Art. 2 
 
          Personale per esigenze di funzionamento del CVCN 
            e della Presidenza del Consiglio dei ministri 
 
  1. Tenuto conto dell'esigenza di disporre di personale in  possesso
della professionalita' necessaria per lo svolgimento  delle  funzioni
del CVCN, di cui all'articolo 1, commi 6  e  7,  il  Ministero  dello
sviluppo economico e' autorizzato ad assumere a tempo  indeterminato,
con incremento della vigente  dotazione  organica  nel  limite  delle
unita' eccedenti, in aggiunta alle ordinarie  facolta'  assunzionali,
un contingente massimo di settantasette unita' di personale,  di  cui
sessantasette di area terza e dieci di area seconda,  nel  limite  di
spesa di euro 3.005.000 annui a decorrere dall'anno 2020. 
  2. Fino al completamento delle procedure di  cui  al  comma  1,  il
Ministero dello sviluppo economico, fatte salve  le  unita'  dedicate
all'assolvimento delle esigenze  connesse  alle  operazioni  condotte
dalle Forze armate per la  difesa  nazionale  anche  nell'ambito  del
Trattato dell'Atlantico del Nord, puo' avvalersi, per le esigenze del
CVCN di un contingente di  personale  non  dirigenziale  appartenente
alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,  comma  2,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  con  esclusione  ((  del
personale docente, educativo, amministrativo,  tecnico  e  ausiliario
delle istituzioni scolastiche )), in posizione di fuori  ruolo  o  di
comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi  ordinamenti
ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio  1997,  n.
127, e dell'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo  30  marzo
2001, n. 165, per un  massimo  del  40  per  cento  delle  unita'  di
personale di cui al comma 1.  Nei  limiti  complessivi  della  stessa
quota il  Ministero  dello  sviluppo  economico  puo'  avvalersi,  in
posizione di comando, di  personale  che  non  risulti  impiegato  in
compiti  operativi  o  specialistici  con  qualifiche  o  gradi   non
dirigenziali del comparto sicurezza-difesa fino a un massimo di venti
unita', conservando lo stato giuridico  e  il  trattamento  economico
fisso,  continuativo  ed  accessorio,  secondo  quanto  previsto  dai
rispettivi ordinamenti,  con  oneri  a  carico  del  Ministero  dello
sviluppo  economico,  ai  sensi  dell'articolo   1777,   del   codice
dell'ordinamento militare di cui  al  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, e dell'articolo 2, comma 91,  della  legge  24  dicembre
2007, n. 244. 
  3.   Per   lo   svolgimento   delle   funzioni   in   materia    di
digitalizzazione,  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   e'
autorizzata  ad  assumere   con   contratti   di   lavoro   a   tempo
indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facolta' assunzionali e con
corrispondente incremento della dotazione  organica,  un  contingente
massimo di dieci unita' di personale non dirigenziale, da  inquadrare
nella categoria funzionale A, parametro retributivo F1, nel limite di
spesa di euro 640.000 annui a decorrere dall'anno 2020. 
  4. Fino al completamento delle procedure di  cui  al  comma  3,  la
Presidenza del Consiglio dei ministri, fatte salve le unita' dedicate
all'assolvimento delle esigenze  connesse  alle  operazioni  condotte
dalle Forze armate per la  difesa  nazionale  anche  nel  quadro  del
Trattato dell'Atlantico del Nord, puo' avvalersi, entro il limite del
40 per cento delle unita' previste dal medesimo comma,  di  personale
non dirigenziale appartenente alle pubbliche amministrazioni  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165,  con   esclusione   ((   del   personale   docente,   educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario  delle  istituzioni  scolastiche
)), in posizione di fuori ruolo, di comando o altro analogo  istituto
previsto dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell'articolo 17,  comma
14, della legge 15 maggio 1997, n.  127,  e  dell'articolo  9,  comma
5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  303,  nonche'  di
esperti o consulenti, nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso di particolare
e comprovata specializzazione in materia informatica. 
  5. Il reclutamento del personale di cui ai  commi  1  e  3  avviene
mediante uno o piu' concorsi pubblici da espletare  anche  in  deroga
all'articolo 4, commi 3-quinquies e 3-sexies,  del  decreto-legge  31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30
ottobre 2013, n.  125,  e  all'articolo  35,  comma  5,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.  165.  Resta  in  ogni  caso  ferma  la
possibilita'  da  parte  delle  amministrazioni  di  avvalersi  delle
modalita' semplificate e delle  misure  di  riduzione  dei  tempi  di
reclutamento previste dall'articolo 3 della legge 19 giugno 2019,  n.
56. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  l'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              «Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione). - 1.  Le
          disposizioni    del    presente    decreto     disciplinano
          l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro  e  di
          impiego alle dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche,
          tenuto conto delle  autonomie  locali  e  di  quelle  delle
          regioni   e   delle   province   autonome,   nel   rispetto
          dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al  fine
          di: 
                a) accrescere l'efficienza delle  amministrazioni  in
          relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi  dei
          Paesi dell'Unione europea,  anche  mediante  il  coordinato
          sviluppo di sistemi informativi pubblici; 
                b)  razionalizzare  il  costo  del  lavoro  pubblico,
          contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
          indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica; 
                c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse
          umane  nelle  pubbliche  amministrazioni,  assicurando   la
          formazione e  lo  sviluppo  professionale  dei  dipendenti,
          applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro
          privato, garantendo pari opportunita' alle  lavoratrici  ed
          ai lavoratori  nonche'  l'assenza  di  qualunque  forma  di
          discriminazione e di violenza morale o psichica. 
              2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte  le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI. 
              3. Le disposizioni del presente  decreto  costituiscono
          principi fondamentali  ai  sensi  dell'articolo  117  della
          Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario  si  attengono
          ad esse tenendo conto  delle  peculiarita'  dei  rispettivi
          ordinamenti. I principi desumibili  dall'articolo  2  della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive  modificazioni,
          e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997,  n.
          59,   e   successive   modificazioni    ed    integrazioni,
          costituiscono altresi', per le Regioni a statuto speciale e
          per le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  norme
          fondamentali    di    riforma    economico-sociale    della
          Repubblica.». 
              - Si riporta l'articolo 17 della legge 15 maggio  1997,
          n. 127: 
              «Art.  17  (Ulteriori  disposizioni   in   materia   di
          semplificazione   dell'attivita'   amministrativa   e    di
          snellimento dei procedimenti di decisione e di  controllo).
          - (Omissis). 
              14.  Nel  caso  in  cui   disposizioni   di   legge   o
          regolamentari   dispongano   l'utilizzazione   presso    le
          amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
          posizione di fuori ruolo o di comando,  le  amministrazioni
          di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
          fuori ruolo  o  di  comando  entro  quindici  giorni  dalla
          richiesta. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 70 del decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165: 
              «Art. 70 (Norme finali). - (Omissis). 
              12. In tutti i casi, anche  se  previsti  da  normative
          speciali,  nei  quali  enti  pubblici  territoriali,   enti
          pubblici non economici o altre  amministrazioni  pubbliche,
          dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad  autorizzare
          la   utilizzazione   da   parte    di    altre    pubbliche
          amministrazioni  di  proprio  personale,  in  posizione  di
          comando, di fuori ruolo,  o  in  altra  analoga  posizione,
          l'amministrazione  che  utilizza  il   personale   rimborsa
          all'amministrazione di  appartenenza  l'onere  relativo  al
          trattamento  fondamentale.  La  disposizione  di   cui   al
          presente comma si applica  al  personale  comandato,  fuori
          ruolo o in analoga  posizione  presso  l'ARAN  a  decorrere
          dalla completa  attuazione  del  sistema  di  finanziamento
          previsto dall'art. 46, commi 8 e 9, del  presente  decreto,
          accertata dall'organismo di coordinamento di  cui  all'art.
          41, comma 6 del medesimo decreto. Il trattamento  economico
          complessivo del personale inserito nel ruolo provvisorio ad
          esaurimento   del   Ministero   delle   finanze   istituito
          dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9  luglio
          1998, n. 283, in posizione di comando, di fuori ruolo o  in
          altra analoga posizione, presso enti pubblici territoriali,
          enti  pubblici  non  economici  o   altre   amministrazioni
          pubbliche dotate di autonomia finanziaria, rimane a  carico
          dell'amministrazione di appartenenza. 
              (Omissis.)». 
