Art. 2 
 
                        Soggetti interessati 
 
  1. Le agevolazioni di cui  all'art.  4  si  applicano  ai  soggetti
passivi dell'imposta sul reddito delle  persone  fisiche  di  cui  al
titolo I del Tuir,  nonche'  ai  soggetti  passivi  dell'imposta  sul
reddito delle societa' di cui al titolo II  dello  stesso  Tuir,  che
effettuano un investimento agevolato, come definito nell'art.  3,  in
una o piu' start-up  innovative  o  PMI  innovative  ammissibili  nei
periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016. 
  2. L'investimento agevolato puo' essere  effettuato  indirettamente
per il tramite di organismi di investimento collettivo del  risparmio
o  altre  societa'  di  capitali  che  investono  prevalentemente  in
start-up innovative o PMI innovative ammissibili; tuttavia, nel  caso
di investimenti effettuati per il tramite  delle  altre  societa'  di
capitali che investono prevalentemente in start-up innovative  o  PMI
innovative ammissibili e le  cui  azioni  non  siano  quotate  su  un
mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di  negoziazione,
le agevolazioni di cui all'art. 4 spettano  in  misura  proporzionale
agli  investimenti  effettuati  nelle  start-up  innovative   o   PMI
innovative ammissibili da tali societa', come risultanti dal bilancio
chiuso relativo all'esercizio in  cui  e'  effettuato  l'investimento
agevolato. 
  3. Le agevolazioni di cui all'art. 4 non si applicano: 
    a) nel caso  di  investimenti  effettuati  tramite  organismi  di
investimento collettivo del  risparmio  e  societa',  direttamente  o
indirettamente, a partecipazione pubblica; 
    b)  nel  caso  di  investimenti  in  start-up  innovative  o  PMI
innovative ammissibili che si qualifichino come: 
      1)  imprese  in  difficolta'  di  cui  alla  definizione  della
comunicazione della Commissione europea «Orientamenti sugli aiuti  di
Stato per  il  salvataggio  e  la  ristrutturazione  di  imprese  non
finanziarie in difficolta'» (2014/C 249/01); 
      2) imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato illeciti  che  non
siano stati integralmente recuperati; 
      3) imprese del settore della costruzione navale e  dei  settori
del carbone e dell'acciaio; 
    c) alle start-up innovative, alle PMI  innovative  ammissibili  e
agli  incubatori  certificati,   agli   organismi   di   investimento
collettivo del risparmio, nonche' alle altre societa' di capitali che
investono prevalentemente in start-up  innovative  o  PMI  innovative
ammissibili; 
    d) nel caso di investimento diretto, o indiretto per  il  tramite
delle altre societa' di capitali  che  investono  prevalentemente  in
start-up innovative o PMI innovative ammissibili e le cui azioni  non
siano  quotate  su  un  mercato  regolamentato  o   su   un   sistema
multilaterale   di   negoziazione,   ai   soggetti   che   possiedono
partecipazioni, titoli o diritti nella start-up  innovativa  o  nella
PMI innovativa ammissibile oggetto  dell'investimento,  ad  eccezione
degli investimenti ulteriori al ricorrere delle  condizioni  previste
dal paragrafo 6 dell'art. 21 del regolamento (UE) n. 651/2014.