(Allegato A-art. 2)
                               Art. 2. 
                         Base ampelografica 
 
    1. I vini di cui all'art. 1, nelle loro diverse tipologie, devono
essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti per  non  meno
del 97% dal vitigno Brachetto e per il  restante  3%  provenienti  da
vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte.