Art. 2 Condizioni delle permute 1. Ferme restando le finalita' di cui all'art. 6, comma 4-bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le convenzioni e i contratti di permuta rispettano le seguenti condizioni: a) e' ammessa la permuta tra materiali ovvero prestazioni, anche non rientranti in settori tra loro omogenei, secondo il criterio dell'equivalenza economica complessiva delle prestazioni reciproche. Se le prestazioni non sono economicamente equivalenti, e' fatto obbligo al contraente che effettua la prestazione di minor valore, di pagare un prezzo alla controparte a titolo di conguaglio per compensare la disuguaglianza economica tra le prestazioni. Gli importi a titolo di conguaglio dovuti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono pagati quali entrate erariali, con versamento in Tesoreria. Gli importi a titolo di conguaglio dovuti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono versati sul capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato di Capo XV, n. 3570, denominato «Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», art. 04 «Versamento di somme a favore del bilancio dello Stato», cui sono associati i codici IBAN pubblicati sul sito istituzionale della Ragioneria generale dello Stato, mediante bonifico bancario o postale ovvero con le modalita' previste dall'art. 47 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2007; b) nella permuta di materiali ovvero di prestazioni e' garantita la sicurezza e la segretezza delle informazioni. Al tal fine, le parti contraenti garantiscono che i documenti, i materiali e le tecnologie oggetto di permuta siano utilizzati esclusivamente per i fini e nei limiti concordati. I beni ceduti in permuta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono privati di stemmi, simboli o altri elementi identificativi che ne attestano la provenienza.