Art. 2 
 
Attribuzione al Ministero degli affari esteri  e  della  cooperazione
  internazionale   delle   competenze   in   materia   di   commercio
  internazionale e di internazionalizzazione del sistema Paese. 
 
  1.  Al  Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
internazionale sono trasferite le funzioni esercitate  dal  Ministero
dello sviluppo economico in materia di  definizione  delle  strategie
della politica commerciale e promozionale con l'estero e di  sviluppo
dell'internazionalizzazione del sistema  Paese.  Al  Ministero  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale sono trasferite,  a
decorrere  dal  1°  gennaio  2020,  le  risorse  umane,  strumentali,
compresa la sede, e finanziarie, compresa la gestione residui,  della
Direzione generale per  il  commercio  internazionale  del  Ministero
dello sviluppo economico, nei limiti e con le  modalita'  di  cui  ai
commi 2 e 3. 
  2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente  articolo,  la
Direzione generale per  il  commercio  internazionale  del  Ministero
dello sviluppo economico e' soppressa a decorrere dal 1° gennaio 2020
e i posti funzione di sette dirigenti di livello  non  generale  sono
trasferiti al Ministero degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale,  con  conseguente  istituzione  di  sette  uffici  di
livello dirigenziale non generale presso la  stessa  amministrazione.
Presso  il  Ministero  degli  affari  esteri  e  della   cooperazione
internazionale sono altresi' istituiti un  posto  di  vice  direttore
generale e  tre  uffici  di  livello  dirigenziale  non  generale  da
assegnare in via esclusiva al personale della carriera diplomatica in
servizio. Con le modalita'  di  cui  all'articolo  17,  comma  4-bis,
lettera e), della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  si  provvede  alla
ridefinizione, in coerenza con  il  presente  articolo,  dei  compiti
delle  unita'  dirigenziali  nell'ambito  degli  uffici  dirigenziali
generali del Ministero  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale. La  dotazione  organica  dirigenziale  del  Ministero
dello sviluppo economico  resta  confermata  nel  numero  massimo  di
diciannove posizioni di  livello  generale  ed  e'  rideterminata  in
centoventitre' posizioni di livello non generale. 
  3. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del  Ministro  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione  e  il  Ministro
dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla  data
di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla  puntuale
individuazione di un contingente di cento  unita'  di  personale  non
dirigenziale e di sette unita' di personale dirigenziale non generale
assegnato alle direzioni generali di cui agli  articoli  7  e  8  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.
158 alla data del 4 settembre 2019, nonche' delle risorse strumentali
e finanziarie ai sensi del presente articolo e alla definizione della
disciplina   per   il   trasferimento   delle    medesime    risorse.
Conseguentemente la dotazione organica  del  Ministero  degli  affari
esteri  e  della  cooperazione  internazionale  e'  incrementata  con
corrispondente riduzione della dotazione organica del Ministero dello
sviluppo economico. Per le finalita'  di  cui  al  primo  periodo  e'
redatta una graduatoria, distinta tra personale dirigenziale  e  non,
secondo   il    criterio    prioritario    dell'accoglimento    delle
manifestazioni  di  interesse  espresse  sulla   base   di   apposito
interpello e, in caso di loro numero incongruente per eccesso  o  per
difetto, secondo il criterio  del  trasferimento  del  personale  con
maggiore anzianita' di servizio  e,  a  parita'  di  anzianita',  del
personale  con  minore  eta'  anagrafica,  entro  venticinque  giorni
dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  Il  personale  non
dirigenziale   trasferito   mantiene   il    trattamento    economico
fondamentale  e  accessorio,   ove   piu'   favorevole,   corrisposto
dall'amministrazione di provenienza  al  momento  dell'inquadramento,
mediante  assegno  ad  personam  riassorbibile   con   i   successivi
miglioramenti economici a  qualsiasi  titolo  conseguiti.  La  revoca
dell'assegnazione  temporanea  presso   altre   amministrazioni   del
personale trasferito, gia' in posizione  di  comando,  rientra  nella
competenza del Ministero degli affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale. Il personale transitato nei ruoli del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale che, alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
svolge le funzioni di esperto ai sensi dell'articolo 168 del  decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,  e'  mantenuto
nelle medesime funzioni fino alla scadenza dell'incarico biennale  in
corso alla medesima data, che puo' essere rinnovato per un  ulteriore
biennio, fermi restando il limite complessivo di otto anni di cui  al
quinto comma del suddetto articolo 168 e il numero massimo  di  posti
funzione istituiti ai sensi  del  medesimo  articolo.  All'esito  del
trasferimento del personale interessato, il  Ministero  degli  affari
esteri e della  cooperazione  internazionale  provvede  all'esercizio
delle funzioni di cui al presente articolo nell'ambito delle  risorse
umane disponibili a legislazione vigente. 
  4. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 12, comma 1, dopo le parole «trattati sull'Unione
europea» sono inserite le seguenti: «; di definizione delle strategie
e degli interventi della  politica  commerciale  e  promozionale  con
l'estero e di sostegno dell'internazionalizzazione del sistema Paese,
ferme restando le competenze  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, del Ministero dello sviluppo economico e delle regioni»; 
    b) all'articolo 27, comma 2-bis, la lettera e) e' abrogata; 
    c) all'articolo 28: 
      1) al comma 1, la lettera b) e' abrogata; 
      2) al comma 2, sono soppresse le parole «promozione di ricerche
e raccolta di documentazione  statistica  per  la  definizione  delle
politiche di internazionalizzazione del sistema produttivo  italiano;
analisi di problemi concernenti gli scambi di beni e servizi e  delle
connesse esigenze di politica commerciale;». 
  5. Sono abrogati: 
    a) il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12; 
    b) gli articoli 33, primo comma, 34, secondo comma, e 57, secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18. 
  6.  All'articolo  14  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) ai commi 18, 18-bis, 20, 21 e 23, le  parole  «dello  sviluppo
economico»  e  «degli  affari  esteri»,   ovunque   ricorrono,   sono
rispettivamente sostituite dalle seguenti:  «degli  affari  esteri  e
della cooperazione internazionale» e «dello sviluppo economico»; 
    b) al comma 19 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «A
decorrere dall'esercizio finanziario 2020,  il  fondo  e'  trasferito
allo stato di previsione del Ministero degli affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale.»; 
    c) al comma 25, le parole da  «apposita  convenzione»  a  «previo
nulla osta del Ministero degli affari esteri» sono  sostituite  dalle
seguenti:  «decreto  del  Ministro  degli  affari  esteri   e   della
cooperazione internazionale. Con il medesimo decreto e'  individuato,
su proposta  del  direttore  generale  dell'Agenzia,  il  contingente
massimo di personale all'estero nell'ambito della dotazione  organica
di cui al comma 24. Il personale all'estero puo' essere notificato»; 
    d) al comma 25, quinto periodo, le parole  «dal  Ministero  dello
sviluppo economico di concerto con il Ministero degli affari  esteri»
sono sostituite dalle seguenti: «dalla Cabina  di  regia  di  cui  al
comma 18-bis». 
  7. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto,  lo  statuto  dell'Agenzia
per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese
italiane - ICE e' modificato, al solo fine di prevedere la  vigilanza
da parte del Ministero  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale, d'intesa,  per  le  materie  di  competenza,  con  il
Ministero dello sviluppo economico. 
  8. All'articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n.  350,
e'  aggiunto,  in   fine,   il   seguente   periodo:   «A   decorrere
dall'esercizio finanziario 2020 il fondo di cui al presente comma  e'
trasferito allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale». 
  9. All'articolo 30 del decreto-legge 12  settembre  2014,  n.  133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «Le
modifiche al piano di cui al presente comma sono adottate con decreto
del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e con  il  Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali con riferimento  alle
azioni di cui al comma 2, lettere c), d),  e)  ed  f),  rivolte  alle
imprese  agricole  e  agroalimentari,  nonche'  alle  iniziative   da
adottare per la realizzazione delle suddette azioni»; 
    a-bis) al comma 2, dopo la lettera l) e' aggiunta la seguente: 
      «l-bis)  sostegno  alle  micro  e  piccole   imprese   per   la
partecipazione ai bandi europei ed internazionali»; 
    b) al  comma  5,  le  parole:  «dello  sviluppo  economico»  sono
sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della  cooperazione
internazionale»; 
    c) al comma 8, le parole «dello sviluppo economico d'intesa» sono
sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della  cooperazione
internazionale d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e». 
  10. L'esercizio delle funzioni di cui alla legge 24 aprile 1990, n.
100, spettanti al Ministero dello sviluppo economico e' trasferito al
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 
  10-bis. Alla legge 24  aprile  1990,  n.  100,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) le parole: «delle attivita'  produttive»,  ovunque  ricorrono,
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «degli  affari  esteri  e   della
cooperazione internazionale»; 
    b) agli articoli 2 e 3, le parole: «del commercio con  l'estero»,
ovunque ricorrono, sono  sostituite  dalle  seguenti:  «degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale». 
  10-ter. All'articolo 18-quater, commi 3 e 5, del  decreto-legge  30
aprile 2019, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
giugno 2019, n. 58, le parole: «Ministro  dello  sviluppo  economico»
sono sostituite dalle seguenti: «Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale». 
  10-quater. All'articolo 46, comma 1, della legge 12 dicembre  2002,
n. 273,  le  parole:  «Ministero  delle  attivita'  produttive»  sono
sostituite dalle seguenti: «Ministero degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale». 
  10-quinquies. All'articolo 5 della legge 21 marzo 2001, n.  84,  le
parole: «Ministero  del  commercio  con  l'estero»  e  «Ministro  del
commercio  con  l'estero»,   ovunque   ricorrono,   sono   sostituite
rispettivamente dalle seguenti:  «Ministero  degli  affari  esteri  e
della cooperazione internazionale» e «Ministro degli affari esteri  e
della cooperazione internazionale». 
  10-sexies. All'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 14  marzo
2005, n. 35, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  maggio
2005, n. 80, le parole:  «Ministro  dello  sviluppo  economico»  sono
sostituite dalle seguenti: «Ministro  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale». 
  10-septies. Le gestioni fuori bilancio, aventi  le  caratteristiche
dei fondi  di  rotazione,  del  Ministero  dello  sviluppo  economico
relative al fondo rotativo per operazioni di venture capital  di  cui
all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono
trasferite al Ministero degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale. 
  11. All'articolo 1, comma 270, della legge  27  dicembre  2017,  n.
205, le parole «dello sviluppo economico» e «degli  affari  esteri  e
della cooperazione internazionale» sono  rispettivamente  sostituite,
ovunque ricorrono, dalle  seguenti:  «degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale» e «dello sviluppo economico». 
  11-bis.  Al  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  143,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: «Ministro del commercio con l'estero» e  «Ministero
del commercio  con  l'estero»,  ovunque  ricorrono,  sono  sostituite
rispettivamente dalle seguenti: «Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale» e «Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale»; 
    b) le parole: «dello sviluppo economico», ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della  cooperazione
internazionale». 
