Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, in aggiunta alle definizioni di cui all'art. 2 della direttiva 2014/40/UE, si applicano le seguenti definizioni: a) «elemento di autenticazione»: un elemento di un elemento di sicurezza; b) «palese»: direttamente percepibile da uno o piu' sensi umani senza ricorso a dispositivi esterni; la categoria «overt» delle soluzioni di autenticazione di cui alla norma ISO 12931: 2012 e' considerata rispondente a questa definizione; c) «seminascosto»: non direttamente percepibile dai sensi umani ma rilevabile da detti sensi mediante il ricorso a dispositivi esterni, come torce UV o penne o pennarelli speciali, che non richiedono conoscenze specialistiche o formazione specialistica; la categoria «covert» delle soluzioni di autenticazione autenticate mediante strumenti disponibili in commercio di cui alla norma ISO 12931: 2012 e' considerata rispondente a questa definizione; d) «nascosto»: non direttamente percepibile dai sensi umani e rilevabile solo con l'uso di strumenti appositi o apparecchiature di laboratorio professionali; le categorie «covert» delle soluzioni di autenticazione che richiedono strumenti appositi o analisi forensi di cui alla norma ISO 12931: 2012 sono considerate rispondenti a questa definizione.