Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto, in aggiunta  alle  definizioni  di
cui all'art. 2 della direttiva 2014/40/UE, si applicano  le  seguenti
definizioni: 
    a) «elemento di autenticazione»: un elemento di  un  elemento  di
sicurezza; 
    b) «palese»: direttamente percepibile da uno o piu'  sensi  umani
senza ricorso a  dispositivi  esterni;  la  categoria  «overt»  delle
soluzioni di autenticazione di cui alla  norma  ISO  12931:  2012  e'
considerata rispondente a questa definizione; 
    c) «seminascosto»: non direttamente percepibile dai  sensi  umani
ma rilevabile da  detti  sensi  mediante  il  ricorso  a  dispositivi
esterni, come torce  UV  o  penne  o  pennarelli  speciali,  che  non
richiedono conoscenze specialistiche o formazione  specialistica;  la
categoria «covert»  delle  soluzioni  di  autenticazione  autenticate
mediante strumenti disponibili in commercio di  cui  alla  norma  ISO
12931: 2012 e' considerata rispondente a questa definizione; 
    d) «nascosto»: non direttamente percepibile  dai  sensi  umani  e
rilevabile solo con l'uso di strumenti appositi o apparecchiature  di
laboratorio professionali; le categorie «covert» delle  soluzioni  di
autenticazione che richiedono strumenti appositi o analisi forensi di
cui alla norma ISO 12931: 2012 sono considerate rispondenti a  questa
definizione.