  12. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133,  le  parole  «dello  sviluppo  economico,  di   concerto»   sono
sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della  cooperazione
internazionale, di concerto con il Ministro dello sviluppo  economico
e». 
  13. Restano in ogni caso salve le competenze  del  Ministero  dello
sviluppo economico attribuite dalla legge 1° luglio 1970, n. 518. 
  13-bis. All'articolo 6 della legge 20  ottobre  1990,  n.  304,  le
parole:  «del  commercio  con  l'estero»,  ovunque  ricorrono,   sono
sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della  cooperazione
internazionale». 
  14. Alla legge 18 novembre 1995, n. 496 sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo  3,  comma  2,  le  parole  «dell'industria,  del
commercio e  dell'artigianato  e  del  Ministero  del  commercio  con
l'estero» sono sostituite dalle seguenti «dello sviluppo economico  e
del   Ministero   degli   affari   esteri   e   della    cooperazione
internazionale»; 
    b) all'articolo  3,  comma  3,  le  parole  «dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato» sono sostituite dalle  seguenti  «dello
sviluppo economico»; 
    c) all'articolo 3, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4.  Il
Ministero degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale
rilascia le prescritte autorizzazioni, previo parere del comitato  di
cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n.  221,
e successive modificazioni,  con  le  modalita'  e  nelle  forme  ivi
stabilite. A tali fini il comitato, quando e' chiamato  ad  esprimere
il proprio parere su domande di autorizzazione  presentate  ai  sensi
della presente legge, puo' avvalersi di esperti in materia di difesa,
sanita' e ricerca.»; 
    d) all'articolo 4, le parole «del commercio  con  l'estero»  sono
sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della  cooperazione
internazionale». 
  15. Al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 4, comma 1, le parole «dello sviluppo economico -
Direzione generale per la politica commerciale internazionale -» sono
sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della  cooperazione
internazionale»; 
    b) all'articolo 5, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3.  Il
Comitato e' nominato con decreto del Ministro degli affari  esteri  e
della  cooperazione  internazionale  ed  e'  composto  dal  direttore
dell'unita' di cui all'articolo 7-bis della legge 9 luglio  1990,  n.
185, che svolge le funzioni di presidente, e da un rappresentante per
ciascuno dei Ministeri  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale, dell'interno, della  difesa,  dell'economia  e  delle
finanze, dello sviluppo economico, della salute,  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e  del  turismo,  nonche'  da  un  rappresentante
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Le funzioni  di  segretario
sono esercitate da un funzionario del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale.»; 
    c) all'articolo 5,  commi  4  e  7,  le  parole  «dello  sviluppo
economico» sono sostituite dalle seguenti:  «degli  affari  esteri  e
della cooperazione internazionale». 
  16. Entro il 15 dicembre 2019, sono  apportate  al  regolamento  di
organizzazione del Ministero dello sviluppo  economico  le  modifiche
conseguenti alle disposizioni del presente articolo con le  modalita'
di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio  2018,  n.  86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97. Fino
alla data del 31 dicembre 2019, il Ministro  degli  affari  esteri  e
della  cooperazione  internazionale  si   avvale   delle   competenti
strutture  e  dotazioni  organiche  del  Ministero   dello   sviluppo
economico. 
  17. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  18. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente  articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il testo vigente dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e),
          della legge 23 agosto 1988, n. 400 e' il seguente: 
                «4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                  a) (omissis); 
                  b) (omissis); 
                  c) (omissis); 
                  d) (omissis); 
                  e) previsione di decreti ministeriali di natura non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali.». 
              Il testo vigente degli articoli 7 e 8 del  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre  2013,  n.
          158 e' il seguente: 
                «Art.  7.  Direzione   generale   per   la   politica
          commerciale internazionale 1. La Direzione generale per  la
          politica commerciale internazionale si articola  in  uffici
          di livello dirigenziale non generale e svolge  le  seguenti
          funzioni: a) attivita' funzionali all'accesso di  prodotti,
          servizi ed investimenti italiani  nei  mercati  esteri;  b)
          elaborazione  di   indirizzi   e   proposte   di   politica
          commerciale nell'ambito  dell'Unione  europea,  recepimento
          della normativa europea nell'Ordinamento interno e relativa
          applicazione; c) elaborazione e negoziazione degli  accordi
          multilaterali e plurilaterali in materia commerciale  negli
          ambiti OMC (Organizzazione Mondiale  del  Commercio),  OCSE
          (Organizzazione  per  la   cooperazione   e   lo   sviluppo
          economico) e UNCTAD (United Nations Conference on Trade and
          Development), nonche' negli ambiti di altre  organizzazioni
          internazionali collegate al  commercio  internazionale;  d)
          partecipazione,  nell'ambito  dell'Unione   europea,   alla
          elaborazione e negoziazione  degli  accordi  multilaterali,
          bilaterali e regionali di natura economico-commerciale, ivi
          incluse le aree di libero scambio con  i  Paesi  terzi;  e)
          partecipazione  alla  gestione  ed  alla   diffusione   dei
          programmi finanziari europei rivolti all'assistenza tecnica
          ai Paesi candidati all'adesione, ai Paesi destinatari della
          politica  di  vicinato  ed  agli  altri  Paesi  terzi;   f)
          elaborazione e negoziazione  degli  accordi  bilaterali  di
          cooperazione economica  ed  industriale  con  Paesi  terzi,
          organizzazione  dei  relativi   meccanismi   ed   organismi
          bilaterali   di    consultazione    intergovernativa;    g)
          attivazione degli strumenti europei di  difesa  commerciale
          (strumenti  antidumping,   antisovvenzione,   clausole   di
          salvaguardia); h) disciplina  del  regime  degli  scambi  e
          gestione  delle  relative  autorizzazioni,  certificati   e
          titoli  di  importazione  ed  esportazione;  attivita'   di
          autorizzazione e controllo delle esportazioni di prodotti e
          tecnologie  duali;  gestione  degli  embarghi  commerciali;
          applicazione  delle  sanzioni   amministrative   pecuniarie
          previste per le infrazioni ai divieti  di  importazione  ed
          esportazione;  i)  tutela,  nell'ambito  della   dimensione
          esterna europea,  del  made  in  Italy,  delle  indicazioni
          geografiche protette e della proprieta'  intellettuale;  j)
          attuazione delle disposizioni di cui alla legge 18 novembre
          1995,  n.  496,  recante  "Ratifica  ed  esecuzione   della
          convenzione sulla proibizione dello  sviluppo,  produzione,
          immagazzinaggio ed  uso  di  armi  chimiche  e  sulla  loro
          distruzione, con annessi, fatta  a  Parigi  il  13  gennaio
          1993"; 2. Presso la Direzione generale  opera  il  Comitato
          consultivo per l'esportazione dei beni a duplice uso di cui
          all'art. 11 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96. 
                Art.  8.  Direzione  generale  per  le  politiche  di
          internazionalizzazione e la promozione degli scambi  1.  La
          Direzione     generale     per     le     politiche      di
          internazionalizzazione e  la  promozione  degli  scambi  si
          articola in uffici di livello dirigenziale non  generale  e
          svolge  le  seguenti  funzioni:   a)   elaborazione   degli
          indirizzi      strategici      delle      politiche      di
          internazionalizzazione  e  di  promozione   degli   scambi;
          attivita' di supporto tecnico alla Cabina di regia  di  cui
          al comma 18-bis, dell'art. 14 del  decreto-legge  6  luglio
          2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
          luglio 2011, n. 111, come modificato dall'art. 22, comma 6,
          del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214;
          segreteria tecnica della V Commissione permanente del  CIPE
          per  il  coordinamento  e  l'indirizzo   strategico   della
          politica  commerciale  con  l'estero;   rapporti   con   le
          istituzioni economiche  e  finanziarie  internazionali;  b)
          partecipazione, nelle sedi internazionali, alla definizione
          delle politiche di promozione;  attivita'  di  negoziazione
          per la promozione degli investimenti italiani all'estero  e
          per  l'attrazione  degli  investimenti  esteri  in  Italia;
          coordinamento e organizzazione  delle  missioni  di  natura
          commerciale; c) raccolta, studio ed elaborazione  dei  dati
          concernenti il commercio estero,  distinti  per  flussi  di
          importazione ed esportazione di merci, prodotti  e  servizi
          per aree geo-economiche; d) stipula e gestione  di  accordi
          ed intese con regioni, associazioni di  categoria,  sistema
          camerale    e    fieristico,    Universita'    e     Parchi
          tecno-scientifici      per      la       promozione       e
          l'internazionalizzazione del sistema  economico  nazionale;
          e)  crediti  all'esportazione  e  relative   attivita'   di
          trattazione e coordinamento in ambito nazionale, europeo ed
          internazionale;    rapporti    con    la    societa'    per
          l'assicurazione  del   credito   all'esportazione   (SACE);
          attivita'  funzionale  alla  facilitazione  del   commercio
          internazionale  e  agli  investimenti  esteri  diretti;  f)
          coordinamento dell'attivita' degli Sportelli regionali  per
          l'internazionalizzazione  (Sprint);  g)   esercizio   delle
          funzioni di cui al decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011,  n.  214  e  successive  modifiche  e   integrazioni,
          relative a  ICE-Agenzia  per  la  promozione  all'estero  e
          l'internazionalizzazione  delle  imprese  italiane,   salvo
          quanto previsto  all'art.  17,  comma  1,  lettera  n);  h)
          programmi di promozione straordinaria del made in Italy, ai
          sensi dell'art. 4, comma 61, della legge 24 dicembre  2003,
          n. 350;  i)  collaborazione  all'attivita'  di  aiuto  allo
          sviluppo condotta  dal  Ministero  degli  affari  esteri  e
          partecipazione al Comitato direzionale per la  cooperazione
          e lo sviluppo, istituito con legge 26 febbraio 1987, n. 49;
          j) esercizio dei compiti previsti  dalla  legge  1°  luglio
          1970, n. 518 e  dalla  legge  29  dicembre  1993,  n.  580,
          relativi alle camere di  commercio  italiane  all'estero  e
          italo-straniere;  k)  elaborazione   di   progetti   e   di
          interventi  in  materia  di  internazionalizzazione   delle
          imprese,  nel  quadro  della   programmazione   finanziaria
          europea e nazionale;  l)  rapporti  con  la  Simest  S.p.A.
          (Societa' italiana per le imprese all'estero) ed  esercizio
          delle funzioni di cui alla legge 24 aprile  1990,  n.  100,
          come modificata dall'art. 23-bis del decreto-legge 6 luglio
          2012, n. 95, convertito  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.
          135.». 
