Art. 2 
 
  1. I comuni  delle  regioni  a  statuto  ordinario  danno  adeguata
pubblicita' al  presente  decreto  sul  proprio  sito  istituzionale,
nonche' attraverso le ulteriori forme di  comunicazione  del  proprio
bilancio. 
  Il presente decreto sara' trasmesso ai  competenti  organi  per  il
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 18 aprile 2019 
 
                                                  Il Presidente       
                                           del Consiglio dei ministri 
                                                      Conte           
 

Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2019 
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affari internazionali, reg.ne succ. n. 945