Art. 2 
 
  1. Al decreto del direttore generale della sanita'  animale  e  del
farmaco veterinario del Ministero della salute del 19 novembre  2014,
al comma 2 dell'art. 1 sono aggiunti i seguenti commi: 
    3. Qualora nelle zone di protezione il numero  di  focolai  o  di
casi nei nuclei sentinella di Aethina tumida si dimostri in  crescita
nello spazio o nel tempo o comunque persistente, i Servizi veterinari
delle regioni e provincie autonome di Trento e di Bolzano sentito  il
Ministero della salute e previa valutazione del CRN per l'apicoltura,
considerate le caratteristiche del territorio, del livello  e  stadio
delle infestazioni,  delle  movimentazioni  nonche'  delle  possibili
fonti di infestazione, dispongono nella zona di protezione, al  posto
degli abbattimenti  totali,  abbattimenti  di  tipo  selettivo  negli
apiari infestati da Aethina tumida; 
    4. A seguito di conferma di un focolaio o di un caso in un nucleo
sentinella nelle zone di protezione e sorveglianza  si  applicano  le
misure previste dall'allegato 1. 
  Il presente  decreto  dirigenziale  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 10 settembre 2019 
 
                                      Il direttore generale: Borrello