Art. 2 
 
                 Pubblicazione dei bandi permanenti 
 
  1. La Direzione generale educazione e  ricerca  del  Ministero  (di
seguito   «Direzione   generale»)   pubblica,   sul   sito   internet
istituzionale del Ministero,  i  bandi  permanenti  per  l'iscrizione
all'elenco di ciascuno dei profili di cui agli  allegati  da  1  a  7
entro novanta giorni  dalla  data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto.