Art. 2 
 
 
                    Disposizioni sulle procedure 
             di affidamento in caso di crisi di impresa 
 
  1. Al codice dei contratti pubblici di cui al  decreto  legislativo
18 aprile 2016, n. 50, l'art. 110 e' sostituito dal seguente: 
    «Art.  110  (Procedure  di  affidamento  in  caso  di  fallimento
dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure  straordinarie
di gestione). - 1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti,
le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta
e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi
dell'articolo 108 del presente codice ovvero di recesso dal contratto
ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter,  del  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di
inefficacia del contratto, interpellano progressivamente  i  soggetti
che hanno partecipato all'originaria procedura  di  gara,  risultanti
dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un  nuovo  contratto
per l'affidamento dell'esecuzione o  del  completamento  dei  lavori,
servizi o forniture. 
    2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni  gia'  proposte
dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. 
    3.  Il  curatore  della  procedura  di  fallimento,   autorizzato
all'esercizio provvisorio dell'impresa,  puo'  eseguire  i  contratti
gia' stipulati dall'impresa fallita con l'autorizzazione del  giudice
delegato. 
    4.  Alle  imprese  che  hanno  depositato  la  domanda   di   cui
all'articolo 161, anche ai sensi del sesto comma, del  regio  decreto
16 marzo 1942, n. 267, si applica  l'articolo  186-bis  del  predetto
regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di
contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda  di  cui
al primo periodo ed il momento  del  deposito  del  decreto  previsto
dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267  e'  sempre
necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. 
    5. L'impresa ammessa al concordato preventivo  non  necessita  di
avvalimento di requisiti di altro soggetto. 
    6. L'ANAC puo' subordinare la  partecipazione,  l'affidamento  di
subappalti e la stipulazione dei relativi contratti  alla  necessita'
che l'impresa in concordato si  avvalga  di  un  altro  operatore  in
possesso  dei  requisiti  di   carattere   generale,   di   capacita'
finanziaria, tecnica, economica, nonche' di certificazione, richiesti
per  l'affidamento  dell'appalto,  che  si  impegni   nei   confronti
dell'impresa concorrente e della  stazione  appaltante  a  mettere  a
disposizione, per la durata  del  contratto,  le  risorse  necessarie
all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata  nel
caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la  stipulazione
del contratto, non sia per qualsiasi ragione piu' in  grado  di  dare
regolare esecuzione all'appalto o alla concessione  quando  l'impresa
non e' in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua  con
apposite linee guida. 
    7. Restano ferme le disposizioni previste  dall'articolo  32  del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  11  agosto  2014,  n.  114,  in   materia   di   misure
straordinarie di gestione di imprese  nell'ambito  della  prevenzione
della corruzione.». 
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 110 del decreto  legislativo
n. 50 del 2016, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si
applicano alle procedure in cui il bando o l'avviso con cui si indice
la gara e' pubblicato nel periodo temporale compreso tra la  data  di
entrata in vigore del presente decreto e la data di entrata in vigore
del decreto legislativo 12  gennaio  2019,  n.  14,  nonche',  per  i
contratti non preceduti dalla pubblicazione di bandi o  avvisi,  alle
procedure in cui gli  inviti  a  presentare  le  offerte  sono  stati
inviati nel corso del medesimo periodo temporale. 
  3. A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n.  14,  si  applicano  le  disposizioni
dell'articolo 372 del predetto decreto. 
  4. Al regio decreto 16  marzo  1942,  n.  267,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 104, settimo comma,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «E' fatto  salvo  il  disposto  dell'articolo  110,
comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.»; 
    b) all'articolo 186-bis: 
      1) al terzo comma, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:
«Le disposizioni del presente comma si applicano  anche  nell'ipotesi
in cui l'impresa e' stata ammessa a concordato  che  non  prevede  la
continuita' aziendale se il predetto professionista  attesta  che  la
continuazione e' necessaria per la migliore liquidazione dell'azienda
in esercizio.»; 
      2) il quarto comma e' sostituito dal seguente: «Successivamente
al deposito della domanda di cui all'articolo 161, la  partecipazione
a  procedure  di  affidamento  di  contratti  pubblici  deve   essere
autorizzata dal tribunale,  e,  dopo  il  decreto  di  apertura,  dal
giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale  ove
gia' nominato.»; 
  2-bis) al quinto comma, la lettera b) e' abrogata. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'art. 108,  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50: 
                «Art. 108 (Risoluzione).  -  1.  Fatto  salvo  quanto
          previsto ai commi 1, 2 e  4,  dell'art.  107,  le  stazioni
          appaltanti possono risolvere un contratto pubblico  durante
          il periodo di sua efficacia, se una o piu'  delle  seguenti
          condizioni sono soddisfatte: 
                  a) il contratto ha subito una modifica  sostanziale
          che avrebbe richiesto una nuova  procedura  di  appalto  ai
          sensi dell'art. 106; 
                  b)  con  riferimento  alle  modificazioni  di   cui
          all'art. 106, comma 1, lettere b) e c) sono state  superate
          le soglie di cui al comma  7  del  predetto  articolo;  con
          riferimento alle modificazioni di cui all'art.  106,  comma
          1, lettera e) del predetto articolo,  sono  state  superate
          eventuali   soglie    stabilite    dalle    amministrazioni
          aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con  riferimento
          alle modificazioni di cui all'art. 106, comma 2, sono state
          superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e
          b); 
                  c)  l'aggiudicatario  si  e'  trovato,  al  momento
          dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di
          cui all'art. 80, comma 1, sia per quanto riguarda i settori
          ordinari sia per quanto riguarda le concessioni  e  avrebbe
          dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o
          di aggiudicazione  della  concessione,  ovvero  ancora  per
          quanto riguarda i settori speciali  avrebbe  dovuto  essere
          escluso a norma dell'art. 136, comma 1; 
                  d) l'appalto non avrebbe dovuto essere  aggiudicato
          in considerazione di una grave  violazione  degli  obblighi
          derivanti dai trattati, come riconosciuto  dalla  Corte  di
          giustizia dell'Unione europea in un procedimento  ai  sensi
          dell'art. 258 TFUE. 
                1-bis. Nelle  ipotesi  di  cui  al  comma  1  non  si
          applicano i  termini  previsti  dall'art.  21-nonies  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241. 
                2.  Le  stazioni  appaltanti  devono   risolvere   un
          contratto pubblico durante il periodo  di  efficacia  dello
          stesso qualora: 
                  a) nei confronti dell'appaltatore  sia  intervenuta
          la decadenza dell'attestazione di qualificazione  per  aver
          prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; 
                  b) nei confronti dell'appaltatore  sia  intervenuto
          un provvedimento definitivo che dispone  l'applicazione  di
          una o piu' misure di prevenzione di  cui  al  codice  delle
          leggi antimafia e delle  relative  misure  di  prevenzione,
          ovvero sia intervenuta  sentenza  di  condanna  passata  in
          giudicato per i reati di cui all'art. 80. 
                3.  Il  direttore  dei  lavori  o   il   responsabile
          dell'esecuzione del contratto, se nominato, quando  accerta
          un grave inadempimento alle  obbligazioni  contrattuali  da
          parte dell'appaltatore, tale  da  comprometterne  la  buona
          riuscita  delle  prestazioni,  invia  al  responsabile  del
          procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei
          documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti
          regolarmente,  il  cui  importo  puo'  essere  riconosciuto
          all'appaltatore. Egli formula, altresi',  la  contestazione
          degli addebiti all'appaltatore, assegnando un  termine  non
          inferiore a quindici  giorni  per  la  presentazione  delle
          proprie controdeduzioni al responsabile  del  procedimento.
          Acquisite   e   valutate    negativamente    le    predette
          controdeduzioni,  ovvero  scaduto  il  termine  senza   che
          l'appaltatore abbia risposto,  la  stazione  appaltante  su
          proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto
          il contratto. 
                4. Qualora, al di fuori di quanto previsto  al  comma
          3, l'esecuzione delle prestazioni  ritardi  per  negligenza
          dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il
          direttore   dei   lavori   o    il    responsabile    unico
          dell'esecuzione del contratto, se nominato gli  assegna  un
          termine, che, salvo  i  casi  d'urgenza,  non  puo'  essere
          inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore  deve
          eseguire le prestazioni. Scaduto il  termine  assegnato,  e
          redatto   processo   verbale   in    contraddittorio    con
          l'appaltatore,   qualora   l'inadempimento   permanga,   la
          stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il
          pagamento delle penali. 
                5.   Nel   caso   di   risoluzione   del    contratto
          l'appaltatore  ha  diritto  soltanto  al  pagamento   delle
          prestazioni  relative  ai  lavori,  servizi   o   forniture
          regolarmente eseguiti,  decurtato  degli  oneri  aggiuntivi
          derivanti dallo scioglimento del contratto. 
                6.  Il  responsabile  unico  del   procedimento   nel
          comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione
          del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni,  che
          il direttore dei lavori curi la redazione  dello  stato  di
          consistenza  dei  lavori  gia'  eseguiti,  l'inventario  di
          materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa  in
          consegna. 
                7. Qualora sia stato nominato, l'organo  di  collaudo
          procede a redigere, acquisito lo stato di  consistenza,  un
          verbale  di  accertamento  tecnico  e  contabile   con   le
          modalita' di cui al presente  codice.  Con  il  verbale  e'
          accertata la corrispondenza tra quanto eseguito  fino  alla
          risoluzione del  contratto  e  ammesso  in  contabilita'  e
          quanto  previsto  nel  progetto  approvato  nonche'   nelle
          eventuali perizie di variante;  e'  altresi'  accertata  la
          presenza di  eventuali  opere,  riportate  nello  stato  di
          consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonche'
          nelle eventuali perizie di variante. 
                8. Nei casi di cui  ai  commi  2  e  3,  in  sede  di
          liquidazione  finale  dei  lavori,  servizi   o   forniture
          riferita all'appalto risolto, l'onere  da  porre  a  carico
          dell'appaltatore e' determinato  anche  in  relazione  alla
          maggiore spesa sostenuta per affidare ad  altra  impresa  i
          lavori ove la stazione appaltante non si sia avvalsa  della
          facolta' prevista dall'art. 110, comma 1. 
                9. Nei casi di risoluzione del contratto  di  appalto
          dichiarata dalla  stazione  appaltante  l'appaltatore  deve
          provvedere al ripiegamento dei cantieri  gia'  allestiti  e
          allo sgombero delle aree di lavoro  e  relative  pertinenze
          nel termine a tale fine  assegnato  dalla  stessa  stazione
          appaltante;  in  caso  di  mancato  rispetto  del   termine
          assegnato,  la  stazione  appaltante   provvede   d'ufficio
          addebitando all'appaltatore i relativi oneri  e  spese.  La
          stazione  appaltante,  in  alternativa  all'esecuzione   di
          eventuali    provvedimenti    giurisdizionali    cautelari,
          possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o
          ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero  delle
          aree di  lavoro  e  relative  pertinenze,  puo'  depositare
          cauzione in conto vincolato  a  favore  dell'appaltatore  o
          prestare fideiussione bancaria o polizza  assicurativa  con
          le modalita' di cui all'art. 93, pari all'uno per cento del
          valore   del   contratto.   Resta    fermo    il    diritto
          dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.». 
              - Si riporta l'art. 88, commi da 1 a 4-ter, del decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 159  (Codice  delle  leggi
          antimafia e delle  misure  di  prevenzione,  nonche'  nuove
          disposizioni in  materia  di  documentazione  antimafia,  a
          norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto  2010,  n.
          136): 
                «Art. 88 (Termini per il rilascio della comunicazione
          antimafia). - 1. Il rilascio della comunicazione  antimafia
          e'  immediatamente  conseguente  alla  consultazione  della
          banca dati nazionale unica quando non emerge, a carico  dei
          soggetti ivi censiti, la sussistenza di cause di decadenza,
          di sospensione o di divieto di cui  all'art.  67.  In  tali
          casi, la comunicazione antimafia liberatoria attesta che la
          stessa e' emessa utilizzando  il  collegamento  alla  banca
          dati nazionale unica. 
