Art. 2 1. In coerenza con le funzioni delegate e le finalita' di cui all'articolo 1, il Ministro per gli affari europei svolge i seguenti compiti: a) valuta, d'intesa con i Ministri competenti per materia, l'iniziativa ad essi spettante in ordine alla presentazione di ricorsi alla Corte di giustizia dell'Unione europea per la tutela di situazioni d'interesse nazionale e alla decisione d'intervenire in procedimenti in corso avanti a detta istanza; b) acquisisce, ai fini della predisposizione della normativa dell'Unione europea, le posizioni delle amministrazioni dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici, degli operatori privati e delle parti sociali interessate; c) assicura la conformita' e tempestivita' delle azioni volte a prevenire l'insorgere di contenzioso e ad adempiere le pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, informando il Parlamento dei procedimenti normativi in corso nell'Unione europea, e delle correlate iniziative del Governo; d) convoca, d'intesa con il Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, e alla copresidenza della sessione europea della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'art. 22 della citata legge n. 234 del 2012, e all'art. 5 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di raccordare le linee della politica nazionale relative all'elaborazione degli atti dell'Unione europea con le esigenze delle autonomie territoriali; e) convoca, d'intesa con il Ministro dell'interno, e copresiede la sessione speciale della Conferenza Stato-citta' e autonomie locali dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse degli enti locali di cui all'art. 23 della citata legge n. 234 del 2012; f) predispone, sulla base delle indicazioni delle amministrazioni interessate, degli indirizzi del Parlamento e del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, il disegno di legge di delegazione europea annuale e il disegno di legge europea annuale e gli altri provvedimenti, anche urgenti, di cui alla citata legge n. 234 del 2012, idonei a recepire nell'ordinamento interno gli atti dell'Unione europea, seguendone anche il relativo iter parlamentare, nonche' la successiva attuazione; g) cura le attivita' inerenti alla predisposizione delle relazioni annuali al Parlamento e delle altre relazioni di cui alla citata legge n. 234 del 2012; h) coordina in ambito nazionale, in raccordo con i Ministri competenti, l'attivita' conseguente ai lavori delle Agenzie europee di regolamentazione; i) cura la diffusione, con i mezzi piu' opportuni, delle notizie relative ai provvedimenti di adeguamento dell'ordinamento interno all'ordinamento dell'Unione europea, che conferiscono diritti ai cittadini degli stati membri dell'Unione in materia di libera circolazione delle persone e dei servizi, o ne agevolano l'esercizio; l) promuove l'informazione sulle attivita' dell'Unione europea in collaborazione con le istituzioni europee, con le amministrazioni pubbliche competenti per settore, con le regioni e gli altri enti territoriali, con le parti sociali e con le organizzazioni non governative interessate; m) cura la formazione di operatori pubblici e privati, nonche' ogni altra iniziativa per la corretta applicazione delle politiche europee, sia a livello nazionale sia, ove occorra, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nei confronti dei paesi candidati e terzi a vocazione europea, promuovendo anche strumenti di formazione a distanza e gemellaggi. 2. Restano fermi i poteri di nomina e proposta del Presidente del Consiglio dei ministri che, limitatamente alle candidature italiane relative alle nomine da effettuarsi presso le istituzioni, i comitati e le agenzie dell'Unione europea, sono esercitati sentito il Ministro.