Art. 2 
 
               Programmazione regionale e monitoraggio 
 
  1. Le regioni, nel rispetto dei modelli organizzativi  regionali  e
di confronto con le autonomie locali, programmano,  per  l'annualita'
2019, gli impieghi delle risorse complessivamente loro  destinate  ai
sensi dell'art.  2,  comma  1,  in  coerenza  con  il  Piano  sociale
nazionale relativo al triennio 2018-2020. 
  2. La programmazione, di cui al comma 1, e' comunicata al Ministero
del  lavoro  e  delle  politiche  sociali   entro   sessanta   giorni
dall'emanazione  del  presente  decreto.  L'atto  di   programmazione
contiene: 
    a) la ripartizione delle risorse tra macroattivita',  secondo  le
modalita' di cui all'allegato B; 
    b) una  relazione,  secondo  successivi  indirizzi  ministeriali,
concernente gli interventi programmati a valere sul 40%  della  quota
regionale, di cui al Piano sociale  nazionale  relativo  al  triennio
2018-2020, destinata al rafforzamento degli interventi e dei  servizi
nell'area dell'infanzia e dell'adolescenza; 
    c)   le   risorse   e   gli   ambiti    territoriali    coinvolti
nell'implementazione delle Linee  di  indirizzo  sull'intervento  con
bambini e famiglie in situazione di  vulnerabilita'  (P.I.P.P.I.)  di
cui all'art. 3, secondo le modalita' di cui all'allegato C. 
  2-bis. Le regioni possono eventualmente  destinare  una  quota  non
superiore all'1% del Fondo in via sperimentale per l'annualita'  2019
per  realizzare  azioni  di  sistema  da  rendicontare   in   maniera
specifica. 
  3. L'erogazione  delle  risorse  di  cui  al  presente  decreto  e'
condizionata  alla  rendicontazione  da  parte  della  regione  sugli
utilizzi   delle   risorse   ripartite   ai   sensi    del    decreto
interministeriale  23  novembre  2017  e  secondo  le  modalita'  ivi
previste. A decorrere dal 2021,  l'erogazione  e'  condizionata  alla
rendicontazione, nella  specifica  sezione  del  Sistema  informativo
dell'offerta dei servizi sociali, da parte degli ambiti  territoriali
dell'effettivo utilizzo di almeno il 75%, su  base  regionale,  delle
risorse di cui al presente  decreto,  secondo  le  modalita'  di  cui
all'allegato D. Le modalita' di rendicontazione di cui all'allegato D
sono comunque sperimentate nel 2020 con riferimento alle risorse  del
Fondo nazionale per le politiche sociali, annualita' 2018. 
  4. Ai sensi dell'art. 46, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n.
289,  il  mancato  utilizzo  delle  risorse  da  parte   degli   enti
destinatari comporta  la  revoca  dei  finanziamenti,  i  quali  sono
versati all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  la  successiva
riassegnazione al Fondo stesso.