Art. 2 Modalita' e criteri di attribuzione del contributo 1. Ai predetti comuni, per un periodo massimo di dieci anni, e' concesso un contributo straordinario commisurato ad una quota pari al 60 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti agli stessi enti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti, ed in misura non superiore, per ciascuna fusione, a 2 milioni di euro. 2. Qualora le richieste di contributo risultino superiori al fondo stanziato, nella determinazione del trasferimento erariale viene data priorita' alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianita', assegnando un coefficiente di maggiorazione del 4% per le fusioni con anzianita' di contributo di un anno, incrementato del 4% per ogni ulteriore anno di anzianita'. Nel caso che le richieste di contributo erariale risultino invece inferiori al fondo stanziato, le disponibilita' eccedenti sono ripartite in base alla popolazione e al numero dei comuni originari. 3. Nel caso di eventuali ulteriori assegnazioni e/o riassegnazioni di risorse finanziarie il contributo verra' rideterminato secondo le modalita' ed i criteri sopra citati.