              Il  testo  vigente  dell'art.  168  del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.  18,  e'  il
          seguente: 
                «Art. 168 (Esperti). - L'Amministrazione degli affari
          esteri  puo'  utilizzare  negli  uffici  centrali  o  nelle
          rappresentanze diplomatiche e negli uffici  consolari,  per
          l'espletamento  di  specifici  incarichi   che   richiedano
          particolare competenza tecnica e  ai  quali  non  si  possa
          sopperire con funzionari  diplomatici,  esperti  tratti  da
          personale dello Stato o di  Enti  pubblici  appartenenti  a
          carriere direttive o di uguale rango. Qualora per  speciali
          esigenze anche di carattere tecnico o linguistico non possa
          farsi ricorso per incarichi  presso  uffici  all'estero  ad
          esperti  tratti  dal  personale  dello  Stato  o  da   Enti
          pubblici,  l'Amministrazione  degli  affari   esteri   puo'
          utilizzare in via eccezionale, e  fino  ad  un  massimo  di
          trenta   unita',    persone    estranee    alla    pubblica
          Amministrazione purche'  di  notoria  qualificazione  nelle
          materie connesse con le funzioni del posto  che  esse  sono
          destinate a ricoprire, comprovata  da  adeguata  esperienza
          professionale.  Le  persone  predette  devono   essere   in
          possesso della cittadinanza italiana, in eta' compresa  tra
          i trenta e i sessantacinque anni e godere  di  costituzione
          fisica idonea ad affrontare il clima della  sede  cui  sono
          destinate.  All'atto  dell'assunzione   dell'incarico,   le
          persone  predette  prestano  promessa  solenne   ai   sensi
          dell'art. 11 del testo  unico  approvato  con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  10  gennaio  1957,   n.   3.
          L'incarico non crea aspettativa di impiego stabile ne'  da'
          diritto, alla scadenza,  a  indennizzo  o  liquidazione  di
          alcun genere.  L'esperto  inviato  in  servizio  presso  un
          ufficio all'estero, a norma dei precedenti commi, occupa un
          posto espressamente  istituito,  sentito  il  consiglio  di
          amministrazione,  ai  sensi  dell'art.  32,   nell'organico
          dell'ufficio stesso, in corrispondenza, anche ai  fini  del
          trattamento economico, a quello di primo  segretario  o  di
          consigliere o di primo consigliere, nel limite  massimo  di
          otto posti, ovvero di console aggiunto o console ed  assume
          in loco la qualifica di  addetto  per  il  settore  di  sua
          competenza. Per  gli  esperti  in  servizio  all'estero  si
          osservano le disposizioni degli articoli 142, 143, 144, 147
          e  170  in  quanto  applicabili,   dell'art.   148   e   le
          disposizioni della parte terza  per  essi  previste.  Resta
          fermo il  posto  corrispondente  ai  fini  del  trattamento
          economico  a  quello  di  primo  consigliere,   attualmente
          ricoperto  dai  singoli  interessati,   sino   al   termine
          definitivo del loro incarico,  nonche'  il  posto  di  pari
          livello gia' istituito per gli  esperti  regionali  di  cui
          all'art.  58  della  legge  6  febbraio  1996,  n.  52,   e
          successive modificazioni. (21)  Gli  incarichi  di  cui  al
          presente articolo sono conferiti con decreto  del  Ministro
          per  gli   affari   esteri,   sentito   il   Consiglio   di
          amministrazione del Ministero, di concerto con il  Ministro
          per il tesoro e, per il personale di altre  Amministrazioni
          o di Enti pubblici, anche  con  il  Ministro  competente  o
          vigilante. Gli incarichi sono biennali. Alla stessa persona
          possono  essere  conferiti  piu'  incarichi  purche',   nel
          complesso, non superino gli otto anni. Gli  incarichi  sono
          revocabili in qualsiasi momento a giudizio del Ministro per
          gli affari esteri. Gli esperti tratti dal  personale  dello
          Stato sono collocati fuori ruolo con le modalita'  previste
          dai  rispettivi  ordinamenti.  Gli   esperti   tratti   dal
          personale dello Stato, inviati  ad  occupare  un  posto  di
          organico  in  rappresentanze  permanenti  presso  Organismi
          internazionali,  non  possono   superare   il   numero   di
          cinquantuno, comprese le quattro unita'  fissate  dall'art.
          58, comma  2,  della  legge  6  febbraio  1996,  n.  52,  e
          successive modificazioni. Il Ministro per gli affari esteri
          puo' chiedere che il Ministro per il lavoro e la previdenza
          sociale metta  a  disposizione  dell'Amministrazione  degli
          affari  esteri  fino  a  dieci  funzionari  direttivi   del
          Ministero stesso di grado  non  inferiore  a  direttore  di
          sezione o equiparato,  in  posizione  di  fuori  ruolo  per
          essere inviati all'estero ai sensi del  presente  articolo.
          Gli esperti che l'Amministrazione degli affari esteri  puo'
          utilizzare  a  norma  del  presente  articolo  non  possono
          complessivamente superare il numero di centosessantacinque,
          di cui cinque da destinare a posti di addetto agricolo, con
          l'esclusione   delle   unita'   riservate    da    speciali
          disposizioni  di  legge  all'espletamento  di   particolari
          compiti relativi alla tutela dell'ordine pubblico  e  della
          sicurezza nazionale nonche' al contrasto della criminalita'
          organizzata e  delle  violazioni  in  materia  economica  e
          finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione
          europea, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 19 marzo
          2001, n. 68. Le disposizioni del presente articolo  non  si
          applicano al personale comandato o  collocato  fuori  ruolo
          presso il Ministero degli affari esteri in virtu' di  altre
          disposizioni ne' a quello inviato  all'estero  in  missione
          temporanea.». 
              Il testo vigente dell'art. 12,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come  modificato  dalla
          presente legge, e' il seguente: 
                «Art. 12 (Attribuzioni).  -  1.  Al  Ministero  degli
          affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale  sono
          attribuiti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato  in
          materia  di  rapporti  politici,   economici,   sociali   e
          culturali con l'estero; di rappresentanza, di coordinamento
          e   di   tutela   degli   interessi   italiani   in    sede
          internazionale;  di  analisi,  definizione   e   attuazione
          dell'azione italiana in materia di politica  internazionale
          e di cooperazione allo sviluppo; di rapporti con gli  altri
          Stati  e   con   le   organizzazioni   internazionali;   di
          stipulazione  e  di  revisione   dei   trattati   e   delle
          convenzioni  internazionali  e   di   coordinamento   delle
          relative attivita' di gestione; di studio e di  risoluzione
          delle  questioni  di  diritto  internazionale,  nonche'  di
          contenzioso   internazionale;   di   rappresentanza   della
          posizione   italiana   in   ordine   all'attuazione   delle
          disposizioni relative alla politica estera e  di  sicurezza
          comune previste  dal  Trattato  sull'Unione  europea  e  di
          rapporti attinenti alle relazioni politiche  ed  economiche
          estere dell'Unione europea; di emigrazione e  tutela  delle
          collettivita' italiane e dei lavoratori all'estero; di cura
          delle attivita' di integrazione europea in  relazione  alle
          istanze ed ai processi  negoziali  riguardanti  i  trattati
          sull'Unione europea; di definizione delle strategie e degli
          interventi della politica commerciale  e  promozionale  con
          l'estero  e  di  sostegno  dell'internazionalizzazione  del
          sistema Paese, ferme restando le competenze  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze, del Ministero dello sviluppo
          economico e delle regioni.». 
              Il testo vigente dell'art. 27, comma 2-bis, del decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come  modificato  dalla
          presente legge, e' il seguente: 
                «Art. 27 (Istituzione del ministero e  attribuzioni).
          - (Omissis). 
                2-bis. Per realizzare gli obiettivi indicati al comma
          2, il Ministero, secondo il principio di  sussidiarieta'  e
          di  leale  collaborazione   con   gli   enti   territoriali
          interessati: 
                  a)  definisce,  anche  in  concorso  con  le  altre
          amministrazioni   interessate,   le   strategie   per    il
          miglioramento  della  competitivita',   anche   a   livello
          internazionale,  del  Paese  e  per  la  promozione   della
          trasparenza e dell'efficacia della concorrenza nei  settori
          produttivi,    collaborando    all'attuazione    di    tali
          orientamenti; 
                  b) promuove, in coordinamento con  il  Dipartimento
          di cui all'art. 3, comma  2,  del  decreto  legislativo  30
          luglio 1999, n. 303, gli interessi del  sistema  produttivo
          del  Paese   presso   le   istituzioni   internazionali   e
          comunitarie di settore e facendo salve  le  competenze  del
          Ministero dell'economia e delle  finanze  e  del  Ministero
          degli affari esteri e per  il  tramite  dei  rappresentanti
          italiani presso tali organismi; 
                  c) definisce le politiche per lo sviluppo economico
          e per favorire l'assunzione, da  parte  delle  imprese,  di
          responsabilita' relative alle  modalita'  produttive,  alla
          qualita' e alla sicurezza dei prodotti e dei servizi,  alle
          relazioni con il consumatore; 
                  d) studia la struttura e l'andamento  dell'economia
          industriale e aziendale; 
                  e) (abrogata).». 
