Art. 2. 
 
                        (Numero dei senatori) 
 
  1. All'articolo 57 della Costituzione sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a)  al  secondo  comma,  la  parola:  «  trecentoquindici  »   e'
sostituita dalla seguente: « duecento » e  la  parola:  «  sei  »  e'
sostituita dalla seguente: « quattro »; 
    b) al terzo comma, dopo la parola: « Regione » sono  inserite  le
seguenti: « o Provincia  autonoma  »  e  la  parola:  «  sette  »  e'
sostituita dalla seguente: « tre »; 
    c) il quarto comma e' sostituito dal seguente: « La  ripartizione
dei seggi tra le Regioni o le Province autonome, previa  applicazione
delle disposizioni del precedente comma, si effettua  in  proporzione
alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale,
sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti ».