Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 23 giugno 2016 e le seguenti: a) impianto fotovoltaico: e' un impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico; esso e' composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici, nel seguito denominati moduli, uno o piu' gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata e altri componenti elettrici minori; b) potenza di un impianto fotovoltaico: e' la potenza elettrica dell'impianto, determinata dalla somma delle singole potenze nominali di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni nominali, come definite dalle pertinenti norme CEI; c) impianto fotovoltaico con moduli collocati a terra: impianto i cui moduli non sono fisicamente installati su edifici, serre, barriere acustiche o fabbricati rurali, ne' su pergole, tettoie e pensiline; d) aggregato di impianti: insieme costituito da piu' impianti di nuova costruzione, localizzati sull'intero territorio nazionale, che, nel rispetto dei limiti di potenza unitaria di cui all'art. 3, commi 10 e 11, partecipa come un unico impianto alle procedure di registro o di asta, sulla base della potenza complessiva dell'aggregato, offrendo una unica riduzione percentuale della tariffa di riferimento. Resta fermo che i requisiti di cui all'art. 3 devono essere rispettati da ciascun impianto dell'aggregato. In fase di ammissione agli incentivi, ciascun impianto, facente parte dell'aggregato e risultato in posizione utile nella relativa graduatoria, presenta autonoma istanza al GSE.