Art. 2 Finalita' 1. Il Fondo e' finalizzato al potenziamento delle infrastrutture idriche e al superamento di deficit infrastrutturali attraverso la realizzazione degli interventi di cui all' art. 5. 2. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1, il Fondo sostiene la finanziabilita' degli investimenti attraverso la concessione di garanzie a favore del gestore titolato del servizio idrico integrato o del gestore o concessionario per le grandi dighe e le connesse opere di adduzione e derivazione nonche' per le piccole dighe. Il Fondo opera anche attraverso la concessione di garanzie dirette nei confronti di soggetti finanziatori o degli investitori secondo le modalita' previste nel presente decreto, nel decreto di cui al successivo art. 6 e nei provvedimenti attuativi adottati dalla Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) a norma dell'art. 58, comma 3, della legge 28 dicembre 2015, n. 221. 3. Sono fatte salve le competenze delle Province autonome di Trento e Bolzano che provvedono alle finalita' del presente decreto in conformita' ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.