Art. 2 Modalita' di rinegoziazione 1. La proposta di rinegoziazione dei mutui e' consultabile dagli enti mutuatari di cui all'allegato A attraverso il portale «Enti locali e PA» presente nel sito istituzionale della Cassa depositi e prestiti S.p.a. La data a partire dalla quale sara' consentito l'accesso a detto portale, ai fini dell'adesione da parte degli enti locali alla proposta di rinegoziazione, e' preventivamente comunicata tramite apposito avviso pubblicato nei siti istituzionali della Cassa depositi e prestiti S.p.a. e del Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Gli enti mutuatari possono aderire alla proposta di rinegoziazione entro il termine perentorio del ventesimo giorno lavorativo successivo alla data a partire dalla quale e' consentito l'accesso al portale «Enti locali e PA» di cui al precedente comma, decorso il quale non saranno accettate le richieste di adesione a detta proposta. 3. La rinegoziazione e' perfezionata mediante la stipula tra l'ente mutuatario e la Cassa depositi e prestiti S.p.a. di un contratto secondo lo schema tipo allegato al presente decreto, con le modalita' che saranno rese note tramite l'avviso di cui al comma 1 del presente articolo (allegato B).