Art. 2 Programmazione regionale e monitoraggio 1. Le regioni, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, programmano, per l'annualita' 2019, gli impieghi delle risorse complessivamente loro destinate ai sensi dell'art. 2, comma 1, in coerenza con il Piano sociale nazionale relativo al triennio 2018-2020. 2. La programmazione, di cui al comma 1, e' comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro sessanta giorni dall'emanazione del presente decreto. L'atto di programmazione contiene: a) la ripartizione delle risorse tra macroattivita', secondo le modalita' di cui all'allegato B; b) una relazione, secondo successivi indirizzi ministeriali, concernente gli interventi programmati a valere sul 40% della quota regionale, di cui al Piano sociale nazionale relativo al triennio 2018-2020, destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi nell'area dell'infanzia e dell'adolescenza; c) le risorse e gli ambiti territoriali coinvolti nell'implementazione delle Linee di indirizzo sull'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilita' (P.I.P.P.I.) di cui all'art. 3, secondo le modalita' di cui all'allegato C. 2-bis. Le regioni possono eventualmente destinare una quota non superiore all'1% del Fondo in via sperimentale per l'annualita' 2019 per realizzare azioni di sistema da rendicontare in maniera specifica. 3. L'erogazione delle risorse di cui al presente decreto e' condizionata alla rendicontazione da parte della regione sugli utilizzi delle risorse ripartite ai sensi del decreto interministeriale 23 novembre 2017 e secondo le modalita' ivi previste. A decorrere dal 2021, l'erogazione e' condizionata alla rendicontazione, nella specifica sezione del Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali, da parte degli ambiti territoriali dell'effettivo utilizzo di almeno il 75%, su base regionale, delle risorse di cui al presente decreto, secondo le modalita' di cui all'allegato D. Le modalita' di rendicontazione di cui all'allegato D sono comunque sperimentate nel 2020 con riferimento alle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, annualita' 2018. 4. Ai sensi dell'art. 46, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il mancato utilizzo delle risorse da parte degli enti destinatari comporta la revoca dei finanziamenti, i quali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo stesso.