              Il testo vigente dell'art. 28 del  decreto  legislativo
          30 luglio 1999, n.  300,  come  modificato  dalla  presente
          legge, e' il seguente: 
                «Art. 28. 1. Nel rispetto  delle  finalita'  e  delle
          azioni di cui all'art. 27, il Ministero, ferme restando  le
          competenze  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
          svolge per quanto di competenza, in particolare le funzioni
          e i  compiti  di  spettanza  statale  nelle  seguenti  aree
          funzionali: 
                  a) competitivita': politiche per lo sviluppo  della
          competitivita' del sistema produttivo nazionale;  politiche
          di promozione degli investimenti delle imprese al fine  del
          superamento  degli  squilibri  di  sviluppo   economico   e
          tecnologico, ivi compresi gli interventi a  sostegno  delle
          attivita' produttive e gli strumenti  della  programmazione
          negoziata,  denominati  contratti  di  programma,   inclusi
          quelli   ricompresi   nell'ambito    dei    contratti    di
          localizzazione,  patti  territoriali,  contratti  d'area  e
          contratti di  distretto,  nonche'  la  partecipazione,  per
          quanto   di   competenza   ed   al   pari    delle    altre
          amministrazioni, agli accordi di programma  quadro,  ed  il
          raccordo  con  gli  interventi  degli  enti   territoriali,
          rispondenti alle stesse finalita'; politiche per le piccole
          e medie imprese, per la creazione di nuove imprese e per il
          sostegno alle imprese ad alto tasso  di  crescita,  tenendo
          conto  anche  delle  competenze  regionali;  politiche   di
          supporto  alla  competitivita'  delle  grandi  imprese  nei
          settori strategici; collaborazione  pubblico-privato  nella
          realizzazione di iniziative  di  interesse  nazionale,  nei
          settori  di   competenza;   politiche   per   i   distretti
          industriali; sviluppo di reti  nazionali  e  internazionali
          per l'innovazione di processo e  di  prodotto  nei  settori
          produttivi; attivita' di regolazione delle crisi  aziendali
          e delle procedure conservative delle imprese; attivita'  di
          coordinamento con le societa' e gli  istituti  operanti  in
          materia  di   promozione   industriale   e   di   vigilanza
          sull'Istituto  per  la  promozione  industriale;   politica
          industriale relativa alla partecipazione italiana al  Patto
          atlantico e all'Unione europea; collaborazione  industriale
          internazionale nei settori  aerospaziali  e  della  difesa,
          congiuntamente   agli    altri    Ministeri    interessati;
          monitoraggio sullo  stato  dei  settori  merceologici,  ivi
          compreso,   per   quanto   di   competenza,   il    settore
          agro-industriale,  ed  elaborazione  di  politiche  per  lo
          sviluppo    degli    stessi;     iniziative     finalizzate
          all'ammodernamento di comparti produttivi e di aree colpite
          dalla crisi di particolari settori  industriali;  politiche
          per l'integrazione degli  strumenti  di  agevolazione  alle
          imprese  nel  sistema   produttivo   nazionale;   vigilanza
          ordinaria e straordinaria sulle cooperative; politiche  per
          la  promozione  e  lo   sviluppo   della   cooperazione   e
          mutualita'; 
                  b) (abrogata); 
                  c) sviluppo economico: definizione degli  obiettivi
          e delle linee di politica energetica e mineraria  nazionale
          e   provvedimenti   ad   essi   inerenti;   rapporti    con
          organizzazioni internazionali  e  rapporti  comunitari  nel
          settore dell'energia,  ferme  restando  le  competenze  del
          Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministero degli
          affari esteri, compresi il recepimento e  l'attuazione  dei
          programmi e delle direttive sul mercato  unico  europeo  in
          materia  di  energia,  ferme  restando  le  competenze  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri  e  delle  Regioni;
          attuazione dei processi  di  liberalizzazione  dei  mercati
          energetici  e  promozione  della  concorrenza  nei  mercati
          dell'energia e tutela dell'economicita' e  della  sicurezza
          del sistema; individuazione e sviluppo delle reti nazionali
          di trasporto dell'energia elettrica e del  gas  naturale  e
          definizione degli indirizzi per la loro gestione; politiche
          di  ricerca,  incentivazione  e  interventi   nei   settori
          dell'energia e delle miniere;  ricerca  e  coltivazione  di
          idrocarburi e risorse geotermiche; normativa tecnica,  area
          chimica, sicurezza  mineraria,  escluse  le  competenze  in
          materia di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria  e
          di vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente
          alla salute sui luoghi di lavoro,  e  servizi  tecnici  per
          l'energia; vigilanza su enti strumentali e collegamento con
          le  societa'  e   gli   istituti   operanti   nei   settori
          dell'energia; gestione  delle  scorte  energetiche  nonche'
          predisposizione  ed  attuazione  dei  piani  di   emergenza
          energetica; organizzazione articolata delle attivita' per i
          brevetti, i modelli industriali e per marchi di  impresa  e
          relativi  rapporti   con   le   autorita'   internazionali,
          congiuntamente con il Ministero degli affari esteri per  la
          parte   di   competenza;   politiche   di   sviluppo    per
          l'innovazione tecnologica nei settori produttivi; politiche
          di  incentivazione  per  la  ricerca  applicata  e   l'alta
          tecnologia; politiche per la promozione e lo  sviluppo  del
          commercio elettronico; partecipazione  ai  procedimenti  di
          definizione delle migliori  tecnologie  disponibili  per  i
          settori   produttivi;   politiche   nel    settore    delle
          assicurazioni  e  rapporti  con  l'ISVAP,  per  quanto   di
          competenza;  promozione  della  concorrenza   nel   settore
          commerciale, attivita' di sperimentazione,  monitoraggio  e
          sviluppo delle nuove forme di commercializzazione, al  fine
          di assicurare il loro svolgimento  unitario;  coordinamento
          tecnico per la valorizzazione e armonizzazione del  sistema
          fieristico nazionale; disciplina ed attuazione dei rapporti
          commerciali  e  della   loro   evoluzione,   nel   rispetto
          dell'ordinamento civile e della tutela  della  concorrenza;
          sostegno  allo  sviluppo  della   responsabilita'   sociale
          dell'impresa, con  particolare  riguardo  ai  rapporti  con
          fornitori e consumatori e  nel  rispetto  delle  competenze
          delle  altre  amministrazioni;  sicurezza  e  qualita'  dei
          prodotti e degli impianti  industriali  ad  esclusione  dei
          profili di sicurezza nell'impiego sul lavoro e di vigilanza
          sugli enti di normazione tecnica e di accreditamento  degli
          organismi di certificazione di qualita' e dei laboratori di
          prova per quanto di competenza; partecipazione  al  sistema
          di certificazione ambientale, in particolare in materia  di
          ecolabel e ecoaudit; qualita' dei prodotti,  ad  esclusione
          di  quelli  agricoli  e  di  prima  trasformazione  di  cui
          all'allegato I  del  Trattato  istitutivo  della  Comunita'
          economica europea, sicurezza dei prodotti, etichettatura  e
          qualita' dei servizi destinati  al  consumatore,  ferme  le
          competenze  delle  regioni   in   materia   di   commercio;
          metrologia legale e determinazione del tempo; politiche per
          i consumatori e connessi  rapporti  con  l'Unione  europea,
          ferme restando le competenze del Presidente  del  Consiglio
          dei ministri,  gli  organismi  internazionali  e  gli  enti
          locali;    attivita'    di    supporto     e     segreteria
          tecnico-organizzativa   del   Consiglio    nazionale    dei
          consumatori e degli utenti (CNCU); attivita' di tutela  dei
          consumatori nel  settore  turistico  a  livello  nazionale;
          monitoraggio dei prezzi liberi e  controllati  nelle  varie
          fasi di scambio ed indagini sulle normative,  sui  processi
          di formazione dei prezzi e delle condizioni di  offerta  di
          beni e servizi; controllo e vigilanza delle  manifestazioni
          a premio, ferme le attribuzioni del Ministero dell'economia
          e finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di  Stato
          -  in  materia  di  giochi,  nonche'   di   prevenzione   e
          repressione dei fenomeni  elusivi  del  relativo  monopolio
          statale; vigilanza sul sistema delle camere  di  commercio,
          industria,  artigianato  e  agricoltura,   secondo   quanto
          disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112,  e
          sulla tenuta del registro delle imprese; politiche  per  lo
          sviluppo dei servizi nei settori di  competenza;  vigilanza
          sulle societa' fiduciarie e di  revisione  nei  settori  di
          competenza. 
                2. Il Ministero svolge altresi'  compiti  di  studio,
          consistenti  in  particolare  nelle   seguenti   attivita':
          redazione  del  piano  triennale  di  cui  al  comma  2-ter
          dell'art. 27; ricerca e rilevazioni economiche  riguardanti
          i settori produttivi ed  elaborazione  di  iniziative,  ivi
          compresa la definizione  di  forme  di  incentivazione  dei
          relativi settori produttivi, finalizzate a incrementare  la
          competitivita'   del    sistema    produttivo    nazionale;
          valutazione delle  ricadute  industriali  conseguenti  agli
          investimenti pubblici; coordinamento informatico-statistico
          dei dati relativi agli interventi di  agevolazione  assunti
          in sede di Unione europea, nazionale e regionale, anche  ai
          fini del monitoraggio e  della  valutazione  degli  effetti
          sulla  competitivita'  del  sistema  produttivo  nazionale;
          rilevazione, elaborazione, analisi  e  diffusione  di  dati
          statistici in materia energetica e  mineraria,  finalizzati
          alla programmazione  energetica  e  mineraria;  ricerca  in
          materia  di  tutela  dei  consumatori   e   degli   utenti;
          monitoraggio  dell'attivita'  assicurativa  anche  ai  fini
          delle iniziative legislative in materia; ricerche, raccolta
          ed  elaborazione   di   dati   e   rilevazioni   economiche
          riguardanti il sistema turistico; rilevazione degli aspetti
          socio-economici della cooperazione. 
                3. Restano in ogni caso  ferme  le  competenze  degli
          altri Ministeri.». 
              Il decreto luogotenenziale  16  gennaio  1946,  n.  12,
          abrogato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale Serie Generale 7 febbraio 1946, n. 32. 
              Il  testo  vigente  dell'art.  33   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 5 gennaio  1967,  n.  18,  come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente: 
                «Art. 33 (Posti commerciali). - In ciascuna  Missione
          diplomatica,  sempre  che  non  escluso  dalla  particolare
          natura della sua attivita', sono istituiti almeno un  posto
          cui  sono  collegate  funzioni  commerciali  espletate   da
          funzionari diplomatici e  almeno  un  posto  per  impiegati
          della carriera degli assistenti commerciali. Sono  altresi'
          istituiti  posti  collegati  a  funzioni  commerciali   per
          funzionari diplomatici e posti per impiegati della carriera
          degli assistenti commerciali negli  uffici  consolari  piu'
          importanti; e' comunque istituito di norma almeno un  posto
          per impiegati della carriera degli  assistenti  commerciali
          in ciascun Consolato generale che non abbia sede in  citta'
          ove si trovi la Missione diplomatica. 
                Nelle  rappresentanze  permanenti  presso   Enti   ed
          Organizzazioni internazionali sono istituiti i posti di cui
          al comma precedente a seconda di  particolari  esigenze  di
          servizio.». 
              Il  testo  vigente  dell'art.  34   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 5 gennaio  1967,  n.  18,  come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente: 
                «Art.  34  (Destinazioni  e  accreditamenti).   -   I
          movimenti del  personale  sono  disposti  per  esigenze  di
          servizio. 
                La destinazione, il trasferimento e il  richiamo  dei
          funzionari  diplomatici  assegnati  a   posti   commerciali
          qualificati ai sensi dell'art. 32,  terzo  comma,  e  degli
          impiegati della carriera degli assistenti commerciali  sono
          disposti dal Ministro per gli affari esteri di concerto con
          il Ministro per il commercio con l'estero, fatta  eccezione
          per i funzionari non specializzati in  materia  commerciale
          che compiono in funzioni commerciali uno dei due periodi di
          servizio  previsti  dalla  lettera  b)  del  secondo  comma
          dell'art.  107.  I  nominativi  di   questi   ultimi   sono
          previamente  comunicati  al  Ministero  del  commercio  con
          l'estero. 
                La notifica alle autorita' del Paese  in  cui  presta
          servizio il personale all'estero e' effettuata in base alla
          qualifica risultante dal  decreto  di  destinazione,  salvo
          quanto puo' essere disposto con decreto  del  Ministro,  su
          motivata proposta del  Consiglio  di  amministrazione,  per
          particolari esigenze di servizio. 
