Art. 2 Arresto temporaneo obbligatorio 1. Per le navi da pesca di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto, iscritte nei compartimenti marittimi da Trieste a Ancona e' disposta l'interruzione temporanea obbligatoria delle attivita' di pesca per trenta giorni consecutivi dal 29 luglio al 27 agosto del corrente anno. 2. Per le navi da pesca di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto, iscritte nei compartimenti marittimi da San Benedetto del Tronto a Termoli e' disposta l'interruzione temporanea obbligatoria delle attivita' di pesca per trenta giorni consecutivi dal 15 agosto al 13 settembre del corrente anno. 3. Per le navi da pesca di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto, iscritte nei compartimenti marittimi da Manfredonia a Bari e' disposta l'interruzione temporanea obbligatoria delle attivita' di pesca per trenta giorni consecutivi dal 29 luglio al 27 agosto del corrente anno. 4. Per le navi da pesca di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto, iscritte nei compartimenti marittimi da Brindisi a Roma e' disposta l'interruzione temporanea obbligatoria delle attivita' di pesca per trenta giorni consecutivi dal 9 settembre all'8 ottobre del corrente anno. 5. Per le navi da pesca di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto, iscritte nei compartimenti marittimi da Civitavecchia a Imperia e' disposta l'interruzione temporanea obbligatoria delle attivita' di pesca per trenta giorni consecutivi dal 16 settembre al 15 ottobre del corrente anno. 6. Per le navi da pesca all'art. 1, comma 1 del presente decreto, iscritte nei compartimenti marittimi della Regione Sardegna e della Regione Sicilia, l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca ha durata di almeno trenta giorni consecutivi, nel rispetto dei periodi di cui ai piani di gestione in premessa, la cui decorrenza e' disposta con provvedimento regionale. 7. Entro il giorno di inizio del fermo di cui ai precedenti commi, devono essere depositati presso l'autorita' marittima nella cui giurisdizione e' effettuata l'interruzione, a cura dell'armatore, i documenti di bordo dell'unita' soggetta all'interruzione e, per quelle unita' per le quali sia stato rilasciato, anche il libretto di controllo dell'imbarco e del consumo del combustibile. 8. Effettuata la consegna dei documenti di bordo, l'unita' puo' essere trasferita in un altro porto per l'esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonche' di operazioni tecniche per il rinnovo dei certificati di sicurezza, previo sbarco delle attrezzature da pesca ovvero apposizione dei sigilli agli attrezzi da pesca, ad opera dell'autorita' marittima e preventiva autorizzazione di quest'ultima. 9. L'autorizzazione al trasferimento e' rilasciata per il tempo strettamente necessario per raggiungere il luogo ove saranno eseguite le operazioni.