Art. 2 
 
Verifica straordinaria sui direttori generali degli enti del Servizio
                         sanitario regionale 
 
  1. Il Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal
disavanzo nel settore sanitario,  nominato  ai  sensi  del  combinato
disposto dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007,  n.  159,
((convertito, con modificazioni, dalla legge  29  novembre  2007,  n.
222)), e dell'articolo 2, comma 84, della legge 23 dicembre 2009,  n.
191, di seguito denominato «Commissario ad acta», entro trenta giorni
dall'entrata in  vigore  del  presente  decreto  e,  successivamente,
almeno  ogni  sei  mesi,  e'  tenuto  ad  effettuare   una   verifica
straordinaria sull'attivita' dei  direttori  generali  delle  aziende
sanitarie, delle aziende  ospedaliere  e  delle  aziende  ospedaliere
universitarie, ai  sensi  di  quanto  disposto  dall'articolo  2  del
decreto legislativo 4 agosto 2016,  n.  171.  La  verifica  e'  volta
altresi' ad accertare  se  le  azioni  poste  in  essere  da  ciascun
direttore generale sono coerenti con gli obiettivi di attuazione  del
piano di rientro,  anche  sotto  il  profilo  dell'eventuale  inerzia
amministrativa o gestionale. Il Commissario  ad  acta,  nel  caso  di
valutazione negativa del direttore generale, previa  contestazione  e
nel   rispetto   del   principio   del   contraddittorio,    provvede
motivatamente,  entro  quindici  giorni  dalla   formulazione   della
predetta contestazione e senza i pareri di cui all'articolo 2,  commi
4 e 5, del  decreto  legislativo  n.  171  del  2016,  a  dichiararne
l'immediata decadenza dall'incarico, nonche' a risolverne il relativo
contratto. In caso di valutazione positiva, al direttore generale  si
estendono le disposizioni relative alle attribuzioni  ed  ai  compiti
dei commissari straordinari di cui all'articolo 3, comma  6,  nonche'
all'articolo 5, comma 1. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge  1°
          ottobre  2007,  n.  159  (Interventi  urgenti  in   materia
          economico-finanziaria,  per   lo   sviluppo   e   l'equita'
          sociale), convertito in  legge,  con  modificazioni,  dalla
          legge 29 novembre 2007, n. 222: 
                «Art.  4  (Commissari  ad   acta   per   le   regioni
          inadempienti). - 1. Qualora nel procedimento di verifica  e
          monitoraggio dei singoli Piani di rientro,  effettuato  dal
          Tavolo  di  verifica  degli  adempimenti  e  dal   Comitato
          permanente  per  la  verifica  dei  livelli  essenziali  di
          assistenza, di cui rispettivamente agli  articoli  12  e  9
          dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del  7
          maggio  2005,  con  le  modalita'  previste  dagli  accordi
          sottoscritti ai sensi dell' art. 1, comma 180, della  legge
          30 dicembre 2004, n. 311, e  successive  modificazioni,  si
          prefiguri il mancato rispetto da parte della regione  degli
          adempimenti previsti dai medesimi Piani, in relazione  alla
          realizzabilita' degli equilibri finanziari nella dimensione
          e nei tempi ivi programmati, in funzione  degli  interventi
          di risanamento,  riequilibrio  economico-finanziario  e  di
          riorganizzazione del  sistema  sanitario  regionale,  anche
          sotto  il  profilo  amministrativo  e  contabile,  tale  da
          mettere in pericolo la tutela dell'unita' economica  e  dei
          livelli essenziali delle  prestazioni,  ferme  restando  le
          disposizioni di cui all' art. 1,  comma  796,  lettera  b),
          della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  il  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, con la procedura di cui all'art. 8,
          comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, su proposta del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro della salute, sentito il Ministro per  gli  affari
          regionali e le autonomie  locali,  diffida  la  regione  ad
          adottare entro quindici giorni tutti  gli  atti  normativi,
          amministrativi,  organizzativi  e   gestionali   idonei   a
          garantire il conseguimento  degli  obiettivi  previsti  nel
          Piano. 