              Il  testo  vigente  dell'art.  57   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 5 gennaio  1967,  n.  18,  come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente: 
                «Art. 57 (Norme di funzionamento). -  Il  regolamento
          stabilisce le norme necessarie per il  funzionamento  degli
          uffici all'estero, le festivita' e gli orari che gli uffici
          stessi devono osservare  nonche'  le  norme  relative  alla
          tenuta della  corrispondenza  e  quelle  che  concernono  i
          rapporti con le autorita' nazionali e straniere.». 
              Il testo  vigente  dell'art.  14  del  decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge  15  luglio  2011,  n.  111,  come  modificato  dalla
          presente legge, e' il seguente: 
                «Art. 14 (Soppressione, incorporazione e riordino  di
          enti ed organismi pubblici). - 1. A decorrere dalla data di
          entrata in vigore del presente  decreto,  nel  rispetto  di
          quanto previsto dall'art. 8, comma 15, del decreto-legge 31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122 alla Commissione di  vigilanza
          sui fondi pensione (COVIP) e' attribuito il controllo sugli
          investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione
          del patrimonio degli enti di  diritto  privato  di  cui  al
          decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509,  e  al  decreto
          legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che viene  esercitato
          anche mediante ispezione presso gli stessi, richiedendo  la
          produzione degli atti e documenti che ritenga necessari. 
                2. Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e  delle  finanze,  sentita  la  COVIP,  sono
          stabilite le  modalita'  con  cui  la  COVIP  riferisce  ai
          Ministeri vigilanti delle risultanze del controllo  di  cui
          al comma 1 ai fini dell'esercizio delle  attivita'  di  cui
          all'art. 3, comma 3, del decreto  legislativo  n.  509  del
          1994 ed ai fini dell'assunzione dei  provvedimenti  di  cui
          all'art. 2, commi  2,  4,  5  e  6,  del  predetto  decreto
          legislativo. 
                3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
          presente  decreto,  il  Ministero  dell'economia  e   delle
          finanze, di concerto con il Ministero del  lavoro  e  delle
          politiche sociali e sentita la COVIP, detta disposizioni in
          materia di investimento  delle  risorse  finanziarie  degli
          enti previdenziali, dei conflitti di interessi e  di  banca
          depositaria, tenendo anche conto dei principi di  cui  agli
          articoli 6 e 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005,  n.
          252,  e  relativa  normativa  di  attuazione  e  di  quanto
          previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto  legislativo  30
          giugno 1994, n. 509. 
                4. I compiti di vigilanza attribuiti alla  COVIP  con
          il presente decreto sono esercitati con le  risorse  umane,
          finanziarie  e  strumentali  disponibili   a   legislazione
          vigente.  Ai  fini  dell'assolvimento  dei  propri  compiti
          istituzionali, la COVIP puo' avvalersi di un contingente di
          personale, stabilito con decreto del Ministro del lavoro  e
          delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, acquisito da altre pubbliche
          amministrazioni  mediante  collocamento  in  posizione   di
          comando fuori ruolo, secondo quanto previsto dai rispettivi
          ordinamenti, con  contestuale  indisponibilita'  dei  posti
          nell'amministrazione di provenienza. 
                5. All'art. 3, comma 12, della legge 8  agosto  1995,
          n. 335, come modificato dall'art. 1, comma 763, della legge
          27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "Nucleo di valutazione
          della spesa previdenziale" sono sostituite dalle  seguenti:
          "Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP)",  con
          contestuale trasferimento alla COVIP  delle  competenze  di
          cui al citato art. 1, comma 763, della  legge  n.  296  del
          2006, gia' esercitate dal Nucleo di valutazione della spesa
          previdenziale. In relazione agli enti di diritto privato di
          cui al decreto legislativo 30 giugno  1994,  n.  509  e  al
          decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103,  il  predetto
          Nucleo  svolge  esclusivamente  compiti  di   osservazione,
          monitoraggio   e   analisi   della   spesa   previdenziale,
          avvalendosi   dei   dati   messi   a   disposizione   dalle
          amministrazioni vigilanti e dagli organi di controllo. 
                6. Nell'ambito di quanto previsto dall'art. 3,  commi
          27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n.  244,  ed  al
          fine della salvaguardia delle attivita'  e  delle  funzioni
          attualmente svolte dalla societa' di cui all'art. 5-bis del
          decreto-legge 23  aprile  1993,  n.  118,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  23  giugno  1993,  n.  202,  e
          ritenute di preminente interesse  generale,  alla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto  e'  costituita  la  societa'   a   responsabilita'
          limitata «Istituto Luce - Cinecitta'», con sede in Roma. Il
          capitale sociale della societa' di cui al presente comma e'
          stabilito in  sede  di  costituzione  in  euro  15.000.  Il
          Ministero  dell'economia  e   delle   finanze   assume   la
          titolarita' della relativa  partecipazione,  che  non  puo'
          formare  oggetto  di  diritti  a  favore  di  terzi,  e  il
          Ministero per i beni e le attivita'  culturali  esercita  i
          diritti del socio, sentito  il  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, per quanto riguarda i profili  patrimoniali,
          finanziari e statutari. 
                7. All'onere  derivante  dalla  sottoscrizione  delle
          quote di capitale per la costituzione della Societa' di cui
          al comma 6, pari a 15.000 euro per l'anno 2011, si provvede
          mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
          spesa di cui alla  legge  30  aprile  1985,  n.  163,  come
          determinata dalla tabella C della legge 13  dicembre  2010,
          n. 220. 
                8. Con decreto non avente  natura  regolamentare  del
          Ministro per i beni e le attivita' culturali,  di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare
          entro i trenta giorni successivi  alla  costituzione  della
          societa' di cui al comma 6,  sono  individuate  le  risorse
          umane,  strumentali  e   patrimoniali   appartenenti   alla
          societa' di cui all'art. 5-bis del decreto-legge 23  aprile
          1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
          giugno 1993, n. 202, da trasferire a titolo  gratuito  alla
          societa' «Istituto Luce - Cinecitta'». 
                9. Il Ministro per i beni e  le  attivita'  culturali
          emana, annualmente, un atto di  indirizzo  contenente,  con
          riferimento  a  tre   esercizi   sociali,   gli   obiettivi
          strategici  della  societa'  di  cui  al  comma  6.  L'atto
          d'indirizzo  riguarda  attivita'  e  servizi  di  interesse
          generale, fra le quali sono ricomprese: 
                  a)  le  attivita'  di  conservazione,  restauro   e
          valorizzazione  del  patrimonio  filmico,   fotografico   e
          documentaristico trasferito  alla  societa'  ai  sensi  del
          comma 8; 
                  b) la distribuzione di  opere  prime  e  seconde  e
          cortometraggi sostenute dal  Ministero  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali ai sensi  del  decreto  legislativo  22
          gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, nonche' la
          produzione  documentaristica  basata  prevalentemente   sul
          patrimonio di cui alla lettera a). Nell'atto  di  indirizzo
          non  possono  essere  ricomprese  attivita'  di  produzione
          cinematografica ovvero di distribuzione di  opere  filmiche
          diverse da quelle indicate nel punto b)  e  possono  essere
          ricomprese   attivita'   strumentali,   di   supporto,    e
          complementari   ai   compiti    espletati    nel    settore
          cinematografico dalle competenti  strutture  del  Ministero
          per i  beni  e  le  attivita'  culturali,  con  particolare
          riferimento alla promozione del cinema italiano all'estero,
          alla gestione, per conto dello Stato, dei  diritti  filmici
          da  quest'ultimo  detenuti  a  qualunque  titolo,   nonche'
          l'eventuale gestione, per conto del Ministero, del fondo  e
          della annessa contabilita' speciale  di  cui  all'art.  12,
          comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28,  e
          successive modificazioni. 
                10. La  societa'  di  cui  al  comma  6  presenta  al
          Ministro per i beni e le attivita' culturali  una  proposta
          di  programma  coerente  con   gli   obiettivi   strategici
          individuati nell'atto di indirizzo.  Il  programma  annuale
          delle attivita' e' approvato dal Ministro, che  assegna  le
          risorse finanziarie necessarie per il suo svolgimento e per
          il funzionamento della societa', inclusa la  copertura  dei
          costi per il personale. 
                11. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore della presente  disposizione,  la  societa'  di  cui
          all'art. 5-bis del decreto-legge 23 aprile  1993,  n.  118,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno  1993,
          n. 202, e' trasferita alla Societa'  Fintecna  s.p.a.  o  a
          societa' da essa interamente controllata. Il  corrispettivo
          del trasferimento e' determinato secondo le procedure e  ai
          sensi del  comma  12.  Entro  trenta  giorni  dall'avvenuto
          trasferimento,  la  societa'   trasferitaria   provvede   a
          deliberare la messa in liquidazione della societa'. 
                12. Entro i trenta giorni successivi  alla  messa  in
          liquidazione della societa', si provvede alla nomina di  un
          collegio  di  tre  periti  designati,  uno  dalla  societa'
          trasferitaria, uno dal Ministero dei beni e delle attivita'
          culturali e del turismo e uno dal Ministero dell'economia e
          delle finanze  con  funzioni  di  presidente,  al  fine  di
          effettuare,   entro   novanta   giorni,   una   valutazione
          estimativa  dell'esito  finale  della  liquidazione   della
          societa' trasferita. 
                L'ammontare del compenso del collegio  di  periti  e'
          determinato con decreto dal Ministro dell'Economia e  delle
          Finanze. La valutazione deve, fra l'altro, tenere conto  di
          tutti i costi e gli oneri  necessari  per  la  liquidazione
          della  societa'  trasferita,   ivi   compresi   quelli   di
          funzionamento,  nonche'  dell'ammontare  del  compenso  dei
          periti, individuando  altresi'  il  fabbisogno  finanziario
          stimato per  la  liquidazione  stessa.  Il  valore  stimato
          dell'esito  finale  della   liquidazione   costituisce   il
          corrispettivo per il trasferimento della societa',  che  e'
          corrisposto dalla societa' trasferitaria al Ministero per i
          beni  e  le   attivita'   culturali.   Al   termine   della
          liquidazione della societa'  trasferita,  il  collegio  dei
          periti determina l'eventuale  maggiore  importo  risultante
          dalla   differenza   fra   l'esito   economico    effettivo
          consuntivato  alla  chiusura  della  liquidazione   ed   il
          corrispettivo pagato. Tale eventuale  maggiore  importo  e'
          attribuito  alla  societa'  trasferitaria  in  ragione  del
          migliore risultato conseguito nella  liquidazione.  Qualora
          il valore stimato dell'esito finale della liquidazione  sia
          negativo, il  collegio  dei  periti  determina  annualmente
          l'entita' dei rimborsi dovuti dal Ministero per i beni e le
          attivita'  culturali  alla   societa'   trasferitaria   per
          garantire l'intera copertura dei costi  di  gestione  della
          societa' in liquidazione. A tali oneri il Ministero  per  i
          beni e le attivita' culturali fara' fronte con  le  risorse
          destinate  al  settore  cinematografico   nell'ambito   del
          riparto del fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge
          30 aprile 1985, n. 163 e successive modificazioni. 
                13. Nel  decreto  di  cui  al  comma  8  puo'  essere
          previsto il trasferimento al Ministero  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali di funzioni  attualmente  svolte  dalla
          societa' di cui all'art. 5-bis del decreto-legge 23  aprile
          1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
          giugno 1993, n. 202. Con lo stesso decreto  sono  stabilite
          le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite  e
          sono individuate le risorse umane  e  strumentali,  nonche'
          quelle finanziarie a legislazione vigente da attribuire  al
          Ministero per i beni  e  le  attivita'  culturali  mediante
          corrispondente riduzione  del  trasferimento  a  favore  di
          Cinecitta' Luce s.p.a. Per il trasferimento delle  funzioni
          previsto  dal  secondo  periodo,  i  dipendenti   a   tempo
          indeterminato,   non   aventi    qualifica    dirigenziale,
          attualmente in servizio presso la societa' di cui al  terzo
          periodo del presente comma, che non siano  trasferiti  alla
          societa' di cui al comma 6, ai  sensi  del  comma  8,  sono
          inquadrati  nei  ruoli  del  Ministero  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali  sulla  base  di  apposita  tabella  di
          corrispondenza approvata nel medesimo  decreto  di  cui  al
          presente comma e previo espletamento di apposita  procedura
          selettiva di verifica dell'idoneita'; il  Ministero  per  i
          beni e le attivita' culturali provvede  conseguentemente  a
          rideterminare le  proprie  dotazioni  organiche  in  misura
          corrispondente al personale  effettivamente  trasferito;  i
          dipendenti inquadrati mantengono il  trattamento  economico
          fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse  e
          continuative, corrisposto  al  momento  dell'inquadramento;
          nel caso in  cui  tale  trattamento  risulti  piu'  elevato
          rispetto a quello previsto per il personale del  Ministero,
          e' attribuito per la  differenza  un  assegno  ad  personam
          riassorbibile con i successivi  miglioramenti  economici  a
          qualsiasi titolo conseguiti. 
                14. Tutte le operazioni compiute  in  attuazione  dei
          commi dal 6 al 13 del  presente  articolo  sono  esenti  da
          qualunque imposta diretta o  indiretta,  tassa,  obbligo  e
          onere tributario comunque inteso o denominato. 
                15. L'art. 7, comma 20, del decreto-legge  31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio 2010,  n.  122,  si  interpreta  nel  senso  che  le
          amministrazioni  di  destinazione  subentrano  direttamente
          nella titolarita' di tutti i rapporti  giuridici  attivi  e
          passivi degli enti soppressi, senza  che  tali  enti  siano
          previamente assoggettati a una procedura di liquidazione. 
                16. Il corrispettivo previsto dall'art. 6, comma  16,
          del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e'
          versato entro il 15 dicembre  2011;  al  citato  comma  16,
          settimo periodo, le parole da: «d'intesa tra  il  Ministero
          dell'economia e delle finanze» fino alla fine del  periodo,
          sono   sostituite   dalle    seguenti:    «dal    Ministero
          dell'economia e delle finanze ed il terzo, con funzioni  di
          presidente, d'intesa dalla  societa'  trasferitaria  ed  il
          predetto Ministero dell'economia e delle finanze». 
                17. L'Istituto  nazionale  per  il  commercio  estero
          (ICE) e' soppresso a decorrere dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto. 
                18.  E'  istituita  l'Agenzia   per   la   promozione
          all'estero   e   l'internazionalizzazione   delle   imprese
          italiane, denominata  «ICE  -  Agenzia  per  la  promozione
          all'estero   e   l'internazionalizzazione   delle   imprese
          italiane», ente dotato di personalita' giuridica di diritto
          pubblico, sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del
          Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
          internazionale,  che  li  esercita,  per  le   materie   di
          rispettiva competenza,  d'intesa  con  il  Ministero  dello
          sviluppo economico e sentito il Ministero  dell'economia  e
          delle finanze. 
                18-bis.  I  poteri  di  indirizzo   in   materia   di
          promozione e internazionalizzazione delle imprese  italiane
          sono esercitati dal Ministro degli affari  esteri  e  della
          cooperazione internazionale e dal Ministro  dello  sviluppo
          economico. Le linee guida  e  di  indirizzo  strategico  in
          materia  di  promozione  e   internazionalizzazione   delle
          imprese, anche per quanto riguarda la programmazione  delle
          risorse, comprese quelle di cui al comma 19,  sono  assunte
          da una cabina di regia, costituita senza nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della  finanza  pubblica,  copresieduta  dal
          Ministro  dello  sviluppo  economico,  dal  Ministro  degli
          affari esteri e della cooperazione internazionale e, per le
          materie di propria competenza, dal Ministro con  delega  al
          turismo e  composta  dal  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, o da persona dallo stesso designata, dal  Ministro
          delle politiche agricole,  alimentari  e  forestali,  o  da
          persona  dallo  stesso  designata,  dal  presidente   della
          Conferenza delle Regioni e delle Province  autonome  e  dai
          presidenti,  rispettivamente,  dell'Unione  italiana  delle
          camere di commercio, industria, artigianato e  agricoltura,
          della Confederazione generale dell'industria  italiana,  di
          R.E.TE.  Imprese  Italia,  di  Alleanza  delle  Cooperative
          italiane e dell'Associazione bancaria italiana. 
                19. Le funzioni attribuite  all'ICE  dalla  normativa
          vigente e le inerenti risorse di personale,  finanziarie  e
          strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici  attivi
          e passivi, sono trasferiti, senza che sia  esperita  alcuna
          procedura di liquidazione, anche giudiziale,  al  Ministero
          dello sviluppo economico, il quale  entro  sei  mesi  dalla
          data di entrata in vigore della  presente  disposizione  e'
          conseguentemente riorganizzato ai  sensi  dell'art.  4  del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,  e  successive
          modificazioni, e all'Agenzia di cui al comma precedente. Le
          risorse  gia'  destinate  all'ICE  per   il   finanziamento
          dell'attivita' di promozione e  di  sviluppo  degli  scambi
          commerciali con l'estero, come determinate nella Tabella  C
          della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono trasferite in un
          apposito  Fondo  per   la   promozione   degli   scambi   e
          l'internazionalizzazione delle imprese, da istituire  nello
          stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.
          A decorrere dall'esercizio finanziario 2020,  il  fondo  e'
          trasferito allo stato di  previsione  del  Ministero  degli
          affari esteri e della cooperazione internazionale. 
                20.   L'Agenzia   opera   al   fine   di   sviluppare
          l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonche' la
          commercializzazione dei beni e  dei  servizi  italiani  nei
          mercati internazionali,  e  di  promuovere  l'immagine  del
          prodotto italiano nel mondo. L'Agenzia svolge le  attivita'
          utili al perseguimento dei compiti ad essa affidati  e,  in
          particolare, offre servizi di  informazione,  assistenza  e
          consulenza alle imprese italiane che operano nel  commercio
          internazionale  e  promuove  la  cooperazione  nei  settori
          industriale,    agricolo    e    agro-alimentare,     della
          distribuzione e del terziario, al fine di  incrementare  la
          presenza delle imprese italiane sui mercati internazionali.
          Nello svolgimento delle proprie attivita', l'Agenzia  opera
          in stretto raccordo con le regioni, le camere di commercio,
          industria, artigianato  e  agricoltura,  le  organizzazioni
          imprenditoriali e gli altri  soggetti  pubblici  e  privati
          interessati. Con decreto del Ministro degli affari esteri e
          della  cooperazione   internazionale   sono   indicate   le
          modalita'  applicative  e   la   struttura   amministrativa
          responsabile per assicurare alle singole  imprese  italiane
          ed  estere  l'assistenza  e  il  raccordo  con  i  soggetti
          pubblici e le possibilita'  di  accesso  alle  agevolazioni
          disponibili  per  favorire  l'operativita'   delle   stesse
          imprese nei settori e nelle aree di interesse all'estero. 
                21. Sono organi dell'Agenzia il presidente, nominato,
          al proprio interno, dal consiglio  di  amministrazione,  il
          consiglio di amministrazione, costituito da cinque  membri,
          di cui uno con funzioni di presidente, e  il  collegio  dei
          revisori   dei   conti.   I   membri   del   consiglio   di
          amministrazione sono nominati con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta del Ministro degli  affari  esteri  e
          della cooperazione internazionale. Uno dei cinque membri e'
          designato dal Ministro dello sviluppo economico.  I  membri
          del consiglio di amministrazione sono  scelti  tra  persone
          dotate di  indiscusse  moralita'  e  indipendenza,  alta  e
          riconosciuta professionalita' e competenza nel settore.  La
          carica di componente del consiglio  di  amministrazione  e'
          incompatibile con incarichi politici elettivi. Le  funzioni
          di controllo di regolarita' amministrativo-contabile  e  di
          verifica sulla regolarita' della gestione dell'Agenzia sono
          affidate al collegio dei revisori, composto di  tre  membri
          ed un  membro  supplente,  designati  dai  Ministeri  degli
          affari esteri e della  cooperazione  internazionale,  dello
          sviluppo economico e dell'economia  e  delle  finanze,  che
          nomina anche  il  supplente.  La  presidenza  del  collegio
          spetta al  rappresentante  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze. I membri del  consiglio  di  amministrazione
          dell'Agenzia durano in carica quattro anni e possono essere
          confermati  una  sola  volta.  All'Agenzia  si  applica  il
          decreto legislativo 30 giugno  2011,  n.  123.  E'  esclusa
          l'applicabilita' della disciplina della revisione legale di
          cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. 
                22.  Il  direttore  generale   svolge   funzioni   di
          direzione,  coordinamento  e  controllo   della   struttura
          dell'Agenzia, secondo le modalita'  ed  i  limiti  previsti
          dallo  statuto.  Formula,  d'intesa  con   il   Presidente,
          proposte al consiglio di amministrazione, da' attuazione ai
          programmi e alle deliberazioni approvate dal  consiglio  di
          amministrazione  ed   alle   disposizioni   operative   del
          presidente,  assicurando  altresi'   gli   adempimenti   di
          carattere tecnico-amministrativo, relativi  alle  attivita'
          dell'Agenzia  ed  al  perseguimento  delle  sue   finalita'
          istituzionali. Il direttore generale  e'  nominato  per  un
          periodo di quattro anni, rinnovabili per una sola volta. Al
          direttore generale non si applica il comma 8  dell'art.  19
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
                23. I compensi spettanti ai membri del  consiglio  di
          amministrazione sono determinati con decreto  del  Ministro
          degli affari esteri e della cooperazione internazionale  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  in
          conformita' alle norme di contenimento della spesa pubblica
          e, comunque, entro i limiti di quanto previsto per enti  di
          similari dimensioni. Gli  oneri  derivanti  dall'attuazione
          del presente comma sono coperti nell'ambito  delle  risorse
          di cui ai commi 26-bis, primo periodo, 26-ter e  26-quater.
          Se dipendenti di amministrazioni pubbliche, ai  membri  del
          consiglio  di  amministrazione  si  applica  il   comma   5
          dell'art. 1 del presente decreto. 
                24.  Il  consiglio  di  amministrazione  dell'Agenzia
          delibera lo statuto, il regolamento di  organizzazione,  di
          contabilita', la  dotazione  organica  del  personale,  nel
          limite massimo di 450 unita', ed i bilanci. Detti atti sono
          trasmessi ed approvati dai Ministeri vigilanti, di concerto
          con il Ministero dell'economia e delle finanze, che possono
          formulare i propri rilievi  entro  novanta  giorni  per  lo
          statuto ed entro sessanta  giorni  dalla  ricezione  per  i
          restanti atti. Il piano annuale di  attivita'  e'  definito
          tenuto conto  delle  proposte  provenienti,  attraverso  il
          Ministero  degli  affari   esteri,   dalle   rappresentanze
          diplomatiche e consolari. 
                25.  L'Agenzia  opera  all'estero  nell'ambito  delle
          Rappresentanze  diplomatiche  e  consolari  con   modalita'
          stabilite con decreto del Ministro degli  affari  esteri  e
          della cooperazione internazionale. Con il medesimo  decreto
          e'  individuato,  su  proposta   del   direttore   generale
          dell'Agenzia,   il   contingente   massimo   di   personale
          all'estero nell'ambito della dotazione organica di  cui  al
          comma 24. Il personale all'estero puo'  essere  notificato,
          secondo le procedure previste dall'art. 31 del decreto  del
          Presidente della Repubblica  5  gennaio  1967,  n.  18,  in
          conformita' alle  convenzioni  di  Vienna  sulle  relazioni
          diplomatiche e consolari e tenendo conto delle consuetudini
          esistenti  nei  Paesi  di  accreditamento.  Il  funzionario
          responsabile  dell'ufficio   e'   accreditato   presso   le
          autorita'  locali  in  lista   diplomatica.   Il   restante
          personale  e'  notificato   nella   lista   del   personale
          tecnico-amministrativo.    Il    personale     dell'Agenzia
          all'estero opera nel quadro delle  funzioni  di  direzione,
          vigilanza e coordinamento dei Capi missione, in  linea  con
          le  strategie  di  internazionalizzazione   delle   imprese
          definite dalla Cabina di regia di cui al comma 18-bis. 
                26. In sede di prima applicazione, con i  decreti  di
          cui  al  comma  26-bis,  e'   trasferito   all'Agenzia   un
          contingente  massimo  di  450   unita',   provenienti   dal
          personale dipendente a tempo  indeterminato  del  soppresso
          istituto, da individuarsi sulla  base  di  una  valutazione
          comparativa per  titoli.  Il  personale  locale,  impiegato
          presso gli uffici all'estero  del  soppresso  istituto  con
          rapporti  di   lavoro,   anche   a   tempo   indeterminato,
          disciplinati secondo l'ordinamento dello Stato  estero,  e'
          attribuito all'Agenzia. I contratti di lavoro del personale
          locale sono controfirmati dal titolare della Rappresentanza
          diplomatica, nel quadro delle sue funzioni di  vigilanza  e
          direzione, al fine dell'impiego del personale in  questione
          nell'ambito della Rappresentanza stessa. 
                26-bis.  Con  uno  o  piu'  decreti  di  natura   non
          regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su
          proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze,  sentito  il
          Ministro  degli  affari  esteri  per  le  materie  di   sua
          competenza, si provvede, nel rispetto  di  quanto  previsto
          dal comma 26  e  dalla  lettera  b)  del  comma  26-sexies,
          all'individuazione  delle   risorse   umane,   strumentali,
          finanziarie,  nonche'  dei  rapporti  giuridici  attivi   e
          passivi facenti capo al soppresso istituto,  da  trasferire
          all'Agenzia e al Ministero dello sviluppo economico. Con  i
          medesimi decreti si provvede a rideterminare  le  dotazioni
          organiche del Ministero dello sviluppo economico in  misura
          corrispondente alle unita' di personale in servizio a tempo
          indeterminato trasferito. Il Ministro dell'economia e delle
          finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti,  le
          occorrenti variazioni di bilancio. 
                26-ter. A decorrere dall'anno 2012, la dotazione  del
          Fondo di cui al comma 19 e' determinata ai sensi  dell'art.
          11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre  2009,  n.
          196, ed  e'  destinata  all'erogazione  all'Agenzia  di  un
          contributo annuale per il finanziamento delle attivita'  di
          promozione all'estero  e  di  internazionalizzazione  delle
          imprese italiane. A decorrere dall'anno  2012  e'  altresi'
          iscritto nello stato  di  previsione  del  Ministero  dello
          sviluppo  economico  un  apposito  capitolo  destinato   al
          finanziamento  delle  spese  di   funzionamento,   la   cui
          dotazione e' determinata ai sensi dell'art.  11,  comma  3,
          lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196  e  di  un
          apposito capitolo  per  il  finanziamento  delle  spese  di
          natura obbligatoria della medesima Agenzia.  Il  contributo
          erogato per il finanziamento delle attivita' di  promozione
          all'estero  e  di  internazionalizzazione   delle   imprese
          italiane non puo' essere utilizzato a copertura delle spese
          fisse per il personale dipendente. 
                26-quater. Le entrate dell'Agenzia  sono  costituite,
          oltre che dai contributi di cui al comma 26-ter, da: 
                  a) eventuali assegnazioni per la  realizzazione  di
          progetti   finanziati    parzialmente    o    integralmente
          dall'Unione europea; 
                  b)  corrispettivi   per   servizi   prestati   agli
          operatori pubblici o privati e compartecipazioni  di  terzi
          alle iniziative promozionali; 
                  c) utili delle societa' eventualmente costituite  o
          partecipate; 
                  d) altri proventi patrimoniali e di gestione. 
                26-quinquies. L'Agenzia provvede alle  proprie  spese
          di funzionamento e alle spese relative  alle  attivita'  di
          promozione  all'estero   e   internazionalizzazione   delle
          imprese italiane nei limiti delle  risorse  finanziarie  di
          cui ai commi 26-bis, 26-ter e 26-quater. 
                26-sexies.  Sulla  base  delle  linee  guida   e   di
          indirizzo strategico determinate dalla cabina di  regia  di
          cui al comma 18-bis, adottate dal Ministero dello  sviluppo
          economico d'intesa con il Ministero degli affari esteri per
          quanto di competenza, sentito il Ministero dell'economia  e
          delle finanze, l'Agenzia provvede entro  sette  mesi  dalla
          costituzione a: 
                  a) una riorganizzazione  degli  uffici  di  cui  al
          comma 25 mantenendo in Italia soltanto gli uffici di Roma e
          Milano. Il Ministero dello sviluppo  economico,  l'Agenzia,
          le regioni e le Camere di commercio, industria, artigianato
          e  agricoltura  possono  definire  opportune   intese   per
          individuare   la   destinazione   delle   risorse    umane,
          strumentali e finanziarie assegnate alle  sedi  periferiche
          soppresse; 
                  b)  una   rideterminazione   delle   modalita'   di
          svolgimento delle attivita' di  promozione  fieristica,  al
          fine di conseguire risparmi nella misura di  almeno  il  20
          per cento  della  spesa  media  annua  per  tali  attivita'
          registrata nell'ultimo triennio; 
                  c) una concentrazione delle attivita' di promozione
          sui settori strategici e  sull'assistenza  alle  piccole  e
          medie imprese. 
                26-septies. I dipendenti a  tempo  indeterminato  del
          soppresso istituto, fatto  salvo  quanto  previsto  per  il
          personale di cui al comma 26 e dalla lettera a)  del  comma
          26-sexies, sono inquadrati nei ruoli  del  Ministero  dello
          sviluppo economico,  sulla  base  di  apposite  tabelle  di
          corrispondenza  approvate  con  uno  o  piu'  decreti   del
          Ministro   per   la   pubblica   amministrazione    e    la
          semplificazione, su proposta del  Ministro  dello  sviluppo
          economico, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze,  assicurando   l'invarianza   della   spesa
          complessiva. L'eventuale trasferimento di  dipendenti  alle
          Regioni o alle Camere di commercio, industria,  artigianato
          e agricoltura ha luogo in conformita' con le intese di  cui
          al comma 26-sexies, lettera a) senza nuovi o maggiori oneri
          per la finanza pubblica. 
                26-octies. I dipendenti trasferiti al Ministero dello
          sviluppo  economico  e  all'Agenzia  di  cui  al  comma  18
          mantengono  l'inquadramento  previdenziale  di  provenienza
          nonche' il trattamento economico fondamentale e  accessorio
          limitatamente alle voci fisse e  continuative,  corrisposto
          al  momento  dell'inquadramento.  Nel  caso  in  cui   tale
          trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto
          per il personale del Ministero e dell'Agenzia, disciplinato
          dai contratti collettivi nazionali di lavoro del  personale
          dei ministeri, ai dipendenti trasferiti e'  attribuito  per
          la differenza un assegno ad personam  riassorbibile  con  i
          successivi  miglioramenti  economici  a  qualsiasi   titolo
          conseguiti. Dall'attuazione del presente comma  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. 
                26-novies.  L'Agenzia  si   avvale   del   patrocinio
          dell'Avvocatura dello Stato,  ai  sensi  dell'art.  43  del
          regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. 
                26-decies. Il controllo  sulla  gestione  finanziaria
          dell'Agenzia e' esercitato dalla Corte dei conti, ai  sensi
          della legge 21 marzo 1958, n. 259, con le modalita' di  cui
          all'art. 12 della legge stessa. 
                27. La legge 25 marzo 1997, n. 68, e' abrogata. 
                28. Al fine di conseguire gli obiettivi  di  crescita
          del  settore  ippico,   di   riduzione   della   spesa   di
          funzionamento,   di   incremento   dell'efficienza   e   di
          miglioramento  della  qualita'  dei  servizi,  nonche'   di
          assicurare   la   trasparenza   e   l'imparzialita'   nello
          svolgimento delle attivita' di gara del settore, ai sensi e
          con le modalita' di cui all'art. 8 del decreto  legislativo
          30 luglio 1999, n. 300, nel rispetto di quanto previsto dal
          decreto legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.  122,  l'UNIRE
          e' trasformato in  Agenzia  per  lo  sviluppo  del  settore
          ippico - ASSI con il compito di promuovere  l'incremento  e
          il miglioramento qualitativo  e  quantitativo  delle  razze
          equine,  gestire  i  libri   genealogici,   revisionare   i
          meccanismi   di   programmazione   delle    corse,    delle
          manifestazioni  e  dei  piani  e  programmi  allevatoriali,
          affidare, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile  2006,
          n. 163,  il  servizio  di  diffusione  attraverso  le  reti
          nazionali ed interregionali delle riprese televisive  delle
          corse,  valutare  le  strutture  degli  ippodromi  e  degli
          impianti di allevamento, di allenamento e di addestramento,
          secondo parametri internazionalmente  riconosciuti.  L'ASSI
          subentra nella titolarita' dei rapporti giuridici attivi  e
          passivi dell'UNIRE. Il  potere  di  indirizzo  e  vigilanza
          sull'Agenzia e' esercitato  dal  Ministro  delle  politiche
          agricole, alimentari e forestali. L'incarico  di  direttore
          generale,  nonche'  quello  di  componente   del   comitato
          direttivo e del collegio dei revisori  dell'Agenzia  ha  la
          durata di tre anni. 
                29. Il personale dell'UNIRE con  rapporto  di  lavoro
          subordinato a tempo indeterminato, in servizio alla data di
          entrata in vigore del presente decreto, prosegue il proprio
          rapporto con l'Agenzia. La consistenza numerica complessiva
          di tale  personale  costituisce  il  limite  massimo  della
          dotazione  organica   dell'Agenzia.   Nei   confronti   del
          personale dell'Agenzia continua ad applicarsi la disciplina
          prevista dai contratti collettivi  nazionali  del  comparto
          degli enti pubblici non  economici  e  dell'Area  VI  della
          dirigenza. All'Agenzia sono altresi' trasferite le  risorse
          finanziarie previste a carico del bilancio dello Stato  per
          l'UNIRE». 
              Il testo vigente dell'art. 4, comma 61, della legge  24
          dicembre 2003,  n.  350,  come  modificato  dalla  presente
          legge, e' il seguente: 
                «61. E' istituito presso il Ministero delle attivita'
          produttive un apposito fondo con dotazione di 20 milioni di
          euro per il 2004, 30 milioni di  euro  per  il  2005  e  20
          milioni di euro a decorrere dal 2006, per la  realizzazione
          di  azioni  a  sostegno  di   una   campagna   promozionale
          straordinaria  a  favore  del  "made   in   Italy",   anche
          attraverso la regolamentazione dell'indicazione di  origine
          o l'istituzione di un apposito marchio a tutela delle merci
          integralmente prodotte sul territorio italiano o assimilate
          ai sensi della normativa europea  in  materia  di  origine,
          nonche' per il potenziamento delle  attivita'  di  supporto
          formativo  e  scientifico  particolarmente   rivolte   alla
          diffusione del "made in Italy"  nei  mercati  mediterranei,
          dell'Europa continentale e orientale, a  cura  di  apposita
          sezione dell'ente di cui all'art. 8 del decreto legislativo
          30 luglio 1999, n. 287, collocata  presso  due  delle  sedi
          periferiche  esistenti,  con  particolare  attenzione  alla
          naturale vocazione geografica di ciascuna  nell'ambito  del
          territorio nazionale. A  tale  fine,  e  per  l'adeguamento
          delle   relative   dotazioni   organiche,   e'    destinato
          all'attuazione delle  attivita'  di  supporto  formativo  e
          scientifico indicate al periodo precedente un  importo  non
          superiore a 5 milioni di  euro  annui.  Tale  attivita'  e'
          svolta prioritariamente dal  personale  del  ruolo  di  cui
          all'art. 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto  del
          Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, al quale,
          per la medesima attivita', fermi restando gli incrementi  e
          gli adeguamenti sul trattamento  economico  complessivo  in
          godimento  secondo  l'ordinamento  di  provenienza,  e   il
          riconoscimento automatico della progressione  in  carriera,
          nessun emolumento ulteriore e' dovuto. Le risorse assegnate
          all'ente di cui  all'art.  8  del  decreto  legislativo  30
          luglio 1999, n. 287, per l'anno 2004 possono essere versate
          all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
          agli anni successivi. Si applica il regolamento di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 10  novembre  1999,
          n. 469. A  decorrere  dall'esercizio  finanziario  2020  il
          fondo di cui al presente comma e' trasferito allo stato  di
          previsione  del  Ministero  degli  affari  esteri  e  della
          cooperazione internazionale». 
              Il testo  vigente  dell'art.  30,  commi  1  e  2,  del
          decreto-legge 12 settembre 2014, n.  133,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,  come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente: 
                «1. Al fine di ampliare il numero delle  imprese,  in
          particolare  piccole  e  medie,  che  operano  nel  mercato
          globale,  espandere  le  quote   italiane   del   commercio
          internazionale, valorizzare l'immagine del  Made  in  Italy
          nel mondo, sostenere  le  iniziative  di  attrazione  degli
          investimenti esteri in Italia, il Ministro  dello  sviluppo
          economico adotta con proprio decreto entro 60 giorni  dalla
          data di entrata in vigore del presente  decreto,  un  Piano
          per  la  promozione  straordinaria  del  Made  in  Italy  e
          l'attrazione degli investimenti in Italia. Il Piano di  cui
          al presente comma e'  adottato  d'intesa  con  il  Ministro
          degli affari esteri e della cooperazione  internazionale  e
          con il  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
          forestali con riferimento alle azioni di cui  al  comma  2,
          lettere c), d), e), ed f), rivolte alle imprese agricole  e
          agroalimentari, nonche' alle iniziative da adottare per  la
          realizzazione delle suddette azioni. Le modifiche al  piano
          di cui al presente comma  sono  adottate  con  decreto  del
          Ministro  degli  affari   esteri   e   della   cooperazione
          internazionale, d'intesa con  il  Ministro  dello  sviluppo
          economico  e  con  il  Ministro  delle  politiche  agricole
          alimentari e forestali con riferimento alle azioni  di  cui
          al comma 2, lettere c), d), e) ed f), rivolte alle  imprese
          agricole  e  agroalimentari,  nonche'  alle  iniziative  da
          adottare per la realizzazione delle suddette azioni. 
                2. Il Piano di cui al comma 1 prevede in  particolare
          le seguenti azioni con le relative dotazioni finanziarie: 
                  a)  iniziative  straordinarie   di   formazione   e
          informazione sulle opportunita' offerte dai mercati  esteri
          alle imprese in particolare piccole e medie; 
                  b)  supporto  alle  piu'  rilevanti  manifestazioni
          fieristiche italiane di livello internazionale; 
                  c) valorizzazione delle produzioni  di  eccellenza,
          in  particolare  agricole  e   agroalimentari,   e   tutela
          all'estero dei marchi e delle certificazioni di qualita'  e
          di origine delle imprese e dei prodotti; 
                  d) sostegno alla penetrazione dei prodotti italiani
          nei diversi mercati, anche attraverso appositi accordi  con
          le reti di distribuzione; 
                  e) realizzazione di un segno distintivo unico,  per
          le  iniziative   di   promozione   all'estero   e   durante
          l'Esposizione universale 2015, delle produzioni agricole  e
          agroalimentari che siano rappresentative della  qualita'  e
          del patrimonio enogastronomico italiano; 
                  f)  realizzazione   di   campagne   di   promozione
          strategica nei mercati piu' rilevanti  e  di  contrasto  al
          fenomeno dell'Italian sounding; 
                  g)  sostegno  all'utilizzo   degli   strumenti   di
          e-commerce da parte delle piccole e medie imprese; 
                  h)   realizzazione   di   tipologie    promozionali
          innovative per l'acquisizione  e  la  fidelizzazione  della
          domanda dei mercati esteri; 
                  i)  rafforzamento  organizzativo  delle  start   up
          nonche' delle micro, piccole e medie imprese in particolare
          attraverso l'erogazione di contributi a  fondo  perduto  in
          forma di voucher; 
                  l)  sostegno  ad  iniziative  di  promozione  delle
          opportunita'  di  investimento  in   Italia,   nonche'   di
          accompagnamento e assistenza degli  investitori  esteri  in
          Italia; 
                  l-bis) sostegno alle micro e piccole imprese per la
          partecipazione a bandi europei ed internazionali.». 
              La legge 24 aprile 1990, n. 100, modificata da presente
          decreto, e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  3
          maggio 1990, n. 101. 
              Il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
          modificazioni, dalla  legge  28  giugno  2019,  n.  58,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 2019,  n.
          151. 
              La legge 12 dicembre 2002, n. 273, e' pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2002, n. 293. 
              La legge 21 marzo 2001,  n.  84,  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2001, n. 76. 
              Il decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  14  maggio   2005,   n.   80,
          modificato  dalla  presente  legge,  e'  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 14 maggio 2005, n. 111. 
              Il  testo  dell'art.  1,  comma  932,  della  legge  27
          dicembre 2006, e' il seguente: 
                «932. Tutti i fondi rotativi gestiti dalla SIMEST Spa
          destinati ad operazioni di venture  capital  in  Paesi  non
          aderenti  all'Unione  europea  nonche'  il  fondo  di   cui
          all'art. 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001,
          n. 84, sono unificati in un unico fondo.». 
              La legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2017, n. 302. 
              Il  decreto  legislativo  31  marzo   1998,   n.   143,
          modificata  dal  presente  decreto,  e'  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 13 maggio 1998, n. 109. 
              Il decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
          con modificazioni  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,
          modificato  dal  presente  decreto,  e'  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 2008, n. 195. 
              La legge 1 luglio 1970, n.  518,  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale del 21 luglio 1970, n. 182. 
              La legge  20  ottobre  1990,  n.  304,  modificata  dal
          presente decreto, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26
          ottobre 1990, n. 251. 
              La legge 18 novembre 1995,  n.  496,  modificata  dalla
          presente legge, e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  25
          novembre 1995, n. 276. 
              Il  decreto  legislativo  15  dicembre  2017,  n.  221,
          modificato  dalla  presente  legge,  e'  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 2014, n. 13. 
              La legge 9 luglio 1990, n.  185,  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 1990, n. 163. 
              Il testo dell'art. 4-bis, del decreto-legge  12  luglio
          2018, n. 86, convertito dalla legge 9 agosto 2018,  n.  97,
          e' il seguente: 
                «Art.    4-bis    (Procedure    per    il    riordino
          dell'organizzazione  dei  Ministeri).  -  1.  Al  fine   di
          semplificare ed accelerare il riordino  dell'organizzazione
          dei  Ministeri,  anche  con  riferimento  agli  adeguamenti
          conseguenti alle disposizioni di cui agli articoli  1  e  2
          del presente decreto, a decorrere dalla data di entrata  in
          vigore della legge di conversione del  presente  decreto  e
          fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei
          Ministeri, ivi  inclusi  quelli  degli  uffici  di  diretta
          collaborazione, possono essere  adottati  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro competente, di concerto con  il  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze, previa delibera del Consiglio dei  ministri.
          I decreti previsti dal presente articolo sono  soggetti  al
          controllo preventivo di legittimita' della Corte dei  conti
          ai sensi dell'art. 3, commi  da  1  a  3,  della  legge  14
          gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del
          Consiglio dei ministri ha facolta' di richiedere il  parere
          del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia
          di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per
          il Ministero interessato, il regolamento di  organizzazione
          vigente.».