Art. 2 
 
             Tipologie e caratteristiche dei dispositivi 
                   per la micromobilita' elettrica 
 
   1. Le tipologie dei dispositivi per  la  micromobilita'  elettrica
ammesse alla sperimentazione di cui all'art. 1 sono esclusivamente le
seguenti: 
    hoverboard; 
    segway; 
    monopattini; 
    monowheel. 
  2.  Al  fine  dell'applicazione  delle  disposizioni  del  presente
decreto, rientrano nei dispositivi del tipo auto-bilanciato, quali ad
esempio i monowheel, gli hoverboard ed  i  segway,  e  del  tipo  non
auto-bilanciato, quali ad esempio i monopattini,  i  dispositivi  che
presentino  caratteristiche  costruttive  analoghe  a  quelle   degli
esemplari rappresentati nell'allegato 1. 
  3.  I  dispositivi  non  auto-bilanciati  sono  dotati  di   motore
elettrico avente potenza nominale massima non superiore a 500W  e  di
segnalatore acustico. 
  4. Il dispositivo  auto-bilanciato  del  tipo  segway  deve  essere
dotato di segnalatore acustico. 
  5.  Da  mezz'ora  dopo  il  tramonto,  durante  tutto  il   periodo
dell'oscurita'  e  di  giorno,  qualora  le  condizioni  atmosferiche
richiedano l'illuminazione, tutti i dispositivi di  cui  al  comma  1
sprovvisti o mancanti di luce  anteriore  bianca  o  gialla  fissa  e
posteriormente di catadiottri rossi e di luce rossa fissa, utili alla
segnalazione visiva, non  possono  essere  utilizzati,  ma  solamente
condotti o trasportati a mano. 
  6. I dispositivi non possono essere dotati di posto  a  sedere  per
l'utilizzatore e sono destinati ad essere utilizzati da  quest'ultimo
con postura in piedi. 
  7. I dispositivi in grado di sviluppare velocita'  superiori  a  20
km/h,  al  fine  di  poter  essere   utilizzati   nell'ambito   della
sperimentazione di cui all'art. 1, devono essere dotati di regolatore
di velocita', configurabile in funzione  di  detto  limite.  In  ogni
caso,  per  poter  essere  utilizzati  su  aree  pedonali,  tutti   i
dispositivi  devono  essere  dotati  di  regolatore   di   velocita',
configurabile altresi' in funzione di una velocita' non superiore a 6
km/h. 
  8. I dispositivi devono riportare la relativa marcatura CE prevista
dalla direttiva n. 2006/42/CE.