(Allegato 1-art. 2)
                               Art. 2. 
 
                             Consorziati 
 
    1. Partecipano al Consorzio: 
      (a) Fabbricanti e trasformatori di imballaggi in vetro, nonche'
importatori  di  imballaggi  in  vetro  vuoti   (di   seguito   anche
«Trasformatori»); 
      (b) Fornitori di materiali di imballaggio in  vetro,  categoria
che comprende i produttori e gli  importatori  di  materie  prime  di
imballaggio (di seguito anche «Produttori»). 
    2. Possono altresi' partecipare al Consorzio i recuperatori ed  i
riciclatori che non corrispondono alla categoria dei produttori, come
definiti ai sensi dell'art. 218, comma 1, lettere l), m),  n)  ed  o)
del  decreto  legislativo  n.  152  del  2006   (di   seguito   anche
«Recuperatori  e  Riciclatori»),  previo  accordo   con   gli   altri
consorziati ed unitamente agli stessi, secondo  criteri  e  modalita'
determinati nel regolamento  consortile  da  adottarsi  a  norma  del
successivo art. 19. 
    3. Le imprese di cui al comma 1 possono partecipare al  Consorzio
anche tramite  le  proprie  associazioni  di  categoria  maggiormente
rappresentative a livello  nazionale.  Tali  associazioni  aderiscono
esclusivamente in nome e per conto delle imprese ad  esse  associate,
che abbiano conferito procura all'associazione stessa, pertanto tutte
le conseguenze economiche e giuridiche gravano  esclusivamente  sulle
imprese rappresentate. 
    4. Le imprese di cui ai precedenti commi 1 e 2 che esercitano  le
attivita' proprie di piu' categorie di  consorziati  sono  inquadrate
nella  categoria  prevalente  secondo  i  criteri  e   le   modalita'
determinati con regolamento da adottarsi a norma del successivo  art.
19. La stessa disposizione si applica in caso di societa' controllate
e collegate. 
    5. Il numero dei consorziati e' illimitato. 
    6. La ripartizione e l'assegnazione delle quote  consortili  sono
disciplinate dal successivo art. 4.