Art. 2 Soggetti ammissibili 1. Possono beneficiare dei finanziamenti di cui al presente decreto le imprese che svolgono prevalentemente attivita' industriale nel settore aerospaziale. 2. Sono considerate in possesso del requisito di cui al comma 1 le imprese che nei due esercizi antecedenti la presentazione della domanda abbiano conseguito un fatturato medio determinato in almeno il 60% per le grandi imprese, ovvero in almeno il 25% per le PMI, da attivita' di progettazione, costruzione, trasformazione e manutenzione di aeromobili, motori, sistemi ed equipaggiamenti aerospaziali, meccanici ed elettronici. 3. Le imprese di cui al comma 1 devono inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti: a) avere una stabile organizzazione in Italia; b) essere regolarmente costituiti ed iscritti nel registro delle imprese; c) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali; d) non rientrare fra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non restituito gli aiuti individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea; e) essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero dello sviluppo economico; f) non trovarsi in condizioni da risultare impresa in difficolta' ai sensi della comunicazione della Commissione europea 249/1 del 31 luglio 2014. 4. La verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilita' e' demandata al Ministero dello sviluppo economico. 5. Le imprese di cui al comma 1 possono presentare i progetti di cui all'art. 4 anche in forma associata, congiuntamente fra loro. In tal caso i progetti devono essere realizzati mediante il ricorso al contratto di rete o ad altre forme di collaborazione effettiva e coerente con l'articolazione e gli obiettivi del progetto; deve essere individuata l'impresa capofila con il ruolo di referente nei confronti del Ministero per la realizzazione del progetto e di rappresentanza dei soggetti partecipanti. 6. Le imprese associate, di cui le PMI devono essere almeno il 60%, non possono essere in numero superiore a cinque.