                2.  Quando  dalla  consultazione  della  banca   dati
          nazionale  unica  emerge  la  sussistenza   di   cause   di
          decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.  67,
          il prefetto effettua le necessarie verifiche e  accerta  la
          corrispondenza   dei   motivi   ostativi    emersi    dalla
          consultazione  della  banca  dati  nazionale   unica   alla
          situazione  aggiornata   del   soggetto   sottoposto   agli
          accertamenti. 
                3. Qualora le verifiche effettuate ai sensi del comma
          2  diano  esito   positivo,   il   prefetto   rilascia   la
          comunicazione antimafia interdittiva ovvero,  nel  caso  in
          cui le verifiche medesime diano esito negativo, il prefetto
          rilascia la comunicazione antimafia liberatoria  attestando
          che la stessa e' emessa utilizzando  il  collegamento  alla
          banca dati nazionale unica. 
                3-bis. Il  prefetto  procede  alle  stesse  verifiche
          quando la consultazione della banca dati nazionale unica e'
          eseguita per un soggetto che risulti non censito. 
                4. Nei casi previsti dai  commi  2,  3  e  3-bis,  il
          prefetto rilascia la comunicazione antimafia  entro  trenta
          giorni dalla data della consultazione di cui  all'art.  87,
          comma 1. 
                4-bis. Decorso il  termine  di  cui  al  comma  4,  i
          soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2,  procedono  anche
          in   assenza   della   comunicazione   antimafia,    previa
          acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art. 89. In
          tale caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e
          le altre erogazioni di cui  all'art.  67  sono  corrisposti
          sotto condizione risolutiva e i soggetti  di  cui  all'art.
          83,  commi  1  e  2,  revocano  le  autorizzazioni   e   le
          concessioni  o  recedono  dai  contratti,  fatto  salvo  il
          pagamento  del  valore  delle  opere  gia'  eseguite  e  il
          rimborso  delle  spese  sostenute  per   l'esecuzione   del
          rimanente, nei limiti delle utilita' conseguite. 
                4-ter. La revoca e il recesso di cui al  comma  4-bis
          si applicano anche quando la  sussistenza  delle  cause  di
          decadenza, di sospensione o di divieto di cui  all'art.  67
          e' accertata successivamente alla  stipula  del  contratto,
          alla  concessione  di  lavori   o   all'autorizzazione   al
          subcontratto. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta l'art. 161, del  regio  decreto  16  marzo
          1942, n. 267 (Disciplina  del  fallimento,  del  concordato
          preventivo,  dell'amministrazione   controllata   e   della
          liquidazione coatta amministrativa): 
                «Art. 161. (Domanda di concordato). - La domanda  per
          l'ammissione alla procedura  di  concordato  preventivo  e'
          proposta  con  ricorso,  sottoscritto  dal   debitore,   al
          tribunale del luogo in cui l'impresa  ha  la  propria  sede
          principale;  il  trasferimento  della  stessa   intervenuto
          nell'anno antecedente al deposito del ricorso non rileva ai
          fini della individuazione della competenza. 
                Il debitore deve presentare con il ricorso: 
                  a)  una  aggiornata  relazione   sulla   situazione
          patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa; 
                  b)  uno  stato  analitico   ed   estimativo   delle
          attivita'  e  l'elenco  nominativo   dei   creditori,   con
          l'indicazione dei  rispettivi  crediti  e  delle  cause  di
          prelazione; 
                  c)  l'elenco  dei  titolari  dei  diritti  reali  o
          personali su beni di proprieta' o in possesso del debitore; 
                  d) il valore dei beni  e  i  creditori  particolari
          degli eventuali soci illimitatamente responsabili; 
                  e) un piano  contenente  la  descrizione  analitica
          delle modalita' e dei tempi di adempimento della  proposta;
          in  ogni  caso,  la  proposta  deve   indicare   l'utilita'
          specificamente individuata ed economicamente valutabile che
          il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore. 
                Il  piano  e  la  documentazione  di  cui  ai   commi
          precedenti devono essere accompagnati dalla relazione di un
          professionista, designato dal  debitore,  in  possesso  dei
          requisiti di cui all' art. 67, terzo comma, lettera d), che
          attesti la veridicita' dei dati aziendali e la fattibilita'
          del  piano  medesimo.   Analoga   relazione   deve   essere
          presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta
          o del piano. 
                Per la societa' la domanda deve  essere  approvata  e
          sottoscritta a norma dell'art. 152. 
                La domanda di concordato e'  comunicata  al  pubblico
          ministero ed e' pubblicata, a  cura  del  cancelliere,  nel
          registro  delle  imprese  entro  il  giorno  successivo  al
          deposito in cancelleria. Al pubblico ministero e' trasmessa
          altresi' copia degli atti e documenti  depositati  a  norma
          del  secondo  e  del  terzo  comma,  nonche'  copia   della
          relazione del  commissario  giudiziale  prevista  dall'art.
          172. 
                L'imprenditore puo' depositare il ricorso  contenente
          la domanda di concordato  unitamente  ai  bilanci  relativi
          agli  ultimi  tre  esercizi  e  all'elenco  nominativo  dei
          creditori  con  l'indicazione   dei   rispettivi   crediti,
          riservandosi di presentare  la  proposta,  il  piano  e  la
          documentazione di cui ai commi secondo  e  terzo  entro  un
          termine  fissato  dal  giudice,  compreso  fra  sessanta  e
          centoventi   giorni   e   prorogabile,   in   presenza   di
          giustificati motivi, di non oltre  sessanta  giorni.  Nello
          stesso termine, in alternativa  e  con  conservazione  sino
          all'omologazione degli effetti  prodotti  dal  ricorso,  il
          debitore  puo'  depositare  domanda  ai   sensi   dell'art.
          182-bis, primo comma. In mancanza, si applica  l'art.  162,
          commi secondo e terzo. Con decreto motivato  che  fissa  il
          termine di cui al primo periodo, il tribunale puo' nominare
          il commissario giudiziale  di  cui  all'art.  163,  secondo
          comma, n. 3; si  applica  l'art.  170,  secondo  comma.  Il
          commissario giudiziale, quando accerta che il  debitore  ha
          posto in essere una delle condotte previste dall'art.  173,
          deve riferirne immediatamente al tribunale che, nelle forme
          del  procedimento  di  cui  all'art.  15  e  verificata  la
          sussistenza  delle  condotte  stesse,  puo',  con  decreto,
          dichiarare improcedibile  la  domanda  e,  su  istanza  del
          creditore o su richiesta del pubblico ministero,  accertati
          i presupposti di cui agli  articoli  1  e  5,  dichiara  il
          fallimento   del   debitore   con   contestuale    sentenza
          reclamabile a norma dell'art. 18. 
                Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui
          all'art. 163 il debitore puo' compiere gli atti urgenti  di
          straordinaria  amministrazione  previa  autorizzazione  del
          tribunale, il quale puo' assumere sommarie  informazioni  e
          deve acquisire il parere  del  commissario  giudiziale,  se
          nominato. Nello stesso periodo e a decorrere  dallo  stesso
          termine il debitore puo'  altresi'  compiere  gli  atti  di
          ordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente
          sorti  per  effetto  degli  atti  legalmente  compiuti  dal
          debitore sono prededucibili ai sensi dell'art. 111. 
                Con il decreto che fissa il termine di cui  al  sesto
          comma,  primo  periodo,  il  tribunale  deve  disporre  gli
          obblighi  informativi  periodici,   anche   relativi   alla
          gestione finanziaria dell'impresa e all'attivita'  compiuta
          ai fini della predisposizione della proposta e  del  piano,
          che il debitore deve  assolvere,  con  periodicita'  almeno
          mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale  se
          nominato,  sino  alla  scadenza  del  termine  fissato.  Il
          debitore, con periodicita' mensile, deposita una situazione
          finanziaria dell'impresa che, entro il  giorno  successivo,
          e'  pubblicata  nel  registro  delle  imprese  a  cura  del
          cancelliere. In caso di violazione  di  tali  obblighi,  si
          applica l'art. 162, commi secondo e terzo.  Quando  risulta
          che l'attivita' compiuta  dal  debitore  e'  manifestamente
          inidonea alla predisposizione della proposta e  del  piano,
          il tribunale, anche d'ufficio, sentito  il  debitore  e  il
          commissario giudiziale se  nominato,  abbrevia  il  termine
          fissato con  il  decreto  di  cui  al  sesto  comma,  primo
          periodo. Il  tribunale  puo'  in  ogni  momento  sentire  i
          creditori. 
                La domanda di cui al  sesto  comma  e'  inammissibile
          quando il debitore, nei due anni precedenti, ha  presentato
          altra domanda ai sensi del medesimo comma  alla  quale  non
          abbia  fatto  seguito  l'ammissione   alla   procedura   di
          concordato  preventivo  o  l'omologazione  dell'accordo  di
          ristrutturazione dei debiti. 
                Fermo restando quanto disposto  dall'art.  22,  primo
          comma, quando pende il procedimento per la dichiarazione di
          fallimento il termine di cui al sesto  comma  del  presente
          articolo e' di sessanta giorni, prorogabili, in presenza di
          giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni.». 
              - Si riporta l'art. 186-bis, del citato  regio  decreto
          16 marzo 1942,  n.  267,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art.   186-bis.    (Concordato    con    continuita'
          aziendale). - Quando il piano di concordato di cui all'art.
          161, secondo comma,  lettera  e)  prevede  la  prosecuzione
          dell'attivita'  di  impresa  da  parte  del  debitore,   la
          cessione dell'azienda in esercizio ovvero  il  conferimento
          dell'azienda in esercizio in una o piu' societa', anche  di
          nuova  costituzione,  si  applicano  le  disposizioni   del
          presente  articolo.  Il  piano  puo'  prevedere  anche   la
          liquidazione   di   beni   non   funzionali   all'esercizio
          dell'impresa. 
                Nei casi previsti dal presente articolo: 
                  a) il piano di cui  all'art.  161,  secondo  comma,
          lettera e), deve contenere anche  un'analitica  indicazione
          dei  costi  e  dei   ricavi   attesi   dalla   prosecuzione
          dell'attivita' d'impresa prevista dal piano di  concordato,
          delle  risorse  finanziarie  necessarie  e  delle  relative
          modalita' di copertura; 
                  b) la relazione del professionista di cui  all'art.
          161,  terzo  comma,  deve  attestare  che  la  prosecuzione
          dell'attivita' d'impresa prevista dal piano  di  concordato
          e' funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori; 
                  c) il piano puo' prevedere, fermo  quanto  disposto
          dall'art. 160, secondo comma, una moratoria fino a un  anno
          dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti  di
          privilegio, pegno o ipoteca,  salvo  che  sia  prevista  la
          liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa
          di prelazione. In tal caso, i creditori muniti di cause  di
          prelazione di cui al periodo precedente non  hanno  diritto
          al voto. 
                Fermo quanto previsto nell'art. 169-bis, i  contratti
          in corso di esecuzione alla data di deposito  del  ricorso,
          anche  stipulati  con  pubbliche  amministrazioni,  non  si
          risolvono per effetto dell'apertura della  procedura.  Sono
          inefficaci  eventuali  patti  contrari.   L'ammissione   al
          concordato preventivo non  impedisce  la  continuazione  di
          contratti  pubblici  se  il  professionista  designato  dal
          debitore di cui all'art. 67 ha attestato la conformita'  al
          piano e la ragionevole capacita' di  adempimento.  Di  tale
          continuazione puo' beneficiare, in presenza  dei  requisiti
          di legge, anche  la  societa'  cessionaria  o  conferitaria
          d'azienda  o  di  rami  d'azienda  cui  i  contratti  siano
          trasferiti. Il giudice delegato, all'atto della cessione  o
          del conferimento, dispone la cancellazione delle iscrizioni
          e trascrizioni.  Le  disposizioni  del  presente  comma  si
          applicano anche nell'ipotesi  in  cui  l'impresa  e'  stata
          ammessa  a  concordato  che  non  prevede  la   continuita'
          aziendale se il  predetto  professionista  attesta  che  la
          continuazione e' necessaria per  la  migliore  liquidazione
          dell'azienda in esercizio. 
                Successivamente al  deposito  della  domanda  di  cui
          all'art. 161, la partecipazione a procedure di  affidamento
          di  contratti  pubblici   deve   essere   autorizzata   dal
          tribunale, e, dopo il  decreto  di  apertura,  dal  giudice
          delegato, acquisito il parere  del  commissario  giudiziale
          ove gia' nominato. 
