Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento si intendono per: 
    a) «FIR»: Fondo indennizzo risparmiatori istituito dal comma  493
dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145; 
    b) «Fondo di solidarieta'»: il  Fondo  istituito  dal  comma  855
dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
    c) «MEF»: Ministero dell'economia e delle finanze; 
    d) «Banche in liquidazione»: banche  e  loro  controllate  aventi
sede legale in Italia poste in liquidazione coatta amministrativa nel
periodo dal 17 novembre 2015 al 31 dicembre 2017; 
    e) «Risoluzione»: procedura prevista dal decreto  legislativo  16
novembre 2015, n. 180; 
    f) «strumenti finanziari»: azioni o obbligazioni  subordinate  di
cui all'art. 1 del  decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58
acquistate dal risparmiatore emesse dalle banche in liquidazione; 
    g) «violazioni massive del T.U.F.»: violazioni individuali  o  di
portata generale, di natura contrattuale o  extracontrattuale,  poste
in essere anche con  carattere  di  ripetitivita'  e  sistematicita',
degli obblighi di informazione, diligenza,  correttezza,  buona  fede
oggettiva e trasparenza, ai sensi del testo unico delle  disposizioni
in  materia  di  intermediazione  finanziaria,  di  cui  al   decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 
    h)   «risparmiatori»:   la   persona    fisica,    l'imprenditore
individuale,  anche  agricolo,   e   il   coltivatore   diretto,   le
organizzazioni  di  volontariato  e  le  associazioni  di  promozione
sociale di cui, rispettivamente, agli articoli 32 e 35 del codice del
Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017,  n.  117,
nonche'  le  microimprese,  come   definite   dalla   raccomandazione
2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che  occupano  meno
di dieci persone e realizzano un  fatturato  annuo  o  un  totale  di
bilancio annuo non superiori a 2 milioni di  euro,  possessori  degli
strumenti finanziari delle  banche  in  liquidazione  alla  data  del
provvedimento di messa in liquidazione;  sono  esclusi  azionisti  ed
obbligazionisti subordinati diversi dai soggetti innanzi specificati,
le controparti qualificate di cui all'art. 6, comma 2-quater, lettera
d),  del  T.U.F.,  e  i  clienti  professionali,  di  cui  ai   commi
2-quinquies e 2-sexies del medesimo art.  6  del  T.U.F.,  nonche'  i
soggetti che abbiano avuto, nelle  banche  in  liquidazione,  dal  1°
gennaio  2007,  gli  incarichi  di:  componente  del   consiglio   di
amministrazione e degli organi di controllo e di  vigilanza,  inclusi
gli organi che svolgono funzioni di gestione del rischio e  revisione
interna;  membro  del  collegio  sindacale;   consigliere   delegato;
direttore generale e vice direttore generale, nonche' i loro  parenti
ed affini di primo e di secondo grado; 
    i) «T.U.B.»: il decreto legislativo del 1° settembre 1993, n. 385
e successive modificazioni,  recante  «Testo  unico  delle  leggi  in
materia bancaria e creditizia»; 
    l) «T.U.F.»: il decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.  58  e
successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni  in
materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli  8  e
21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52»; 
    m) «FITD»: il Fondo interbancario di tutela di depositi istituito
ai sensi dell'art. 96 del testo unico di cui al  decreto  legislativo
1º settembre 1993, n. 385.