(Allegato 1-art. 2)
 
                             Articolo 2 
 
  Il vino a denominazione di origine controllata «Bianco di  Custoza»
o «Custoza» anche superiore, riserva, spumante e passito deve  essere
ottenuto  dalle  uve  provenienti  dai  vigneti  aventi,  nell'ambito
aziendale, la seguente composizione  ampelografica:  Bianca  Fernanda
(sinonimo di  Cortese  B.),  Garganega,  Trebbiano  toscano  e  Tocai
Friulano B., da soli o congiuntamente per un minimo del 70% e ciascun
singolo vitigno  non  puo'  superare  un  massimo  del  45%.  Possono
altresi' concorrere alla produzione di detti vini fino ad un  massimo
del 30% le uve provenienti  dai  seguenti  vitigni  a  bacca  bianca:
Malvasia, Riesling (Riesling  italico  e/o  Riesling  renano),  Pinot
bianco, Chardonnay e Incrocio Manzoni 6.013 da soli o congiuntamente