Art. 2 Domande di accesso ai finanziamenti 1. Per l'accesso ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo gli enti locali di cui all'art. 1 presentano le proposte progettuali per l'attivazione dei servizi di accoglienza al Ministero dell'interno - Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione. 2. Le proposte progettuali sono valutate ai fini dell'ammissione al finanziamento dalla Commissione di cui all'art. 3, con le modalita' indicate nelle Linee guida adottate ai sensi dell'art. 7 del presente decreto. I progetti approvati dalla Commissione hanno durata triennale, salvo quanto previsto dall'art. 5 delle Linee guida di cui all'allegato A).