Art. 2 Ripartizione dell'importo cumulativo nazionale 1. L'importo cumulativo di cui all'art. 1 e' assegnato alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, nella misura del 75%, pari a 525.314.343,75 euro, e suddiviso tra le stesse, secondo i valori riportati nell'Allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto, sulla base dei seguenti indicatori attualizzati: produzione agricola ai prezzi di base; numero delle aziende; superficie agricola utilizzata; superficie forestale. 2. A ciascun indicatore e' attribuito un peso del 25%. 3. Allo Stato e' assegnato il restante 25% del citato importo cumulativo, pari a 175.104.781 euro.