSM di cui al precedente art. 1 comma 1 e testati con la norma
UNI CEN/TS 1317-8 devono seguire le istruzioni tecniche per  l'uso  e
l'installazione dei  dispositivi  di  ritenuta  stradale,  richiamate
dall'art. 2, commi 5 e 6 del decreto  ministeriale  28  giugno  2011,
nonche' le ulteriori istruzioni tecniche riportate  nell'allegato  A,
che costituisce parte integrante del presente decreto. 
  2. Le stazioni appaltanti devono richiedere  DSM  rispondenti  alla
norma UNI CEN/TS  1317-8,  acquisendo,  ai  fini  della  verifica  di
rispondenza alla suddetta norma, rapporti di crash test rilasciati da
laboratori accreditati, eseguendo un esame tecnico dei loro contenuti
e delle modalita' di esecuzione delle prove stesse. 
  3. I DSM vanno testati con la norma UNI CEN/TS 1317-8 da  parte  di
laboratori accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. 
  4. I DSM dovranno essere dotati di apposito manuale per  l'utilizzo
e  l'installazione  dei  dispositivi  di  ritenuta  stradale  con   i
contenuti minimi di cui all'allegato 1 del  decreto  ministeriale  28
giugno 2011.