ALLEGATO 1 Fattori di basso rischio Per agevolare i destinatari nell'applicazione delle misure di adeguata verifica semplificata, si riportano di seguito i fattori di basso rischio previsti dal decreto antiriciclaggio corredati, ove opportuno, da esempi esplicativi. Si forniscono altresi', ai sensi dell'art. 23, comma 3, del decreto antiriciclaggio, ulteriori fattori di basso rischio rilevanti ai fini dell'applicazione delle misure semplificate(25) . -------- (25) Ove rilevanti in relazione alla specifica attivita' svolta, i destinatari prendono anche in considerazione gli ulteriori fattori di basso rischio contenuti nel Titolo III ("Orientamenti settoriali") degli Orientamenti congiunti delle Autorita' di Vigilanza Europee sulle misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica della clientela e sui fattori di rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associati ai rapporti continuativi e alle operazioni occasionali (cfr.: https://esas-joint-committee.europa.eu/Publications/Guidelines/Guide lines%20on%20Risk%20Factors IT 04-01-2018.pdf). A) Fattori di basso rischio relativi al cliente, esecutore e titolare effettivo: 1) societa' ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposte ad obblighi di comunicazione che includono quelli di assicurare un'adeguata trasparenza della titolarita' effettiva; 2) pubbliche amministrazioni ovvero istituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche, conformemente al diritto dell'Unione europea; 3) clienti che sono residenti o hanno sede in aree geografiche a basso rischio. Questo fattore ricorre nei casi in cui il cliente o il titolare effettivo siano residenti, abbiano la sede principale delle proprie attivita' ovvero rilevanti collegamenti con paesi o aree geografiche a basso rischio, in base ai criteri della lettera C); 4) intermediari bancari e finanziari elencati all'articolo 3, comma 2, del decreto antiriciclaggio - a eccezione di quelli di cui alle lettere i), o), s), v) - e intermediari bancari e finanziari comunitari o con sede in un paese terzo con un efficace regime di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Nel valutare la sussistenza in concreto di un basso rischio, i destinatari considerano, tra l'altro, l'eventuale adozione, nei confronti dell'intermediario, di sanzioni di vigilanza o di misure di intervento per inosservanza degli obblighi antiriciclaggio. B) Fattori di basso rischio relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione: 1) contratti di assicurazione vita rientranti nei rami indicati dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, quando il premio annuale non eccede 1.000 euro o il premio unico non e' di importo superiore a 2.500 euro; 2) forme pensionistiche complementari disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, se esse non prevedono clausole di riscatto diverse da quelle previste dall'articolo 14 del medesimo decreto e non possono servire da garanzia per un prestito al di fuori delle ipotesi previste dalla legge; 3) regimi di previdenza o sistemi analoghi che versano prestazioni pensionistiche ai dipendenti, in cui i contributi sono versati tramite detrazione dalla retribuzione e che non permettono ai beneficiari di trasferire i propri diritti; 4) prodotti o servizi finanziari che offrono servizi opportunamente definiti e circoscritti a determinate tipologie di clientela, volti a favorire l'inclusione finanziaria; 5) prodotti in cui i rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo sono mitigati da fattori, quali limiti di spesa o trasparenza della titolarita(26) . Si fa riferimento a prodotti e servizi poco esposti a un possibile utilizzo per fini illeciti. Rilevano in tale ambito prodotti con funzionalita' limitate (es., con una soglia predeterminata di operativita' o subordinati all'acquisto di uno specifico bene o servizio per il consumatore) e che non consentano l'anonimato o l'occultamento dell'identita' del cliente e/o del titolare effettivo. -------- (26) Le societa' fiduciarie iscritte nell'Albo previsto dall'articolo 106 del TUB possono ritenere a basso rischio i piani di compensi basati su strumenti finanziari di cui all'articolo 114-bis del TUF. C) Fattori di basso rischio geografici: 1) paesi comunitari; 2) paesi terzi dotati di efficaci sistemi di prevenzione del riciclaggio. Si fa riferimento ai paesi con presidi antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo di livello analogo a quelli previsti dalla direttiva antiriciclaggio e che sono associati a bassi livelli di commissione dei reati presupposto; 3) paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un basso livello di corruzione o di permeabilita' ad altre attivita' criminose. Esempi di fonti autorevoli e indipendenti sono le "Analisi nazionali del rischio" (cd. National Risk Assessment); le relazioni pubblicate da autorita' investigative e giudiziarie; i rapporti adottati dall'OCSE in merito all'attuazione della Convenzione contro le pratiche di corruzione; i rapporti mondiali sulla droga (World Drug Report) pubblicati dall'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine; 4) paesi terzi che, sulla base di fonti autorevoli e indipendenti (es. rapporti di valutazione reciproca ovvero rapporti pubblici di valutazione dettagliata), siano dotati di un efficace sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Esempi di fonti autorevoli e indipendenti sono i rapporti di valutazione reciproca adottati dal GAFI o da organismi internazionali analoghi (es., MoneyVal); l'elenco del GAFI dei Paesi a rischio elevato e non collaborativi; i rapporti adottati dal Fondo Monetario Internazionale nell'ambito del programma di valutazione del settore finanziario (Financial Sector Assessment Programme, FSAP); le informazioni provenienti dalle autorita' di vigilanza, quali quelle contenute nelle motivazioni dei provvedimenti sanzionatori.