Art. 2 1. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto, che comporta l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel decreto ministeriale 6 giugno 2012, n. 12981 e successive modificazioni ed integrazioni, puo' essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018. 2. L'incarico di cui al citato art. 1, comma 2 del presente decreto e' automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione per la indicazione geografica «Veneto Orientale», ai sensi dell'art. 107, comma 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione. Roma, 19 giugno 2019 Il dirigente: Polizzi