Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai  fini  del  presente  decreto,  oltre  alle  definizioni  del
regolamento (UE) n. 517/2014, si applicano le seguenti definizioni: 
    a)  organismo  nazionale  di  accreditamento:   unico   organismo
autorizzato dallo Stato a svolgere attivita'  di  accreditamento  nel
territorio nazionale, di cui all'articolo 4, della  legge  23  luglio
2009, n. 99; 
    b)  accreditamento:  attestazione  con   la   quale   l'organismo
nazionale di accreditamento certifica che un determinato organismo di
valutazione della conformita' soddisfa i criteri stabiliti  da  norme
armonizzate e, ove appropriato, ogni  altro  requisito  supplementare
per  svolgere  una   specifica   attivita'   di   valutazione   della
conformita'; 
    c) organismo  di  valutazione  della  conformita':  un  organismo
accreditato dall'organismo nazionale di accreditamento  per  svolgere
determinate attivita'  di  valutazione  della  conformita',  fra  cui
tarature, prove, certificazioni e ispezioni; 
    d) valutazione della  conformita':  procedura  con  la  quale  un
organismo  di  valutazione  della  conformita'  dimostra   che   sono
rispettate le prescrizioni specifiche relative a un  prodotto,  a  un
processo, a un servizio, a un sistema, a una persona fisica  o  a  un
organismo, rientranti nel campo di applicazione del presente decreto; 
    e) organismo di certificazione: un organismo di valutazione della
conformita' accreditato dall'organismo  nazionale  di  accreditamento
per svolgere le attivita' di certificazione delle persone fisiche  di
cui all'articolo 7, comma 1, e delle imprese di cui  all'articolo  8,
comma 2; 
    f)  organismo  di  controllo  indipendente:   un   organismo   di
valutazione della conformita' accreditato dall'organismo nazionale di
accreditamento per svolgere le attivita' di verifica delle  emissioni
di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE; 
    g) organismo di attestazione di formazione: organismi certificati
dagli organismi  di  valutazione  della  conformita'  per  rilasciare
attestati di formazione alle persone fisiche ai sensi del regolamento
(CE) n. 307/2008 in conformita' all'Allegato C al presente decreto; 
    h)  tariffario:  documento  che  definisce  le  tariffe  per   la
concessione,  il  mantenimento  e  il  rinnovo  dei  certificati   di
conformita' rilasciati dagli organismi di cui alla lettera e); 
    i) camera di commercio competente: la  Camera  di  commercio  del
capoluogo di regione o di provincia autonoma ove e' iscritta la  sede
legale dell'impresa o ove risiede la persona fisica; 
    l)  Registro  telematico  nazionale:  Registro  telematico  delle
persone e delle imprese certificate di cui all'articolo 15; 
    m) Banca dati: Banca  dati  gas  fluorurati  a  effetto  serra  e
apparecchiature contenenti gas fluorurati di cui all'articolo 16; 
    n) operatore: il proprietario o altra persona fisica o  giuridica
che esercita un effettivo controllo  sul  funzionamento  tecnico  dei
prodotti e delle apparecchiature disciplinate dal presente decreto. A
tal fine  una  persona  fisica  o  giuridica  esercita  un  effettivo
controllo se ricorrono tutte le seguenti condizioni: 
      1)  libero  accesso  all'apparecchiatura,   che   comporta   la
possibilita' di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento,  e
la possibilita' di concedere l'accesso a terzi; 
      2) controllo sul funzionamento e la gestione ordinari; 
      3) il potere,  anche  finanziario,  di  decidere  in  merito  a
modifiche tecniche, alla modifica delle quantita' di  gas  fluorurati
nell'apparecchiatura, e all'esecuzione di controlli o riparazioni. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per i riferimenti normativi al  regolamento  (UE)  n.
          517/2014 si veda nelle note alle premesse. 
              - Per il testo dell'art. 4, della legge 23 luglio 2009,
          n. 99 si veda nelle note alle premesse. 
              - La direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote
          di emissioni dei gas a  effetto  serra  nell'Unione  e  che
          modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio e'  pubblicata
          nella G.U.U.E. 25 ottobre 2003, n. L 275. 
              - Per i riferimenti normativi al  regolamento  (CE)  n.
          307/2008 si veda nelle note alle premesse.