                L'ammissione al concordato preventivo  non  impedisce
          la partecipazione a procedure di assegnazione di  contratti
          pubblici, quando l'impresa presenta in gara: 
                  a) una relazione di un professionista  in  possesso
          dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera  d),
          che attesta  la  conformita'  al  piano  e  la  ragionevole
          capacita' di adempimento del contratto; 
                  b) (abrogata). 
                Fermo quanto previsto dal comma precedente, l'impresa
          in   concordato   puo'   concorrere   anche   riunita    in
          raggruppamento temporaneo di imprese, purche'  non  rivesta
          la qualita' di mandataria e sempre  che  le  altre  imprese
          aderenti al raggruppamento non siano  assoggettate  ad  una
          procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di  cui
          al quarto comma, lettera b), puo'  provenire  anche  da  un
          operatore facente parte del raggruppamento. 
                Se nel corso di una procedura iniziata ai  sensi  del
          presente  articolo  l'esercizio  dell'attivita'   d'impresa
          cessa o risulta manifestamente dannoso per i creditori,  il
          tribunale provvede ai sensi dell'art. 173. Resta  salva  la
          facolta'  del  debitore  di  modificare  la   proposta   di
          concordato.». 
              - Si riporta l'art. 163 del  citato  regio  decreto  16
          marzo 1942, n. 267: 
                «Art.  163  (Ammissione  alla  procedura  e  proposte
          concorrenti). - Il tribunale, ove non  abbia  provveduto  a
          norma dell' art. 162, commi primo e  secondo,  con  decreto
          non soggetto a reclamo, dichiara  aperta  la  procedura  di
          concordato preventivo; ove siano previste diverse classi di
          creditori,  il  tribunale  provvede   analogamente   previa
          valutazione della correttezza  dei  criteri  di  formazione
          delle diverse classi. 
                Con il  provvedimento  di  cui  al  primo  comma,  il
          tribunale: 
                  1) delega un giudice alla procedura di concordato; 
                  2) ordina la convocazione dei creditori  non  oltre
          centoventi giorni dalla data del provvedimento e stabilisce
          il termine per la comunicazione di questo ai creditori; 
                  2-bis) in relazione al numero dei creditori e  alla
          entita' del passivo,  puo'  stabilire  che  l'adunanza  sia
          svolta  in  via   telematica   con   modalita'   idonee   a
          salvaguardare    il    contraddittorio    e     l'effettiva
          partecipazione  dei   creditori,   anche   utilizzando   le
          strutture informatiche messe a disposizione della procedura
          da soggetti terzi; 
                  3) nomina il commissario  giudiziale  osservate  le
          disposizioni degli articoli 28 e 29; 
                  4) stabilisce il termine non superiore  a  quindici
          giorni entro il quale il ricorrente deve  depositare  nella
          cancelleria del tribunale la somma pari  al  50  per  cento
          delle  spese  che  si  presumono  necessarie  per  l'intera
          procedura, ovvero la diversa minor somma, non inferiore  al
          20 per  cento  di  tali  spese,  che  sia  determinata  dal
          giudice. Su proposta del commissario giudiziale, il giudice
          delegato  puo'  disporre  che  le  somme  riscosse  vengano
          investite secondo quanto  previsto  dall'  art.  34,  primo
          comma; 
                  4-bis)  ordina  al  ricorrente  di  consegnare   al
          commissario giudiziale entro sette giorni copia informatica
          o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali
          obbligatorie. 
                Qualora non sia eseguito il deposito  prescritto,  il
          commissario giudiziale  provvede  a  norma  dell'art.  173,
          primo comma. 
                Uno o  piu'  creditori  che,  anche  per  effetto  di
          acquisti successivi alla presentazione della domanda di cui
          all'art. 161, rappresentano almeno il dieci per  cento  dei
          crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata
          ai sensi dell'art. 161, secondo comma, lettera a),  possono
          presentare   una   proposta   concorrente   di   concordato
          preventivo e il relativo  piano  non  oltre  trenta  giorni
          prima dell'adunanza dei  creditori.  Ai  fini  del  computo
          della percentuale del dieci per cento, non si considerano i
          crediti della societa' che controlla la societa' debitrice,
          delle societa' da questa controllate e di quelle sottoposte
          a comune controllo. La relazione  di  cui  al  comma  terzo
          dell'art. 161 puo' essere limitata  alla  fattibilita'  del
          piano per  gli  aspetti  che  non  siano  gia'  oggetto  di
          verifica da parte del commissario giudiziale, e puo' essere
          omessa qualora non ve ne siano. 
                Le  proposte  di  concordato  concorrenti  non   sono
          ammissibili se nella relazione di cui all'art.  161,  terzo
          comma,  il  professionista  attesta  che  la  proposta   di
          concordato del debitore assicura il pagamento di almeno  il
          quaranta per cento dell'ammontare dei crediti  chirografari
          o, nel caso di concordato con continuita' aziendale di  cui
          all'art.  186-bis,  di   almeno   il   trenta   per   cento
          dell'ammontare dei crediti chirografari. La  proposta  puo'
          prevedere l'intervento di terzi e, se  il  debitore  ha  la
          forma di societa' per azioni o a responsabilita'  limitata,
          puo' prevedere un aumento di capitale  della  societa'  con
          esclusione o limitazione del diritto d'opzione. 
                I creditori che presentano una proposta di concordato
          concorrente hanno diritto di voto sulla  medesima  solo  se
          collocati in una autonoma classe. 
                Qualora  la  proposta  concorrente  preveda   diverse
          classi di creditori essa, prima  di  essere  comunicata  ai
          creditori ai sensi del secondo comma  dell'art.  171,  deve
          essere sottoposta al giudizio del tribunale che verifica la
          correttezza  dei  criteri  di  formazione   delle   diverse
          classi.». 
