Art. 2 Caratteristiche degli strumenti finanziari 1. La garanzia dello Stato puo' essere concessa su strumenti finanziari di debito emessi da Banca Carige che presentino congiuntamente le seguenti caratteristiche: a) sono emessi successivamente all'entrata in vigore del presente decreto-legge, anche nell'ambito di programmi di emissione preesistenti, e hanno durata residua non inferiore a due mesi e non superiore a cinque anni o a sette anni per le obbligazioni bancarie garantite di cui all'articolo 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130; b) prevedono il rimborso del capitale in un'unica soluzione a scadenza; c) sono a tasso fisso; d) sono denominati in euro; e) non presentano clausole di subordinazione nel rimborso del capitale e nel pagamento degli interessi; f) non sono titoli strutturati o prodotti complessi ne' incorporano una componente derivata.