Art. 2 Smaltimento scorte 1. I titolari di autorizzazione all'immissione in commercio sono tenuti ad applicare le disposizioni di cui al presente decreto entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore del medesimo. 2. I lotti dei medicinali contenenti alcol etilico o etanolo gia' prodotti e immessi in commercio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta, ai sensi della determina dell'Agenzia italiana del farmaco n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, recante «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 4 agosto 2017, n. 124».