              - Si riporta l'art. 32,  del  citato  decreto-legge  24
          giugno 2014, n. 90: 
                «Art. 32 (Misure straordinarie di gestione,  sostegno
          e monitoraggio di  imprese  nell'ambito  della  prevenzione
          della corruzione). - 1.  Nell'ipotesi  in  cui  l'autorita'
          giudiziaria proceda per i delitti di cui agli articoli  317
          c.p., 318 c.p.,  319  c.p.,  319-bis  c.p.,  319-ter  c.p.,
          319-quater  c.p.,  320  c.p.,  322,  c.p.,  322-bis,  c.p.,
          346-bis, c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p., ovvero, in presenza
          di rilevate situazioni anomale e comunque  sintomatiche  di
          condotte  illecite  o  eventi  criminali  attribuibili   ad
          un'impresa   aggiudicataria   di   un   appalto   per    la
          realizzazione di  opere  pubbliche,  servizi  o  forniture,
          nonche' ad una impresa che esercita attivita' sanitaria per
          conto del Servizio sanitario nazionale in base agli accordi
          contrattuali  di  cui  all'art.  8-quinquies  del   decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  ovvero  ad   un
          concessionario  di  lavori  pubblici  o  ad  un  contraente
          generale, il Presidente dell'ANAC ne informa il procuratore
          della Repubblica e, in presenza di fatti gravi e  accertati
          anche ai sensi dell'art. 19, comma 5, lett. a) del presente
          decreto, propone al Prefetto  competente  in  relazione  al
          luogo   in   cui   ha   sede   la   stazione    appaltante,
          alternativamente: 
                  a) di ordinare la rinnovazione degli organi sociali
          mediante la sostituzione  del  soggetto  coinvolto  e,  ove
          l'impresa  non  si  adegui  nei   termini   stabiliti,   di
          provvedere  alla  straordinaria   e   temporanea   gestione
          dell'impresa limitatamente  alla  completa  esecuzione  del
          contratto  d'appalto  ovvero  dell'accordo  contrattuale  o
          della concessione; 
                  b) di provvedere direttamente alla straordinaria  e
          temporanea   gestione   dell'impresa   limitatamente   alla
          completa  esecuzione  del  contratto  di   appalto   ovvero
          dell'accordo contrattuale o della concessione. 
                2. Il Prefetto, previo accertamento  dei  presupposti
          indicati al comma 1 e valutata la particolare gravita'  dei
          fatti  oggetto   dell'indagine,   intima   all'impresa   di
          provvedere al rinnovo degli organi sociali  sostituendo  il
          soggetto coinvolto  e  ove  l'impresa  non  si  adegui  nel
          termine di  trenta  giorni  ovvero  nei  casi  piu'  gravi,
          provvede nei  dieci  giorni  successivi  con  decreto  alla
          nomina di uno o piu' amministratori, in numero comunque non
          superiore   a   tre,   in   possesso   dei   requisiti   di
          professionalita'  e  onorabilita'  di  cui  al  regolamento
          adottato ai  sensi  dell'art.  39,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 8 luglio 1999,  n.  270.  Il  predetto  decreto
          stabilisce la durata della misura in ragione delle esigenze
          funzionali  alla  realizzazione  dell'opera  pubblica,   al
          servizio o alla  fornitura  oggetto  del  contratto  ovvero
          dell'accordo contrattuale e comunque non oltre il collaudo. 
                2-bis. Nell'ipotesi di impresa che esercita attivita'
          sanitaria per conto del  Servizio  sanitario  nazionale  in
          base agli accordi contrattuali di cui all'art.  8-quinquies
          del decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  il
          decreto del Prefetto di cui al comma 2 e' adottato d'intesa
          con il Ministro della salute e la  nomina  e'  conferita  a
          soggetti  in   possesso   di   curricula   che   evidenzino
          qualificate e comprovate professionalita' ed esperienza  di
          gestione sanitaria. 
                3. Per la durata  della  straordinaria  e  temporanea
          gestione dell'impresa, sono attribuiti agli  amministratori
          tutti  i   poteri   e   le   funzioni   degli   organi   di
          amministrazione dell'impresa ed e' sospeso l'esercizio  dei
          poteri   di   disposizione   e   gestione   dei    titolari
          dell'impresa. Nel  caso  di  impresa  costituita  in  forma
          societaria,  i  poteri  dell'assemblea  sono  sospesi   per
          l'intera durata della misura. 
                4. L'attivita' di temporanea e straordinaria gestione
          dell'impresa e' considerata di pubblica  utilita'  ad  ogni
          effetto e gli  amministratori  rispondono  delle  eventuali
          diseconomie dei risultati solo nei casi  di  dolo  o  colpa
          grave. 
                5. Le misure di  cui  al  comma  2  sono  revocate  e
          cessano  comunque  di   produrre   effetti   in   caso   di
          provvedimento che  dispone  la  confisca,  il  sequestro  o
          l'amministrazione giudiziaria dell'impresa  nell'ambito  di
          procedimenti penali  o  per  l'applicazione  di  misure  di
          prevenzione    ovvero    dispone    l'archiviazione     del
          procedimento.   L'autorita'   giudiziaria   conferma,   ove
          possibile, gli amministratori nominati dal Prefetto. 
                6. Agli amministratori di cui al comma  2  spetta  un
          compenso quantificato con il decreto di nomina  sulla  base
          delle tabelle allegate al decreto di  cui  all'art.  8  del
          decreto legislativo  4  febbraio  2010  n.  14.  Gli  oneri
          relativi al  pagamento  di  tale  compenso  sono  a  carico
          dell'impresa. 
                7.  Nel  periodo  di  applicazione  della  misura  di
          straordinaria e temporanea gestione di cui al  comma  2,  i
          pagamenti  all'impresa  sono  corrisposti  al   netto   del
          compenso riconosciuto agli amministratori di cui al comma 2
          e  l'utile  d'impresa  derivante  dalla   conclusione   dei
          contratti d'appalto di cui al comma 1, determinato anche in
          via presuntiva  dagli  amministratori,  e'  accantonato  in
          apposito fondo e non puo'  essere  distribuito  ne'  essere
          soggetto a pignoramento, sino all'esito dei giudizi in sede
          penale ovvero, nei casi di cui al comma 10, dei giudizi  di
          impugnazione   o   cautelari   riguardanti   l'informazione
          antimafia interdittiva. 
