Art. 2 
 
  1. L'Inps e' autorizzato, nel limite di spesa di euro 17.000,00  ad
erogare il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito ad  un
numero massimo di n. 2 lavoratori di  cui  all'art.  1  del  presente
decreto, che presentino domanda per il pensionamento sulla base delle
disposizioni in materia di decorrenza dei  trattamenti  pensionistici
vigenti prima dell'entrata in  vigore  del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78.