              -   Si   riporta    l'articolo    1777    del    codice
          dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo  15
          marzo 2010, n. 66: 
              «Art. 1777 (Rapporti  con  l'ordinamento  generale  del
          lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).  -
          1. Ferma restando, in  quanto  compatibile,  la  disciplina
          generale in materia di trattamento economico e  di  assegno
          per il nucleo familiare dei  dipendenti  pubblici  prevista
          dalle  disposizioni  vigenti,  al  personale  dell'Esercito
          italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare
          si  applicano  le  disposizioni  emanate  a  seguito  delle
          procedure di concertazione previste dal decreto legislativo
          12 maggio 1995, n. 195, nonche' le norme del presente libro
          che hanno efficacia ai soli fini del trattamento economico.
          Al medesimo personale si applicano le disposizioni  di  cui
          all'articolo 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007,  n.
          244,   che   pongono   a   carico   delle   amministrazioni
          utilizzatrici   gli   oneri   del   trattamento   economico
          fondamentale e accessorio del  personale  in  posizione  di
          comando appartenente alle  Forze  di  polizia  e  al  Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco.». 
              - Si riporta l'articolo 2, comma  91,  della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244: 
              «Art. 2. - (Omissis). 
              91.  Fermo  quanto  previsto  dall'articolo  1,   comma
          6-septies, del decreto-legge  28  dicembre  2006,  n.  300,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio
          2007,  n.  17,  a  decorrere  dal  1º  febbraio  2008,   il
          trattamento economico fondamentale ed accessorio  attinente
          alla posizione di comando del personale  appartenente  alle
          Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del  fuoco
          e' posto a carico delle amministrazioni utilizzatrici dello
          stesso. La disposizione di cui  al  precedente  periodo  si
          applica anche alle  assegnazioni  di  cui  all'articolo  33
          della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  che  superano  il
          contingente  fissato  dal  decreto   del   Presidente   del
          Consiglio dei ministri ivi previsto. Resta fermo il divieto
          di cumulabilita' previsto dall'articolo 3, comma 63,  della
          legge 24 dicembre 1993, n. 537. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 9 del  decreto  legislativo  30
          luglio 1999, n. 303: 
              «Art. 9 (Personale della Presidenza). - (Omissis). 
              5-ter. Il personale dipendente di ogni ordine, grado  e
          qualifica  del  comparto  Ministeri  chiamato  a   prestare
          servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso la
          Presidenza,  ivi  incluse  le  strutture  di  supporto   ai
          Commissari straordinari del Governo di cui all'articolo  11
          della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' le strutture di
          missione di  cui  all'articolo  7,  comma  4,  mantiene  il
          trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di
          appartenenza, compresa l'indennita' di amministrazione,  ed
          i relativi oneri rimangono a carico delle  stesse.  Per  il
          personale appartenente ad altre  amministrazioni  pubbliche
          di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, chiamato a prestare servizio in analoga
          posizione,   la   Presidenza   provvede,    d'intesa    con
          l'amministrazione  di  appartenenza  del  dipendente,  alla
          ripartizione dei relativi oneri, senza pregiudizio  per  il
          trattamento economico fondamentale spettante al  dipendente
          medesimo. 
              5-quater.  Con  il   provvedimento   istitutivo   delle
          strutture di supporto o di missione di cui al  comma  5-ter
          sono determinate le dotazioni finanziarie, strumentali e di
          personale, anche dirigenziale, necessarie al  funzionamento
          delle medesime strutture, che in ogni  caso,  per  la  loro
          intrinseca temporaneita', non determinano variazioni  nella
          consistenza organica del personale  di  cui  agli  articoli
          9-bis  e  9-ter.  Alla  copertura  dei  relativi  oneri  si
          provvede attingendo agli stanziamenti ordinari di  bilancio
          della   Presidenza   e,   previo   accordo,   delle   altre
          amministrazioni  eventualmente  coinvolte  nelle  attivita'
          delle predette strutture. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 7 del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165: 
              «Art. 7 (Gestione delle risorse umane). - (Omissis). 
              5-bis. E' fatto divieto alle amministrazioni  pubbliche
          di stipulare contratti di collaborazione che si  concretano
          in  prestazioni   di   lavoro   esclusivamente   personali,
          continuative  e  le  cui  modalita'  di  esecuzione   siano
          organizzate dal committente anche con riferimento ai  tempi
          e al luogo di  lavoro.  I  contratti  posti  in  essere  in
          violazione del presente  comma  sono  nulli  e  determinano
          responsabilita'  erariale.  I  dirigenti  che  operano   in
          violazione delle  disposizioni  del  presente  comma  sono,
          altresi', responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad  essi
          non puo' essere erogata la retribuzione di risultato. Resta
          fermo che la disposizione di cui all'articolo 2,  comma  1,
          del decreto legislativo 15  giugno  2015,  n.  81,  non  si
          applica alle pubbliche amministrazioni. 
              6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis,  per
          specifiche  esigenze  cui  non  possono  far   fronte   con
          personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
          conferire   esclusivamente   incarichi   individuali,   con
          contratti di lavoro autonomo, ad esperti di  particolare  e
          comprovata   specializzazione   anche   universitaria,   in
          presenza dei seguenti presupposti di legittimita': 
                a) l'oggetto  della  prestazione  deve  corrispondere
          alle      competenze      attribuite       dall'ordinamento
          all'amministrazione conferente,  ad  obiettivi  e  progetti
          specifici e determinati e deve risultare  coerente  con  le
          esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente; 
                b)  l'amministrazione  deve   avere   preliminarmente
          accertato  l'impossibilita'  oggettiva  di  utilizzare   le
          risorse umane disponibili al suo interno; 
                c) la prestazione deve essere di natura temporanea  e
          altamente  qualificata;  non   e'   ammesso   il   rinnovo;
          l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita,
          in via eccezionale, al solo fine di completare il  progetto
          e  per  ritardi  non  imputabili  al  collaboratore,  ferma
          restando  la  misura  del  compenso  pattuito  in  sede  di
          affidamento dell'incarico; 
                d) devono essere preventivamente determinati  durata,
          oggetto e compenso della collaborazione. 
              Si   prescinde   dal   requisito    della    comprovata
          specializzazione universitaria in caso di  stipulazione  di
          contratti  di  collaborazione  per  attivita'  che  debbano
          essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o
          con  soggetti  che  operino  nel  campo  dell'arte,   dello
          spettacolo,  dei  mestieri  artigianali  o   dell'attivita'
          informatica nonche' a supporto dell'attivita'  didattica  e
          di ricerca, per i  servizi  di  orientamento,  compreso  il
          collocamento, e di certificazione dei contratti  di  lavoro
          di cui al decreto legislativo 10 settembre  2003,  n.  276,
          purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
          pubblica, ferma restando  la  necessita'  di  accertare  la
          maturata esperienza nel settore. 
              Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo
          svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti
          incaricati ai sensi  del  medesimo  comma  come  lavoratori
          subordinati e' causa di responsabilita' amministrativa  per
          il dirigente che  ha  stipulato  i  contratti.  Il  secondo
          periodo dell'articolo 1,  comma  9,  del  decreto-legge  12
          luglio 2004, n. 168 convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2004, n. 191, e' soppresso. Si applicano le
          disposizioni  previste  dall'articolo  36,  comma  3,   del
          presente  decreto  e,   in   caso   di   violazione   delle
          disposizioni di cui al presente comma,  fermo  restando  il
          divieto di costituzione  di  rapporti  di  lavoro  a  tempo
          indeterminato,  si  applica  quanto  previsto  dal   citato
          articolo 36, comma 5-quater. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 4 del decreto-legge  31  agosto
          2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
          ottobre 2013, n. 125: 
              «Art. 4 (Disposizioni urgenti in tema di immissione  in
          servizio di idonei e  vincitori  di  concorsi,  nonche'  di
          limitazioni a proroghe di contratti e  all'uso  del  lavoro
          flessibile nel pubblico impiego). - (Omissis). 
