Art. 2. (Numero dei senatori) 1. All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo comma, la parola: « trecentoquindici » e' sostituita dalla seguente: « duecento » e la parola: « sei » e' sostituita dalla seguente: « quattro »; b) al terzo comma, dopo la parola: « Regione » sono inserite le seguenti: « o Provincia autonoma » e la parola: « sette » e' sostituita dalla seguente: « tre »; c) il quarto comma e' sostituito dal seguente: « La ripartizione dei seggi tra le Regioni o le Province autonome, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti ».