Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, oltre alle definizioni del regolamento (UE) n. 517/2014, si applicano le seguenti definizioni: a) organismo nazionale di accreditamento: unico organismo autorizzato dallo Stato a svolgere attivita' di accreditamento nel territorio nazionale, di cui all'articolo 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99; b) accreditamento: attestazione con la quale l'organismo nazionale di accreditamento certifica che un determinato organismo di valutazione della conformita' soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate e, ove appropriato, ogni altro requisito supplementare per svolgere una specifica attivita' di valutazione della conformita'; c) organismo di valutazione della conformita': un organismo accreditato dall'organismo nazionale di accreditamento per svolgere determinate attivita' di valutazione della conformita', fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni; d) valutazione della conformita': procedura con la quale un organismo di valutazione della conformita' dimostra che sono rispettate le prescrizioni specifiche relative a un prodotto, a un processo, a un servizio, a un sistema, a una persona fisica o a un organismo, rientranti nel campo di applicazione del presente decreto; e) organismo di certificazione: un organismo di valutazione della conformita' accreditato dall'organismo nazionale di accreditamento per svolgere le attivita' di certificazione delle persone fisiche di cui all'articolo 7, comma 1, e delle imprese di cui all'articolo 8, comma 2; f) organismo di controllo indipendente: un organismo di valutazione della conformita' accreditato dall'organismo nazionale di accreditamento per svolgere le attivita' di verifica delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE; g) organismo di attestazione di formazione: organismi certificati dagli organismi di valutazione della conformita' per rilasciare attestati di formazione alle persone fisiche ai sensi del regolamento (CE) n. 307/2008 in conformita' all'Allegato C al presente decreto; h) tariffario: documento che definisce le tariffe per la concessione, il mantenimento e il rinnovo dei certificati di conformita' rilasciati dagli organismi di cui alla lettera e); i) camera di commercio competente: la Camera di commercio del capoluogo di regione o di provincia autonoma ove e' iscritta la sede legale dell'impresa o ove risiede la persona fisica; l) Registro telematico nazionale: Registro telematico delle persone e delle imprese certificate di cui all'articolo 15; m) Banca dati: Banca dati gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati di cui all'articolo 16; n) operatore: il proprietario o altra persona fisica o giuridica che esercita un effettivo controllo sul funzionamento tecnico dei prodotti e delle apparecchiature disciplinate dal presente decreto. A tal fine una persona fisica o giuridica esercita un effettivo controllo se ricorrono tutte le seguenti condizioni: 1) libero accesso all'apparecchiatura, che comporta la possibilita' di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento, e la possibilita' di concedere l'accesso a terzi; 2) controllo sul funzionamento e la gestione ordinari; 3) il potere, anche finanziario, di decidere in merito a modifiche tecniche, alla modifica delle quantita' di gas fluorurati nell'apparecchiatura, e all'esecuzione di controlli o riparazioni.
Note all'art. 2: - Per i riferimenti normativi al regolamento (UE) n. 517/2014 si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99 si veda nelle note alle premesse. - La direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio e' pubblicata nella G.U.U.E. 25 ottobre 2003, n. L 275. - Per i riferimenti normativi al regolamento (CE) n. 307/2008 si veda nelle note alle premesse.