Art. 2 
 
  1. In coerenza con le funzioni  delegate  e  le  finalita'  di  cui
all'articolo 1, il Ministro per gli affari europei svolge i  seguenti
compiti: 
    a) valuta,  d'intesa  con  i  Ministri  competenti  per  materia,
l'iniziativa ad  essi  spettante  in  ordine  alla  presentazione  di
ricorsi alla Corte di giustizia dell'Unione europea per la tutela  di
situazioni d'interesse nazionale e alla  decisione  d'intervenire  in
procedimenti in corso avanti a detta istanza; 
    b) acquisisce, ai  fini  della  predisposizione  della  normativa
dell'Unione europea, le posizioni delle amministrazioni dello  Stato,
delle regioni, degli altri enti pubblici, degli operatori  privati  e
delle parti sociali interessate; 
    c) assicura la conformita' e tempestivita' delle azioni  volte  a
prevenire l'insorgere di contenzioso e ad adempiere le pronunce della
Corte di giustizia dell'Unione europea, informando il Parlamento  dei
procedimenti  normativi  in  corso  nell'Unione  europea,   e   delle
correlate iniziative del Governo; 
    d) convoca, d'intesa con il  Ministro  delegato  per  gli  affari
regionali e le autonomie, e alla copresidenza della sessione  europea
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'art. 22 della
citata legge n. 234 del 2012, e all'art. 5 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni ed  integrazioni,  al
fine  di  raccordare  le  linee  della  politica  nazionale  relative
all'elaborazione degli atti dell'Unione europea con le esigenze delle
autonomie territoriali; 
    e) convoca, d'intesa con il Ministro dell'interno,  e  copresiede
la sessione speciale della Conferenza Stato-citta' e autonomie locali
dedicata alla trattazione degli aspetti delle  politiche  dell'Unione
europea di interesse degli enti  locali  di  cui  all'art.  23  della
citata legge n. 234 del 2012; 
    f) predispone, sulla base delle indicazioni delle amministrazioni
interessate, degli  indirizzi  del  Parlamento  e  del  parere  della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano,  il  disegno  di  legge  di
delegazione europea annuale e il disegno di legge europea  annuale  e
gli altri provvedimenti, anche urgenti, di cui alla citata  legge  n.
234 del 2012, idonei a recepire  nell'ordinamento  interno  gli  atti
dell'Unione europea, seguendone anche il relativo iter  parlamentare,
nonche' la successiva attuazione; 
    g)  cura  le  attivita'  inerenti  alla   predisposizione   delle
relazioni annuali al Parlamento e delle altre relazioni di  cui  alla
citata legge n. 234 del 2012; 
    h) coordina in ambito  nazionale,  in  raccordo  con  i  Ministri
competenti, l'attivita' conseguente ai lavori delle  Agenzie  europee
di regolamentazione; 
    i) cura la diffusione, con i mezzi piu' opportuni, delle  notizie
relative ai provvedimenti  di  adeguamento  dell'ordinamento  interno
all'ordinamento dell'Unione  europea,  che  conferiscono  diritti  ai
cittadini  degli  stati  membri  dell'Unione  in  materia  di  libera
circolazione delle persone e dei servizi, o ne agevolano l'esercizio; 
    l) promuove l'informazione sulle attivita' dell'Unione europea in
collaborazione con le istituzioni  europee,  con  le  amministrazioni
pubbliche competenti per settore, con le regioni  e  gli  altri  enti
territoriali, con le  parti  sociali  e  con  le  organizzazioni  non
governative interessate; 
    m) cura la formazione di operatori pubblici  e  privati,  nonche'
ogni altra iniziativa per la corretta  applicazione  delle  politiche
europee, sia a livello nazionale sia, ove occorra,  d'intesa  con  il
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nei
confronti  dei  paesi  candidati  e  terzi   a   vocazione   europea,
promuovendo anche strumenti di formazione a distanza e gemellaggi. 
  2. Restano fermi i poteri di nomina e proposta del  Presidente  del
Consiglio dei ministri che, limitatamente alle  candidature  italiane
relative alle nomine da effettuarsi presso le istituzioni, i comitati
e  le  agenzie  dell'Unione  europea,  sono  esercitati  sentito   il
Ministro.