Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  Ai fini del presente decreto, in aggiunta alle definizioni  di  cui
all'art. 2 della direttiva n. 2014/40/UE  si  applicano  le  seguenti
definizioni: 
    1) «identificativo univoco»: il codice alfanumerico che  consente
l'identificazione di una confezione  unitaria  o  di  un  imballaggio
aggregato di prodotti del tabacco; 
    2)  «operatore  economico»:  ogni  persona  fisica  o   giuridica
coinvolta  negli   scambi   di   prodotti   del   tabacco,   compresa
l'esportazione, dal fabbricante fino all'ultimo operatore economico a
monte della prima rivendita; 
    3) «prima rivendita»: l'impianto nel quale i prodotti del tabacco
sono immessi sul mercato per la prima volta, compresi i  distributori
automatici utilizzati per la vendita dei prodotti del tabacco; 
    4) «esportazione»: la spedizione dall'Unione a un Paese terzo; 
    5) «imballaggio aggregato»: qualsiasi imballaggio contenente piu'
di una confezione unitaria di prodotti del tabacco; 
    6)  «impianto»:  qualsiasi   luogo,   edificio   o   distributore
automatico dove i prodotti del tabacco sono lavorati, immagazzinati o
immessi sul mercato; 
    7) «dispositivo antimanomissione»: dispositivo  che  consente  la
registrazione del processo di verifica successivo all'applicazione di
ciascun identificativo univoco a livello unitario  mediante  un  file
video o di registro  che,  una  volta  registrato,  non  puo'  essere
ulteriormente alterato da un operatore economico; 
    8) «offline flat file»: i file elettronici istituiti e  mantenuti
da ciascun emittente di identificativi,  in  cui  sono  contenuti  in
formato solo testo i dati che permettono di estrarre, senza  accedere
al  sistema  di   repertori,   le   informazioni   codificate   negli
identificativi  univoci  (ad  eccezione  della  marcatura  temporale)
utilizzati  a  livello  di  confezione  unitaria  e  di   imballaggio
aggregato; 
    9) «registro»: il catalogo,  istituito  e  mantenuto  da  ciascun
emittente  di  identificativi,  di  tutti  i  codici   identificativi
generati  per  gli  operatori  economici,  gli  operatori  di   prime
rivendite,  gli  impianti  e  i  macchinari   con   le   informazioni
corrispondenti; 
    10) «supporto dati»: un  supporto  che  rappresenta  dati  in  un
formato leggibile con l'aiuto di un dispositivo; 
    11) «macchinario»: l'attrezzatura utilizzata per  la  lavorazione
dei prodotti  del  tabacco  che  fa  parte  integrante  del  processo
produttivo; 
    12) «marcatura temporale»: la data e l'ora del verificarsi di  un
particolare  evento,  registrate  in  ora   UTC   (tempo   universale
coordinato) in un formato prestabilito; 
    13) «repertorio primario»: un repertorio in cui sono archiviati i
dati di tracciabilita' che si riferiscono esclusivamente ai  prodotti
di un dato fabbricante o importatore; 
    14) «repertorio secondario»: un repertorio contenente  una  copia
di tutti i dati di tracciabilita' archiviati nei repertori primari; 
    15)  «router»:  un   dispositivo   all'interno   del   repertorio
secondario che trasferisce  i  dati  tra  i  diversi  componenti  del
sistema di repertori; 
    16) «sistema di repertori»: il sistema che consiste nei repertori
primari, nel repertorio secondario e nel router; 
    17) «dizionario di dati comune»: un insieme di  informazioni  che
descrive il contenuto, il formato e la struttura di una banca dati  e
la relazione tra i suoi elementi, usato per controllare  l'accesso  e
la manipolazione delle banche dati comuni a tutti i repertori primari
e al secondario; 
    18) «giorno lavorativo»: ogni giorno di lavoro nello Stato membro
per cui l'emittente di identificativi e' competente; 
    19) «trasbordo»: qualsiasi trasferimento di prodotti del  tabacco
da un veicolo a un altro, nel corso del quale i prodotti del  tabacco
non entrano ed escono da un impianto; 
    20) «furgone di vendita»: un veicolo utilizzato per  la  consegna
di  prodotti  del  tabacco  a  piu'  rivendite  in  quantitativi  non
prestabiliti prima della consegna.