Art. 2 Definizioni Ai fini del presente decreto, in aggiunta alle definizioni di cui all'art. 2 della direttiva n. 2014/40/UE si applicano le seguenti definizioni: 1) «identificativo univoco»: il codice alfanumerico che consente l'identificazione di una confezione unitaria o di un imballaggio aggregato di prodotti del tabacco; 2) «operatore economico»: ogni persona fisica o giuridica coinvolta negli scambi di prodotti del tabacco, compresa l'esportazione, dal fabbricante fino all'ultimo operatore economico a monte della prima rivendita; 3) «prima rivendita»: l'impianto nel quale i prodotti del tabacco sono immessi sul mercato per la prima volta, compresi i distributori automatici utilizzati per la vendita dei prodotti del tabacco; 4) «esportazione»: la spedizione dall'Unione a un Paese terzo; 5) «imballaggio aggregato»: qualsiasi imballaggio contenente piu' di una confezione unitaria di prodotti del tabacco; 6) «impianto»: qualsiasi luogo, edificio o distributore automatico dove i prodotti del tabacco sono lavorati, immagazzinati o immessi sul mercato; 7) «dispositivo antimanomissione»: dispositivo che consente la registrazione del processo di verifica successivo all'applicazione di ciascun identificativo univoco a livello unitario mediante un file video o di registro che, una volta registrato, non puo' essere ulteriormente alterato da un operatore economico; 8) «offline flat file»: i file elettronici istituiti e mantenuti da ciascun emittente di identificativi, in cui sono contenuti in formato solo testo i dati che permettono di estrarre, senza accedere al sistema di repertori, le informazioni codificate negli identificativi univoci (ad eccezione della marcatura temporale) utilizzati a livello di confezione unitaria e di imballaggio aggregato; 9) «registro»: il catalogo, istituito e mantenuto da ciascun emittente di identificativi, di tutti i codici identificativi generati per gli operatori economici, gli operatori di prime rivendite, gli impianti e i macchinari con le informazioni corrispondenti; 10) «supporto dati»: un supporto che rappresenta dati in un formato leggibile con l'aiuto di un dispositivo; 11) «macchinario»: l'attrezzatura utilizzata per la lavorazione dei prodotti del tabacco che fa parte integrante del processo produttivo; 12) «marcatura temporale»: la data e l'ora del verificarsi di un particolare evento, registrate in ora UTC (tempo universale coordinato) in un formato prestabilito; 13) «repertorio primario»: un repertorio in cui sono archiviati i dati di tracciabilita' che si riferiscono esclusivamente ai prodotti di un dato fabbricante o importatore; 14) «repertorio secondario»: un repertorio contenente una copia di tutti i dati di tracciabilita' archiviati nei repertori primari; 15) «router»: un dispositivo all'interno del repertorio secondario che trasferisce i dati tra i diversi componenti del sistema di repertori; 16) «sistema di repertori»: il sistema che consiste nei repertori primari, nel repertorio secondario e nel router; 17) «dizionario di dati comune»: un insieme di informazioni che descrive il contenuto, il formato e la struttura di una banca dati e la relazione tra i suoi elementi, usato per controllare l'accesso e la manipolazione delle banche dati comuni a tutti i repertori primari e al secondario; 18) «giorno lavorativo»: ogni giorno di lavoro nello Stato membro per cui l'emittente di identificativi e' competente; 19) «trasbordo»: qualsiasi trasferimento di prodotti del tabacco da un veicolo a un altro, nel corso del quale i prodotti del tabacco non entrano ed escono da un impianto; 20) «furgone di vendita»: un veicolo utilizzato per la consegna di prodotti del tabacco a piu' rivendite in quantitativi non prestabiliti prima della consegna.