Art. 2 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. In caso di utilizzo dei metodi di progettazione della  sicurezza
antincendio di  cui  al  paragrafo  G.2.7  dell'allegato  1,  per  la
determinazione della durata dei servizi, trovano applicazione  l'art.
3, comma 3 e l'art. 4, comma 2 del decreto del Ministro  dell'interno
9 maggio 2007. 
  2. Il presente decreto entra in vigore il  giorno  successivo  alla
data di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 18 ottobre 2019 
 
                                               Il Ministro: Lamorgese