              3-quinquies.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2014,  il
          reclutamento dei dirigenti  e  delle  figure  professionali
          comuni  a  tutte  le  amministrazioni  pubbliche   di   cui
          all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30  marzo
          2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,  si   svolge
          mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei principi
          di imparzialita', trasparenza e buon andamento. I  concorsi
          unici sono  organizzati  dal  Dipartimento  della  funzione
          pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza
          nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  anche
          avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto
          di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui
          al  decreto  interministeriale  25  luglio   1994,   previa
          ricognizione  del  fabbisogno  presso  le   amministrazioni
          interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia
          di assunzioni a tempo indeterminato. Il Dipartimento  della
          funzione  pubblica,  nella  ricognizione  del   fabbisogno,
          verifica   le   vacanze   riguardanti   le    sedi    delle
          amministrazioni ricadenti nella medesima regione. Ove  tali
          vacanze risultino  riferite  ad  una  singola  regione,  il
          concorso  unico  si  svolge  in  ambito  regionale,   ferme
          restando le norme generali di  partecipazione  ai  concorsi
          pubblici. Le amministrazioni pubbliche di cui  all'articolo
          35, comma 4, del citato  decreto  legislativo  n.  165  del
          2001, e successive modificazioni, nel rispetto  del  regime
          delle  assunzioni  a  tempo  indeterminato  previsto  dalla
          normativa  vigente,   possono   assumere   personale   solo
          attingendo alle nuove graduatorie di  concorso  predisposte
          presso il Dipartimento della  funzione  pubblica,  fino  al
          loro  esaurimento,  provvedendo  a  programmare  le   quote
          annuali di assunzioni. Restano ferme le disposizioni di cui
          ai commi 3 e 6 del presente articolo e quelle in materia di
          corso-concorso    bandito    dalla     Scuola     nazionale
          dell'amministrazione ai sensi del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013,  n.
          70. 
              3-sexies. Con le  modalita'  di  cui  all'articolo  35,
          comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e
          successive  modificazioni,  o  previste   dalla   normativa
          vigente, le amministrazioni e gli enti ivi indicati possono
          essere  autorizzati  a  svolgere  direttamente  i  concorsi
          pubblici per specifiche professionalita'. Le regioni e  gli
          enti locali possono aderire alla  ricognizione  di  cui  al
          comma 3-quinquies e, in caso di adesione, si  obbligano  ad
          attingere alle relative graduatorie in caso di  fabbisogno,
          nel  rispetto  dei  vincoli  finanziari   in   materia   di
          assunzioni. Al fine di assicurare  la  massima  trasparenza
          delle procedure, il Dipartimento  della  funzione  pubblica
          della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  garantisce,
          mediante   pubblicazione   nel   proprio   sito    internet
          istituzionale, la diffusione  di  ogni  informazione  utile
          sullo stato della procedura di reclutamento e selezione. 
              3-septies. Per lo svolgimento delle procedure di cui al
          comma 3-quinquies, il bando di  concorso  puo'  fissare  un
          contributo di ammissione ai concorsi per ciascun  candidato
          in misura non superiore a 10 euro. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 35 del decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165: 
              «Art. 35 (Reclutamento del personale). - (Omissis). 
              5. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  4,
          comma 3-quinquies, del decreto-legge  31  agosto  2013,  n.
          101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  ottobre
          2013, n. 125, per le amministrazioni di cui al comma 4,  le
          restanti  amministrazioni  pubbliche,  per  lo  svolgimento
          delle proprie procedure selettive,  possono  rivolgersi  al
          Dipartimento della  funzione  pubblica  e  avvalersi  della
          Commissione    per    l'attuazione    del    Progetto    di
          Riqualificazione delle Pubbliche  Amministrazioni  (RIPAM),
          di cui al decreto interministeriale 25 luglio  1994,  fatte
          comunque   salve   le    competenze    delle    Commissioni
          esaminatrici. A tali fini, la Commissione RIPAM  si  avvale
          di personale messo a disposizione dall'Associazione  Formez
          PA. 
              5.1. Nell'ipotesi di  cui  al  comma  5,  il  bando  di
          concorso puo' fissare un contributo di ammissione, ai sensi
          dell'articolo  4,  comma  3-septies  del  decreto-legge  31
          agosto 2013, n. 101,  convertito  con  modificazioni  nella
          legge 30 ottobre 2013, n. 125 
              5.2. Il Dipartimento  della  funzione  pubblica,  anche
          avvalendosi dell'Associazione Formez PA e della Commissione
          RIPAM,  elabora,  previo  accordo  in  sede  di  Conferenza
          Unificata ai sensi dell'articolo 4 del decreto  legislativo
          n. 281 del 1997, linee guida  di  indirizzo  amministrativo
          sullo  svolgimento  delle   prove   concorsuali   e   sulla
          valutazione dei titoli, ispirate alle migliori  pratiche  a
          livello  nazionale   e   internazionale   in   materia   di
          reclutamento del personale, nel rispetto  della  normativa,
          anche regolamentare, vigente in materia. Le linee guida per
          le prove  concorsuali  e  la  valutazione  dei  titoli  del
          personale  sanitario,  tecnico   e   professionale,   anche
          dirigente, del Servizio sanitario nazionale  sono  adottate
          di concerto con il Ministero della salute. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 3 della legge 19  giugno  2019,
          n. 56: 
              «Art. 3 (Misure per accelerare le assunzioni  mirate  e
          il ricambio generazionale nella pubblica  amministrazione).
