Art. 2. Esclusione dall'accesso 1. Il diritto di accesso e' escluso: a. per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'art. 39 della legge 3 agosto 2007, n. 124, nonche' nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento; b. nei confronti dell'attivita' diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione; c. nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi; d. nei confronti dei pareri legali acquisiti nel corso dell'attivita' amministrativa con riferimento a situazioni di contenzioso potenziale o in atto; e. nei confronti degli atti per i quali sia gia' stata effettuata la pubblicazione sulla base della normativa interna. 2. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato dell'Amministrazione. 3. L'accesso ai documenti amministrativi non puo' essere negato ove sia sufficiente far ricorso al potere di differimento di cui all'art. 7. 4. Il diritto di accesso e' altresi' escluso in relazione all'esigenza di salvaguardare: a. la sicurezza delle persone, delle sedi e degli impianti, che abbiano riferimento, diretto o indiretto, all'esercizio delle funzioni parlamentari; b. la vita privata e la riservatezza di terzi, persone fisiche o giuridiche, gruppi, imprese, associazioni e comitati, con particolare riferimento agli interessi afferenti alle sfere della comunicazione, sanitaria, professionale, finanziaria, industriale e commerciale, di cui siano concretamente titolari, ancorche' i relativi dati siano forniti all'Amministrazione dai medesimi soggetti cui si riferiscono. Ai titolari delle situazioni soggettive di cui all'art. 1, comma 1, e' comunque consentito l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere tali situazioni. Nel caso di documenti contenenti dati di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento CE 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, l'accesso e' consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, nei termini previsti dall'art. 60 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 5. Con decreto del Presidente del Senato della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio di Presidenza, possono essere individuate categorie di documenti, formati dall'Amministrazione o comunque rientranti nella sua disponibilita', sottratti all'accesso ai sensi dei commi 1 e 4.