                8. Nel caso in cui le indagini  di  cui  al  comma  1
          riguardino componenti di organi societari diversi da quelli
          di cui al medesimo comma e' disposta la misura di  sostegno
          e monitoraggio  dell'impresa.  Il  Prefetto  provvede,  con
          decreto, adottato secondo le modalita' di cui al  comma  2,
          alla nomina di uno o piu' esperti, in numero  comunque  non
          superiore   a   tre,   in   possesso   dei   requisiti   di
          professionalita'  e  onorabilita'  di  cui  al  regolamento
          adottato ai  sensi  dell'art.  39,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 8 luglio  1999,  n.  270,  con  il  compito  di
          svolgere funzioni di sostegno e monitoraggio  dell'impresa.
          A tal fine, gli esperti forniscono all'impresa prescrizioni
          operative,  elaborate  secondo  riconosciuti  indicatori  e
          modelli di trasparenza, riferite agli ambiti organizzativi,
          al   sistema   di   controllo   interno   e   agli   organi
          amministrativi e di controllo. 
                9. Agli esperti di cui al comma 8 spetta un compenso,
          quantificato con il decreto di  nomina,  non  superiore  al
          cinquanta per cento di quello liquidabile sulla base  delle
          tabelle allegate al decreto di cui all'art. 8  del  decreto
          legislativo 4 febbraio 2010 n. 14. Gli  oneri  relativi  al
          pagamento di tale compenso sono a carico dell'impresa. 
                10. Le disposizioni di cui al  presente  articolo  si
          applicano anche nei  casi  in  cui  sia  stata  emessa  dal
          Prefetto un'informazione antimafia interdittiva e  sussista
          l'urgente  necessita'  di   assicurare   il   completamento
          dell'esecuzione   del   contratto    ovvero    dell'accordo
          contrattuale,  ovvero  la  sua  prosecuzione  al  fine   di
          garantire   la   continuita'   di   funzioni   e    servizi
          indifferibili  per  la  tutela  di  diritti   fondamentali,
          nonche' per la salvaguardia  dei  livelli  occupazionali  o
          dell'integrita' dei bilanci pubblici, ancorche' ricorrano i
          presupposti di  cui  all'art.  94,  comma  3,  del  decreto
          legislativo 6 settembre 2011,  n.  159.  In  tal  caso,  le
          misure sono disposte di propria iniziativa dal Prefetto che
          ne informa il Presidente dell'ANAC.  Nei  casi  di  cui  al
          comma 2-bis,  le  misure  sono  disposte  con  decreto  del
          Prefetto, di intesa con il Ministro della salute. Le stesse
          misure sono revocate e cessano comunque di produrre effetti
          in  caso  di  passaggio  in  giudicato   di   sentenza   di
          annullamento dell'informazione antimafia  interdittiva,  di
          ordinanza che dispone, in  via  definitiva,  l'accoglimento
          dell'istanza cautelare  eventualmente  proposta  ovvero  di
          aggiornamento dell'esito  della  predetta  informazione  ai
          sensi dell'art. 91, comma  5,  del  decreto  legislativo  6
          settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, anche a
          seguito  dell'adeguamento  dell'impresa  alle   indicazioni
          degli esperti. 
                10-bis. Le misure di cui al  presente  articolo,  nel
          caso di accordi  contrattuali  con  il  Servizio  sanitario
          nazionale  di  cui   all'art.   8-quinquies   del   decreto
          legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si applicano ad  ogni
          soggetto privato titolare dell'accordo, anche nei  casi  di
          soggetto diverso dall'impresa, e con riferimento a condotte
          illecite o eventi criminosi posti in essere  ai  danni  del
          Servizio sanitario nazionale.». 
              - Il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice
          della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della
          legge  19  ottobre  2017,  n.  155),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2019, S.O. n. 6/L. 
              - Si riporta l'art. 372,  del  decreto  legislativo  12
          gennaio  2019,  n.  14  (Codice  della  crisi  d'impresa  e
          dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre  2017,
          n. 155): 
                «Art. 372 (Modifiche al codice dei contratti pubblici
          di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50). -  1.
          Al  codice  dei  contratti  pubblici  di  cui  al   decreto
          legislativo 18  aprile  2016,  n.  50,  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
                  a) all'art. 48, al comma 17, le parole  "art.  110,
          comma  5,  in  caso  di  fallimento,  liquidazione   coatta
          amministrativa,        amministrazione         controllata,
          amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero
          procedura di insolvenza concorsuale o di  liquidazione  del
          mandatario  ovvero,  qualora  si  tratti  di   imprenditore
          individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione
          o fallimento" sono sostituite dalle  seguenti:  "art.  110,
          comma 6, in caso di liquidazione  giudiziale,  liquidazione
          coatta   amministrativa,   amministrazione   straordinaria,
          concordato preventivo  o  di  liquidazione  del  mandatario
          ovvero, qualora si tratti di imprenditore  individuale,  in
          caso di morte, interdizione, inabilitazione o  liquidazione
          giudiziale" e, al comma 18, le parole "art. 110,  comma  5,
          in caso di fallimento, liquidazione coatta  amministrativa,
          amministrazione controllata, amministrazione straordinaria,
          concordato  preventivo  ovvero  procedura   di   insolvenza
          concorsuale o di liquidazione di uno dei  mandanti  ovvero,
          qualora si tratti di imprenditore individuale, in  caso  di
          morte,  interdizione,  inabilitazione  o  fallimento"  sono
          sostituite dalle seguenti: "art. 110, comma 6, in  caso  di
          liquidazione      giudiziale,      liquidazione      coatta
          amministrativa, amministrazione  straordinaria,  concordato
          preventivo o di liquidazione di uno  dei  mandanti  ovvero,
          qualora si tratti di imprenditore individuale, in  caso  di
          morte,   interdizione,   inabilitazione   o    liquidazione
          giudiziale"; 
                  b)  all'art.  80,  comma  5,  la  lettera   b)   e'
          sostituita dalla seguente: 
                    "b) l'operatore economico sia stato sottoposto  a
          liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione
          coatta o di concordato preventivo o sia in corso  nei  suoi
          confronti un procedimento per la dichiarazione  di  una  di
          tali situazioni, fermo restando quanto  previsto  dall'art.