          - 1. Fatto salvo quanto  previsto  dall'articolo  1,  comma
          399,  della  legge   30   dicembre   2018,   n.   145,   le
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          le agenzie e gli enti pubblici non economici, ivi  compresi
          quelli  di  cui  all'articolo  70,  comma  4,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  possono  procedere,  a
          decorrere dall'anno 2019,  ad  assunzioni  di  personale  a
          tempo  indeterminato  nel  limite  di  un  contingente   di
          personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari
          al 100 per cento di quella relativa al personale  di  ruolo
          cessato nell'anno precedente. Ai Corpi di polizia, al Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco, al comparto della scuola  e
          alle universita' si applica la normativa di settore. 
              2.    Al    fine     di     accrescere     l'efficienza
          dell'organizzazione  e   dell'azione   amministrativa,   le
          amministrazioni di cui al comma 1  predispongono  il  piano
          dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter  del  decreto
          legislativo n. 165 del 2001, tenendo conto dell'esigenza di
          assicurare l'effettivo ricambio generazionale e la migliore
          organizzazione del lavoro, nonche', in via prioritaria,  di
          reclutare figure professionali con  elevate  competenze  in
          materia di: 
                a) digitalizzazione; 
                b) razionalizzazione e semplificazione dei processi e
          dei procedimenti amministrativi; 
                c) qualita' dei servizi pubblici; 
                d) gestione dei fondi strutturali e  della  capacita'
          di investimento; 
                e) contrattualistica pubblica; 
                f) controllo di gestione e attivita' ispettiva; 
                g) contabilita' pubblica e gestione finanziaria. 
              3. Le assunzioni di cui al comma 1 sono autorizzate con
          il decreto e le procedure di cui all'articolo 35, comma  4,
          del decreto legislativo n. 165 del 2001,  previa  richiesta
          delle amministrazioni interessate, predisposta  sulla  base
          del piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del
          medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, corredata  da
          analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno
          precedente    e    delle     conseguenti     economie     e
          dall'individuazione  delle  unita'  da   assumere   e   dei
          correlati oneri. Fatto salvo quanto previsto  dall'articolo
          1, comma 399, della legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  a
          decorrere dall'anno 2019  e'  consentito  il  cumulo  delle
          risorse,  corrispondenti  a  economie  da  cessazione   del
          personale gia' maturate, destinate alle assunzioni  per  un
          arco temporale non superiore a cinque anni, a  partire  dal
          budget assunzionale piu' risalente, nel rispetto del  piano
          dei  fabbisogni  e  della  programmazione   finanziaria   e
          contabile. 
              4. Al fine di ridurre i tempi di  accesso  al  pubblico
          impiego, per il  triennio  2019-2021,  fatto  salvo  quanto
          stabilito  dall'articolo  1,  comma  399,  della  legge  30
          dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni di cui al comma 1
          possono procedere, in deroga a quanto  previsto  dal  primo
          periodo del comma 3 del presente articolo e all'articolo 30
          del decreto legislativo  n.  165  del  2001,  nel  rispetto
          dell'articolo 4, commi 3  e  3-bis,  del  decreto-legge  31
          agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 30 ottobre  2013,  n.  125,  nonche'  del  piano  dei
          fabbisogni definito secondo i criteri di cui al comma 2 del
          presente articolo: 
                a) all'assunzione a tempo indeterminato di  vincitori
          o allo scorrimento delle graduatorie  vigenti,  nel  limite
          massimo dell'80 per  cento  delle  facolta'  di  assunzione
          previste dai commi 1 e 3, per ciascun anno; 
                b) all'avvio di  procedure  concorsuali,  nel  limite
          massimo dell'80 per  cento  delle  facolta'  di  assunzione
          previste per il corrispondente  triennio,  al  netto  delle
          risorse di cui alla lettera a), secondo le modalita' di cui
          all'articolo 4, commi 3-quinquies e 3-sexies, del  medesimo
          decreto-legge n. 101 del 2013 e all'articolo 35,  comma  5,
          del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.   165.   Le
          assunzioni di cui  alla  presente  lettera  possono  essere
          effettuate   successivamente   alla    maturazione    della
          corrispondente facolta' di assunzione. 
