Art. 2 
 
Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica per cessioni  di
  benzina o di gasolio utilizzati come carburanti per  motori  e  per
  cessioni di beni o  prestazioni  di  servizi  tramite  distributori
  automatici 
 
  1. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 2, commi  1-bis  e
2,  del  decreto  legislativo  n.  127  del   2015,   relative   alla
memorizzazione elettronica e alla trasmissione  telematica  dei  dati
dei corrispettivi, rispettivamente, delle cessioni di  benzina  o  di
gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per  motori  e
delle cessioni di beni o prestazioni di  servizi  effettuate  tramite
distributori automatici. 
  2.  Fino  al  31  dicembre  2019,   gli   esercenti   impianti   di
distribuzione  di   carburante   sono   esonerati   dall'obbligo   di
memorizzazione elettronica e trasmissione  telematica  dei  dati  dei
corrispettivi giornalieri di cui all'art. 2,  comma  1,  del  decreto
legislativo n. 127 del 2015, per le operazioni di cui all'art. 22 del
decreto del Presidente della Repubblica  n.  633  del  1972,  diverse
dalle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati
come carburanti  per  motori,  i  cui  ricavi  o  compensi  non  sono
superiori all'uno per cento del volume d'affari dell'anno  2018,  che
continuano ad essere documentate mediante il rilascio della  ricevuta
fiscale di cui all'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249,  ovvero
dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, con
l'osservanza delle relative discipline. 
  3. Gli esercenti impianti di distribuzione  di  carburante  possono
comunque memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente i
dati dei corrispettivi giornalieri delle operazioni di cui  al  comma
2.