              2. Ove la regione non adempia alla diffida  di  cui  al
          comma 1, ovvero gli atti  e  le  azioni  posti  in  essere,
          valutati dai predetti Tavolo e Comitato, risultino inidonei
          o   insufficienti   al   raggiungimento   degli   obiettivi
          programmati, il Consiglio dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro della salute, sentito il Ministro per  gli  affari
          regionali e le autonomie locali, nomina un  commissario  ad
          acta per l'intero periodo di vigenza del singolo  Piano  di
          rientro. Al fine di assicurare la puntuale  attuazione  del
          piano di rientro, il Consiglio dei  Ministri,  su  proposta
          del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
          il Ministro del lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
          sociali, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni,
          puo'  nominare,  anche   dopo   l'inizio   della   gestione
          commissariale, uno o piu' subcommissari  di  qualificate  e
          comprovate professionalita' ed  esperienza  in  materia  di
          gestione  sanitaria,  con  il  compito  di  affiancare   il
          commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti
          da assumere in esecuzione  dell'incarico  commissariale.  I
          subcommissari svolgono attivita' a supporto dell'azione del
          commissario,  essendo  il  loro  mandato   vincolato   alla
          realizzazione di alcuni o di tutti gli  obiettivi  affidati
          al commissario con il mandato commissariale. Il commissario
          puo'  avvalersi  dei  subcommissari  anche  quali  soggetti
          attuatori e puo' motivatamente disporre, nei confronti  dei
          direttori generali delle aziende  sanitarie  locali,  delle
          aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero  e  cura  a
          carattere scientifico pubblici e delle aziende  ospedaliere
          universitarie, fermo restando il trattamento  economico  in
          godimento, la  sospensione  dalle  funzioni  in  atto,  che
          possono  essere  affidate  a  un  soggetto   attuatore,   e
          l'assegnazione ad altro incarico fino alla  durata  massima
          del commissariamento  ovvero  alla  naturale  scadenza  del
          rapporto con l'ente del servizio sanitario.  Gli  eventuali
          oneri derivanti dalla gestione commissariale sono a  carico
          della   regione   interessata,   che   mette   altresi'   a
          disposizione  del  commissario  e  dei   subcommissari   il
          personale, gli uffici e i mezzi necessari  all'espletamento
          dell'incarico. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, di concerto  con  il  Ministro  del  lavoro,
          della salute e delle politiche sociali, sono determinati  i
          compensi degli  organi  della  gestione  commissariale.  Le
          regioni provvedono ai predetti adempimenti  utilizzando  le
          risorse finanziarie,  umane  e  strumentali  disponibili  a
          legislazione vigente. L'incarico di commissario ad  acta  e
          di   subcommissario   e'   valutabile   quale    esperienza
          dirigenziale ai fini di cui al comma 7-ter dell'art. 1  del
          decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171. 
              2-bis.  I  crediti  interessati  dalle   procedure   di
          accertamento e riconciliazione del debito pregresso  al  31
          dicembre 2005, attivate dalle regioni nell'ambito dei piani
          di rientro dai deficit sanitari di cui all' art.  1,  comma
          180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per i quali  sia
          stata fatta la richiesta ai creditori  della  comunicazione
          di informazioni, entro un  termine  definito,  sui  crediti
          vantati dai medesimi, si prescrivono in cinque  anni  dalla
          data  in  cui  sono  maturati,  e  comunque  non  prima  di
          centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
          legge di conversione del presente  decreto,  qualora,  alla
          scadenza  del  termine  fissato,  non  sia   pervenuta   la
          comunicazione richiesta. A decorrere  dal  termine  per  la
          predetta comunicazione, i crediti di cui al presente  comma
          non producono interessi.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  2,  comma  84,  della
          legge  23  dicembre  2009,  n.  191  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2010): 
                Art. 2 (Disposizioni diverse). - (Omissis). 
              84. Qualora il commissario ad acta per la  redazione  e
          l'attuazione del piano, a qualunque  titolo  nominato,  non
          adempia in tutto o in parte all'obbligo  di  redazione  del
          piano o agli obblighi, anche temporali, derivanti dal piano
          stesso, indipendentemente dalle ragioni dell'inadempimento,
          il Consiglio dei  ministri,  in  attuazione  dell'art.  120
          della Costituzione, adotta tutti gli atti necessari ai fini
          della predisposizione del piano  di  rientro  e  della  sua
          attuazione. Nei casi di riscontrata difficolta' in sede  di
          verifica e  monitoraggio  nell'attuazione  del  piano,  nei
          tempi o  nella  dimensione  finanziaria  ivi  indicata,  il
          Consiglio dei ministri, in attuazione dell'art.  120  della
          Costituzione, sentita la regione interessata, nomina uno  o
          piu'  commissari  ad  acta  di  qualificate  e   comprovate
          professionalita'  ed  esperienza  in  materia  di  gestione
          sanitaria per l'adozione e l'attuazione degli atti indicati
          nel piano e non realizzati.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  2   del   decreto
          legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della  delega
          di cui all'art. 11, comma 1,  lettera  p),  della  legge  7
          agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria). 
                «Art. 2(Disposizioni relative al  conferimento  degli
          incarichi di direttore generale). - 1. Le regioni  nominano
          direttori generali esclusivamente gli  iscritti  all'elenco
          nazionale dei direttori generali di cui all'art. 1. A  tale
          fine, la regione rende noto, con apposito avviso  pubblico,
          pubblicato sul sito internet  istituzionale  della  regione
          l'incarico  che   intende   attribuire,   ai   fini   della
          manifestazione di interesse da parte dei soggetti  iscritti
          nell'elenco nazionale. La  valutazione  dei  candidati  per
          titoli  e  colloquio  e'  effettuata  da  una   commissione
          regionale, nominata dal Presidente della  Regione,  secondo
          modalita' e criteri definiti dalle Regioni,  anche  tenendo
          conto di  eventuali  provvedimenti  di  accertamento  della
          violazione degli obblighi in  materia  di  trasparenza.  La
          commissione, composta da esperti, indicati  da  qualificate
          istituzioni scientifiche indipendenti che non si trovino in
          situazioni di conflitto d'interessi, di cui  uno  designato
          dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali,  e
          uno dalla regione, senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico
          della finanza pubblica, propone al presidente della regione
          una rosa di candidati, nell'ambito dei quali  viene  scelto
          quello che presenta requisiti maggiormente coerenti con  le
          caratteristiche dell'incarico  da  attribuire.  Nella  rosa
          proposta non possono essere  inseriti  coloro  che  abbiano
          ricoperto l'incarico di direttore generale, per  due  volte
          consecutive, presso la medesima azienda  sanitaria  locale,
          la medesima azienda ospedaliera  o  il  medesimo  ente  del
          Servizio sanitario nazionale. 
              2. Il provvedimento di nomina, di conferma o di  revoca
          del direttore generale e' motivato e  pubblicato  sul  sito
          internet istituzionale della  regione  e  delle  aziende  o
          degli  enti  interessati,  unitamente  al  curriculum   del
          nominato,  nonche'  ai  curricula  degli  altri   candidati
          inclusi  nella  rosa.  All'atto  della  nomina  di  ciascun
          direttore generale, le  regioni  definiscono  e  assegnano,
          aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e  di
          funzionamento dei servizi  con  riferimento  alle  relative
          risorse,  gli  obiettivi  di  trasparenza,  finalizzati   a
          rendere i  dati  pubblicati  di  immediata  comprensione  e
          consultazione per il cittadino, con particolare riferimento
          ai dati di bilancio sulle spese e ai costi  del  personale,
          da indicare sia in modo aggregato  che  analitico,  tenendo
          conto dei canoni valutativi di cui  al  comma  3,  e  ferma
          restando  la  piena  autonomia  gestionale  dei   direttori
          stessi. La durata dell'incarico di direttore  generale  non
          puo' essere inferiore a tre anni e superiore a cinque anni.
          Alla  scadenza  dell'incarico,  ovvero,  nelle  ipotesi  di
          decadenza e di mancata conferma dell'incarico,  le  regioni
          procedono alla  nuova  nomina,  previo  espletamento  delle
          procedure di cui presente articolo.  La  nuova  nomina,  in
          caso di  decadenza  e  di  mancata  conferma,  puo'  essere
          effettuata anche mediante l'utilizzo degli altri nominativi
          inseriti nella  rosa  di  candidati  di  cui  al  comma  1,
          relativa  ad  una  selezione  svolta  in   una   data   non
          antecedente agli ultimi tre  anni  e  purche'  i  candidati
          inclusi  nella  predetta  rosa  risultino  ancora  inseriti
          nell'elenco  nazionale  di  cui  all'art.  1.  In  caso  di
          commissariamento  delle  aziende  sanitarie  locali,  delle
          aziende  ospedaliere  e  degli  altri  enti  del   Servizio
          sanitario  nazionale,  il  commissario  e'  scelto  tra   i
          soggetti inseriti nell'elenco nazionale. 
              3. Al fine di assicurare omogeneita' nella  valutazione
          dell'attivita' dei  direttori  generali,  entro  centoventi
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  con  Accordo  sancito  in  sede   di   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano, sono  definiti  i
          criteri e le  procedure  per  valutare  e  verificare  tale
          attivita', tenendo conto: 
                a) del raggiungimento di obiettivi  di  salute  e  di
          funzionamento  dei  servizi  definiti  nel   quadro   della
          programmazione  regionale,  con   particolare   riferimento
          all'efficienza,     all'efficacia,     alla      sicurezza,
          all'ottimizzazione dei servizi sanitari e al rispetto degli
          obiettivi economico-finanziari e  di  bilancio  concordati,
          avvalendosi  anche  dei  dati  e  degli  elementi   forniti
          dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali; 
                b)  della  garanzia   dei   livelli   essenziali   di
          assistenza, anche attraverso la riduzione  delle  liste  di
          attesa e la puntuale e  corretta  trasmissione  dei  flussi
          informativi  ricompresi  nel  Nuovo   Sistema   Informativo
          Sanitario,   dei   risultati   del   programma    nazionale
          valutazione esiti  dell'Agenzia  nazionale  per  i  servizi
          sanitari regionali e dell'appropriatezza prescrittiva; 
                c) degli obblighi  in  materia  di  trasparenza,  con
          particolare riferimento ai dati di bilancio sulle  spese  e
          ai costi del personale; 
                d)  degli  ulteriori   adempimenti   previsti   dalla
          legislazione vigente. 