          95 del codice della  crisi  di  impresa  e  dell'insolvenza
          adottato in attuazione della delega di cui all'art. 1 della
          legge 19 ottobre 2017, n. 155 e dall'art. 110;"; 
                  c) l'art. 110 e' sostituito dal seguente: 
                    "Art. 110 (Procedure di affidamento  in  caso  di
          liquidazione giudiziale dell'esecutore o di risoluzione del
          contratto e misure straordinarie di gestione). -  1.  Fatto
          salvo quanto previsto ai commi 3 e  seguenti,  le  stazioni
          appaltanti,  in  caso  di   liquidazione   giudiziale,   di
          liquidazione coatta  e  concordato  preventivo,  ovvero  di
          risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 ovvero  di
          recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88,  comma  4-ter,
          del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in
          caso  di  dichiarazione  giudiziale  di   inefficacia   del
          contratto, interpellano  progressivamente  i  soggetti  che
          hanno  partecipato  all'originaria   procedura   di   gara,
          risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare
          un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o  del
          completamento dei lavori, servizi o forniture. 
                    2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni
          gia' proposte dall'originario  aggiudicatario  in  sede  in
          offerta. 
                    3. Il curatore della  procedura  di  liquidazione
          giudiziale, autorizzato  all'esercizio  dell'impresa,  puo'
          eseguire   i   contratti   gia'   stipulati    dall'impresa
          assoggettata alla liquidazione giudiziale su autorizzazione
          del giudice delegato. 
                    4. Alle imprese che hanno depositato  la  domanda
          di cui all'art. 40 del codice  della  crisi  di  impresa  e
          dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di  cui
          all'art. 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155, si  applica
          l'art. 95 del medesimo codice. Per la  partecipazione  alle
          procedure di  affidamento  di  contratti  pubblici  tra  il
          momento del deposito della domanda di cui al primo  periodo
          ed il momento del deposito del decreto  previsto  dall'art.
          47 del codice della crisi di impresa e  dell'insolvenza  e'
          sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di  un  altro
          soggetto. 
                    5. L'impresa ammessa al concordato preventivo non
          necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. 
                    6. L'ANAC  puo'  subordinare  la  partecipazione,
          l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei  relativi
          contratti alla necessita' che l'impresa  in  concordato  si
          avvalga di un altro operatore in possesso dei requisiti  di
          carattere  generale,  di  capacita'  finanziaria,  tecnica,
          economica,  nonche'  di   certificazione,   richiesti   per
          l'affidamento dell'appalto, che si  impegni  nei  confronti
          dell'impresa concorrente  e  della  stazione  appaltante  a
          mettere a disposizione, per la  durata  del  contratto,  le
          risorse  necessarie   all'esecuzione   dell'appalto   e   a
          subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel
          corso  della  gara,  ovvero  dopo   la   stipulazione   del
          contratto, non sia per qualsiasi ragione piu' in  grado  di
          dare regolare esecuzione  all'appalto  o  alla  concessione
          quando  l'impresa  non  e'  in   possesso   dei   requisiti
          aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida. 
                    7.  Restano  ferme   le   disposizioni   previste
          dall'art. 32 del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,
          n. 114, in materia di misure straordinarie di  gestione  di
          imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione."; 
                2. Le disposizioni di cui al  comma  1  si  applicano
          alle procedure in cui il bando o l'avviso con cui si indice
          la gara e' pubblicato successivamente alla data di  entrata
          in vigore del presente codice, nonche', per i contratti non
          preceduti dalla  pubblicazione  di  bandi  o  avvisi,  alle
          procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati
          inviati gli inviti a presentare le offerte.». 
              - Si riporta l'art. 104, del citato  regio  decreto  16
          marzo 1942, n. 267, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 104  (Esercizio  provvisorio  dell'impresa  del
          fallito). - Con la sentenza dichiarativa del fallimento, il
          tribunale    puo'    disporre    l'esercizio    provvisorio
          dell'impresa,  anche   limitatamente   a   specifici   rami
          dell'azienda, se dalla interruzione puo' derivare un  danno
          grave, purche' non arrechi pregiudizio ai creditori. 
                Successivamente, su proposta del curatore, il giudice
          delegato,  previo  parere  favorevole  del   comitato   dei
          creditori,   autorizza,   con    decreto    motivato,    la
          continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa, anche
          limitatamente a specifici rami dell'azienda, fissandone  la
          durata. 
                Durante  il  periodo  di  esercizio  provvisorio,  il
          comitato dei creditori e' convocato  dal  curatore,  almeno
          ogni tre mesi, per essere  informato  sull'andamento  della
          gestione e per pronunciarsi sull'opportunita' di continuare
          l'esercizio. 
                Se   il   comitato   dei   creditori   non    ravvisa
          l'opportunita' di continuare  l'esercizio  provvisorio,  il
          giudice delegato ne ordina la cessazione. 
                Ogni  semestre,  o  comunque  alla  conclusione   del
          periodo  di  esercizio  provvisorio,   il   curatore   deve
          presentare un rendiconto dell'attivita'  mediante  deposito
          in cancelleria. In ogni  caso  il  curatore  informa  senza
          indugio il giudice delegato e il comitato dei creditori  di
          circostanze  sopravvenute  che   possono   influire   sulla
          prosecuzione dell'esercizio provvisorio. 
                Il   tribunale   puo'    ordinare    la    cessazione
          dell'esercizio provvisorio in qualsiasi momento laddove  ne
          ravvisi l'opportunita', con decreto in camera di  consiglio
          non soggetto a reclamo sentiti il curatore ed  il  comitato
          dei creditori. 
                Durante l'esercizio provvisorio i contratti  pendenti
          proseguono, salvo che il curatore non  intenda  sospenderne
          l'esecuzione o scioglierli.  E'  fatto  salvo  il  disposto
          dell'art. 110, comma 3, del decreto legislativo  18  aprile
          2016, n. 50. 
                I crediti sorti nel corso dell'esercizio  provvisorio
          sono soddisfatti in prededuzione ai  sensi  dell'art.  111,
          primo comma, n. 1). 
                Al   momento    della    cessazione    dell'esercizio
          provvisorio  si  applicano  le  disposizioni  di  cui  alla
          sezione IV del capo III del titolo II.».