              5. Le amministrazioni che si avvalgono  della  facolta'
          di cui al comma 4 comunicano, entro trenta giorni,  i  dati
          relativi alle assunzioni o  all'avvio  delle  procedure  di
          reclutamento alla Presidenza del Consiglio dei  ministri  -
          Dipartimento  della  funzione  pubblica  e   al   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria generale dello Stato, al fine di consentire agli
          stessi di operare i controlli successivi e  procedere  alle
          restanti autorizzazioni, ai sensi del comma 3. 
              6.  Per  le  finalita'  del   comma   4,   nelle   more
          dell'entrata in vigore del decreto  previsto  dall'articolo
          1, comma 300, della legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  e
          predisposto anche tenendo conto delle lettere a) e  b)  del
          presente  comma,  le  procedure  concorsuali  di  cui  alla
          lettera  b)  del  medesimo  comma   4   sono   svolte   dal
          Dipartimento della funzione pubblica della  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri, con modalita'  semplificate,  anche
          in deroga alla disciplina prevista dal regolamento  di  cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
          n. 487, per quanto concerne, in particolare: 
                a) la nomina  e  la  composizione  della  commissione
          d'esame, prevedendo  la  costituzione  di  sottocommissioni
          anche per le prove scritte  e  stabilendo  che  a  ciascuna
          delle sottocommissioni non puo' essere assegnato un  numero
          di candidati inferiore a duecentocinquanta; 
                b) la tipologia e le modalita' di  svolgimento  delle
          prove di esame, prevedendo: 
                  1) la facolta' di far precedere le prove  di  esame
          da  una  prova  preselettiva,   qualora   le   domande   di
          partecipazione al concorso siano in numero superiore a  due
          volte il numero dei posti banditi; 
                  2) la possibilita' di svolgere  prove  preselettive
          consistenti  nella  risoluzione  di  quesiti   a   risposta
          multipla,  gestite  con  l'ausilio  di  enti   o   istituti
          specializzati pubblici e  privati  e  con  possibilita'  di
          predisposizione dei quesiti da parte degli stessi; 
                  3) forme semplificate di  svolgimento  delle  prove
          scritte, anche concentrando le medesime in  un'unica  prova
          sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il
          ricorso a domande con risposta a scelta multipla; 
                  4) per i profili tecnici, lo svolgimento  di  prove
          pratiche in aggiunta a quelle  scritte  o  in  sostituzione
          delle medesime; 
                  5) lo svolgimento delle prove di cui ai  numeri  da
          1) a 3) e la correzione delle medesime prove anche mediante
          l'ausilio di sistemi informatici e telematici; 
                  6)  la  valutazione  dei  titoli   solo   dopo   lo
          svolgimento delle prove orali nei casi  di  assunzione  per
          determinati profili mediante concorso per titoli ed esami; 
                  7) l'attribuzione, singolarmente o per categoria di
          titoli, di un punteggio fisso stabilito dal bando,  con  la
          previsione che il totale dei punteggi per titoli  non  puo'
          essere superiore ad  un  terzo  del  punteggio  complessivo
          attribuibile. 
              7. Per le finalita' di cui al comma 4, il  Dipartimento
          della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio  dei
          ministri  provvede  allo  sviluppo  di   un   portale   del
          reclutamento per la raccolta e la gestione,  con  modalita'
          automatizzate  e  nel  rispetto  delle   disposizioni   del
          regolamento (UE) 2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in  materia  di
          protezione  dei  dati  personali,   di   cui   al   decreto
          legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  delle  domande  di
          partecipazione ai concorsi  pubblici  e  delle  fasi  delle
          procedure concorsuali,  anche  mediante  la  creazione  del
          fascicolo elettronico del candidato.  All'attuazione  delle
          disposizioni del presente  comma  si  provvede  nell'ambito
          delle risorse umane, finanziarie e strumentali  disponibili
          a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica. 
              8. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1,  comma
          399, della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  al  fine  di
          ridurre  i  tempi  di  accesso  al  pubblico  impiego,  nel
          triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite  dalle
          pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,  comma  2,
          del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  le
          conseguenti assunzioni possono essere effettuate  senza  il
          previo svolgimento delle procedure  previste  dall'articolo
          30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. 
              (Omissis).».