Art. 2 
 
  1. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto, che  comporta
l'obbligo  di  rispettare  le  prescrizioni  previste   nel   decreto
ministeriale 6 giugno 2012, n. 12981 e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, puo' essere sospeso con provvedimento  motivato  ovvero
revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238
del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018. 
  2. L'incarico di cui al citato art. 1, comma 2 del presente decreto
e' automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida  la
cancellazione della protezione per la indicazione geografica  «Veneto
Orientale», ai sensi dell'art. 107, comma 3, del regolamento (UE)  n.
1308/2013. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  ed  entra  in  vigore  il  giorno   della   sua
pubblicazione. 
 
    Roma, 19 giugno 2019 
 
                                                Il dirigente: Polizzi