Art. 2 
 
             Modalita' di realizzazione degli interventi 
 
  1. Ai sensi dell'art. 1, comma 518, della legge n. 205 del 2017, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tramite la  Direzione
generale per le dighe e  le  infrastrutture  idriche  ed  elettriche,
sottoscrive apposite convenzioni con i  soggetti  realizzatori  degli
interventi. 
  2.  Gli  atti  convenzionali  di  cui  al  comma   1   disciplinano
condizioni,  termini  e  modalita'   per   la   realizzazione   degli
interventi. 
  3. Il  soggetto  realizzatore  assume  l'esclusiva  responsabilita'
sulla corretta e tempestiva esecuzione dei lavori,  nel  rispetto  di
quanto stabilito dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
  4. In caso di inerzia o di inadempimento nella realizzazione  degli
interventi del primo stralcio del Piano  nazionale  degli  interventi
nel  settore  idrico  -  sezione  «invasi»  da  parte  dei   soggetti
realizzatori, si applica la procedura  prevista  dall'art.  1,  comma
525, della legge n. 205 del 2017.