              4. Trascorsi ventiquattro mesi dalla nomina di  ciascun
          direttore  generale,  la  regione,  entro  novanta  giorni,
          sentito il  parere  del  sindaco  o  della  Conferenza  dei
          sindaci  di  cui  all'art.  3,  comma   14,   del   decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,   e   successive
          modificazioni, ovvero, per le  aziende  ospedaliere,  della
          Conferenza di cui all'art. 2,  comma  2-bis,  del  medesimo
          decreto  legislativo,  verifica   i   risultati   aziendali
          conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi  di  cui  ai
          commi 2 e 3, e in caso di esito negativo  dichiara,  previa
          contestazione   e   nel   rispetto   del   principio    del
          contraddittorio, la decadenza immediata  dall'incarico  con
          risoluzione del relativo contratto, in caso di  valutazione
          positiva la Regione procede alla conferma con provvedimento
          motivato.  La  disposizione  si  applica  in   ogni   altro
          procedimento  di  valutazione  dell'operato  del  direttore
          generale. A fini di monitoraggio,  le  regioni  trasmettono
          all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali  una
          relazione  biennale  sulle  attivita'  di  valutazione  dei
          direttori generali e sui relativi esiti. 
              5. La regione, previa contestazione e nel rispetto  del
          principio  del  contraddittorio,  provvede,  entro   trenta
          giorni  dall'avvio  del  procedimento,   a   risolvere   il
          contratto, dichiarando l'immediata decadenza del  direttore
          generale con provvedimento motivato  e  provvede  alla  sua
          sostituzione con le procedure di cui al presente  articolo,
          se ricorrono gravi e comprovati motivi, o  se  la  gestione
          presenta una situazione di grave  disavanzo  imputabile  al
          mancato raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 3, o
          in caso di manifesta violazione di legge  o  regolamenti  o
          del  principio  di  buon  andamento  e   di   imparzialita'
          dell'amministrazione, nonche' di violazione degli  obblighi
          in materia di trasparenza di cui al decreto legislativo  14
          marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto  legislativo
          25 maggio 2016, n. 97. In tali  casi  la  regione  provvede
          previo parere della Conferenza di  cui  all'art.  2,  comma
          2-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,  e
          successive modificazioni, che si  esprime  nel  termine  di
          dieci giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente  i  quali
          la risoluzione del contratto puo' avere comunque corso.  Si
          prescinde dal parere nei casi  di  particolare  gravita'  e
          urgenza. Il sindaco o la  Conferenza  dei  sindaci  di  cui
          all'art. 3, comma 14, del decreto legislativo  30  dicembre
          1992, n. 502, e successive modificazioni,  ovvero,  per  le
          aziende ospedaliere, la Conferenza di cui all'art. 2, comma
          2-bis,  del  medesimo  decreto  legislativo,  nel  caso  di
          manifesta  inattuazione  nella  realizzazione   del   Piano
          attuativo locale, possono chiedere alla regione di revocare
          l'incarico del direttore generale. Quando i procedimenti di
          valutazione e di decadenza dall'incarico di cui al comma  4
          e al presente comma riguardano i direttori  generali  delle
          aziende ospedaliere, la Conferenza di cui al medesimo  art.
          2, comma 2-bis, e' integrata  con  il  sindaco  del  comune
          capoluogo della provincia in cui e' situata l'azienda. 
              6. E' fatto salvo quanto previsto dall'art.  52,  comma
          4, lettera d), della legge 27  dicembre  2002,  n.  289,  e
          quanto previsto dall'art. 3-bis, comma 7-bis,  del  decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,   e   successive
          modificazioni, e dall'art. 1, commi 534 e 535, della  legge
          28 dicembre 2015, n. 208. 
              7. I provvedimenti di decadenza di cui ai commi 4 e 5 e
          di decadenza automatica di cui al comma 6  sono  comunicati
          al Ministero  della  salute  ai  fini  della  cancellazione
          dall'elenco nazionale del soggetto decaduto  dall'incarico.
          Fermo restando quanto disposto  al  comma  6,  lettera  a),
          dell'art. 1, i direttori generali decaduti  possono  essere
          reinseriti   nell'elenco   esclusivamente   previa    nuova
          selezione.».