Art. 2 1. L'Inps e' autorizzato, nel limite di spesa di euro 17.000,00 ad erogare il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito ad un numero massimo di n. 2 lavoratori di cui all'art. 1 del presente decreto, che presentino domanda per il pensionamento sulla base delle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.