Art. 2
Composizione
1. La Commissione e' composta da venti senatori, nominati dal
Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti dei
gruppi parlamentari, garantendo, per quanto possibile, un'equilibrata
rappresentanza tra i generi.
2. Il Presidente del Senato, entro dieci giorni dalla nomina dei
suoi componenti, convoca la Commissione per la costituzione
dell'ufficio di presidenza.
3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due
vicepresidenti e da due segretari, e' eletto a scrutinio segreto
dalla Commissione tra i suoi componenti. Per l'elezione del
presidente e' necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della
Commissione. Se nessuno riporta la maggioranza assoluta, si procede
al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior
numero di voti. E' eletto il candidato che ottiene il maggior numero
di voti. In caso di parita' di voti e' proclamato eletto o entra in
ballottaggio il piu' anziano di eta'.
4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei
due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla
propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il
maggior numero di voti. In caso di parita' di voti, si procede ai
sensi del comma 3, quinto periodo.
5. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per le
elezioni suppletive.
6. La Commissione approva, prima dell'inizio dell'attivita' di
inchiesta, un regolamento interno per il proprio funzionamento.
Ciascun componente puo' proporre modifiche alle norme regolamentari.
7. Tutte le volte che lo ritiene opportuno la Commissione puo'
deliberare di riunirsi in seduta segreta.
8. Per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di
personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal
Presidente del Senato.