Art. 2 
 
                   Arresto temporaneo obbligatorio 
 
  1. Per le navi da pesca di cui all'art. 1,  comma  1  del  presente
decreto, iscritte nei compartimenti marittimi da Trieste a Ancona  e'
disposta l'interruzione temporanea obbligatoria  delle  attivita'  di
pesca per trenta giorni consecutivi dal 29 luglio al  27  agosto  del
corrente anno. 
  2. Per le navi da pesca di cui all'art. 1,  comma  1  del  presente
decreto, iscritte nei compartimenti marittimi da  San  Benedetto  del
Tronto a Termoli e' disposta l'interruzione  temporanea  obbligatoria
delle attivita' di pesca per trenta giorni consecutivi dal 15  agosto
al 13 settembre del corrente anno. 
  3. Per le navi da pesca di cui all'art. 1,  comma  1  del  presente
decreto, iscritte nei compartimenti marittimi da Manfredonia  a  Bari
e' disposta l'interruzione temporanea obbligatoria delle attivita' di
pesca per trenta giorni consecutivi dal 29 luglio al  27  agosto  del
corrente anno. 
  4. Per le navi da pesca di cui all'art. 1,  comma  1  del  presente
decreto, iscritte nei compartimenti marittimi da Brindisi a  Roma  e'
disposta l'interruzione temporanea obbligatoria  delle  attivita'  di
pesca per trenta giorni consecutivi dal 9 settembre all'8 ottobre del
corrente anno. 
  5. Per le navi da pesca di cui all'art. 1,  comma  1  del  presente
decreto, iscritte nei  compartimenti  marittimi  da  Civitavecchia  a
Imperia e'  disposta  l'interruzione  temporanea  obbligatoria  delle
attivita' di pesca per trenta giorni consecutivi dal 16 settembre  al
15 ottobre del corrente anno. 
  6. Per le navi da pesca all'art. 1, comma 1 del  presente  decreto,
iscritte nei compartimenti marittimi della Regione Sardegna  e  della
Regione Sicilia, l'interruzione temporanea obbligatoria  della  pesca
ha durata di almeno  trenta  giorni  consecutivi,  nel  rispetto  dei
periodi di cui ai piani di gestione in premessa, la cui decorrenza e'
disposta con provvedimento regionale. 
  7. Entro il giorno di inizio del fermo di cui ai precedenti  commi,
devono essere  depositati  presso  l'autorita'  marittima  nella  cui
giurisdizione e' effettuata l'interruzione, a cura  dell'armatore,  i
documenti di  bordo  dell'unita'  soggetta  all'interruzione  e,  per
quelle unita' per le quali sia stato rilasciato, anche il libretto di
controllo dell'imbarco e del consumo del combustibile. 
  8. Effettuata la consegna dei documenti  di  bordo,  l'unita'  puo'
essere trasferita in un altro porto per l'esecuzione di operazioni di
manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,  nonche'   di   operazioni
tecniche per il rinnovo dei certificati di sicurezza,  previo  sbarco
delle attrezzature da  pesca  ovvero  apposizione  dei  sigilli  agli
attrezzi da pesca, ad opera  dell'autorita'  marittima  e  preventiva
autorizzazione di quest'ultima. 
  9. L'autorizzazione al trasferimento e'  rilasciata  per  il  tempo
strettamente necessario per raggiungere il luogo ove saranno eseguite
le operazioni.