Art. 2 
 
                             Definizioni 
  1. Ai fini del presente codice si intende per: 
    a) «crisi»: lo stato  di  difficolta'  economico-finanziaria  che
rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per  le  imprese  si
manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa  prospettici  a  far
fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate; 
    b) «insolvenza»: lo stato  del  debitore  che  si  manifesta  con
inadempimenti od altri fatti esteriori, i  quali  dimostrino  che  il
debitore non e' piu' in grado di soddisfare regolarmente  le  proprie
obbligazioni; 
    c) «sovraindebitamento»: lo stato di crisi o  di  insolvenza  del
consumatore,   del    professionista,    dell'imprenditore    minore,
dell'imprenditore agricolo,  delle  start-up  innovative  di  cui  al
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni  altro  debitore  non
assoggettabile alla liquidazione  giudiziale  ovvero  a  liquidazione
coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste  dal
codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza; 
    d) «impresa minore»:  l'impresa  che  presenta  congiuntamente  i
seguenti  requisiti:  1)  un   attivo   patrimoniale   di   ammontare
complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi
antecedenti la data di  deposito  della  istanza  di  apertura  della
liquidazione giudiziale o dall'inizio  dell'attivita'  se  di  durata
inferiore; 2) ricavi,  in  qualunque  modo  essi  risultino,  per  un
ammontare complessivo annuo non superiore ad  euro  duecentomila  nei
tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura
della liquidazione giudiziale  o  dall'inizio  dell'attivita'  se  di
durata inferiore; 3) un ammontare di debiti  anche  non  scaduti  non
superiore ad euro cinquecentomila; i predetti valori  possono  essere
aggiornati ogni tre anni con decreto  del  Ministro  della  giustizia
adottato a norma dell'articolo 348; 
    e) «consumatore»: la persona fisica che agisce per scopi estranei
all'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale
eventualmente  svolta,  anche  se  socia  di   una   delle   societa'
appartenenti ad uno dei tipi regolati nei  capi  III,  IV  e  VI  del
titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei  a
quelli sociali; 
    f) «societa' pubbliche»: le societa'  a  controllo  pubblico,  le
societa' a partecipazione pubblica e le  societa'  in  house  di  cui
all'articolo 2, lettere m), n), o), del decreto legislativo 19 agosto
2016, n. 175; 
    g) «grandi imprese»: le imprese che, ai  sensi  dell'articolo  3,
paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 26 giugno 2013, alla  data  di  chiusura  del  bilancio
superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: a)
totale dello stato patrimoniale: venti milioni  di  euro;  b)  ricavi
netti delle vendite e delle prestazioni: quaranta milioni di euro; c)
numero   medio   dei   dipendenti   occupati   durante   l'esercizio:
duecentocinquanta; 
    h) «gruppo di imprese»: l'insieme delle societa', delle imprese e
degli enti, escluso lo Stato, che, ai sensi  degli  articoli  2497  e
2545-septies del codice civile,  sono  sottoposti  alla  direzione  e
coordinamento di una societa', di un ente o di  una  persona  fisica,
sulla base di un vincolo partecipativo o di un contratto; a tal  fine
si presume, salvo prova contraria, che: 1) l'attivita' di direzione e
coordinamento di societa' sia esercitata dalla societa' o ente tenuto
al  consolidamento  dei  loro  bilanci;  2)  siano  sottoposte   alla
direzione  e  coordinamento  di  una  societa'  o  ente  le  societa'
controllate, direttamente o indirettamente, o sottoposte a  controllo
congiunto, rispetto alla societa' o ente che esercita l'attivita'  di
direzione e coordinamento. 
    i) «gruppi di imprese  di  rilevante  dimensione»:  i  gruppi  di
imprese composti da un'impresa madre e imprese  figlie  da  includere
nel bilancio consolidato, che rispettano i  limiti  numerici  di  cui
all'articolo 3, paragrafi 6  e  7,  della  direttiva  2013/34/UE  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013; 
    l) «parti correlate»: per parti correlate ai  fini  del  presente
codice si intendono quelle indicate come tali nel  Regolamento  della
Consob in materia di operazioni con parti correlate; 
    m) «centro degli interessi principali del  debitore»  (COMI):  il
luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e
riconoscibile dai terzi; 
    n) «albo dei gestori della crisi  e  insolvenza  delle  imprese»:
l'albo, istituito presso il Ministero della giustizia e  disciplinato
dall'articolo 356, dei soggetti che su incarico del giudice svolgono,
anche  in  forma  associata  o  societaria,  funzioni  di   gestione,
supervisione o controllo nell'ambito delle procedure  di  regolazione
della crisi o dell'insolvenza previste dal presente codice; 
    o) «professionista indipendente»:  il  professionista  incaricato
dal debitore nell'ambito di una delle procedure di regolazione  della
crisi di impresa che soddisfi congiuntamente i seguenti requisiti: 1)
essere iscritto all'albo dei gestori della crisi e  insolvenza  delle
imprese, nonche' nel registro  dei  revisori  legali;  2)  essere  in
possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile;
3) non  essere  legato  all'impresa  o  ad  altre  parti  interessate
all'operazione di regolazione  della  crisi  da  rapporti  di  natura
personale o professionale; il professionista  ed  i  soggetti  con  i
quali e' eventualmente unito in associazione professionale non devono
aver  prestato  negli  ultimi  cinque  anni   attivita'   di   lavoro
subordinato o autonomo in  favore  del  debitore,  ne'  essere  stati
membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa,  ne'
aver posseduto partecipazioni in essa; 
    p) «misure protettive»: le misure temporanee disposte dal giudice
competente per evitare che determinate azioni dei  creditori  possano
pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il  buon  esito  delle
iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza; 
    q) «misure  cautelari»:  i  provvedimenti  cautelari  emessi  dal
giudice  competente  a  tutela  del  patrimonio  o  dell'impresa  del
debitore,  che  appaiano  secondo  le  circostanze  piu'  idonei   ad
assicurare  provvisoriamente   gli   effetti   delle   procedure   di
regolazione della crisi o dell'insolvenza; 
    r)  «classe  di  creditori»:  insieme  di  creditori  che   hanno
posizione giuridica e interessi economici omogenei; 
    s) «domicilio digitale»: il  domicilio  di  cui  all'articolo  1,
comma 1, lettera n-ter) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
    t)   OCC:   organismi   di   composizione    delle    crisi    da
sovraindebitamento  disciplinati  dal  decreto  del  Ministro   della
giustizia del 24 settembre 2014, n. 202 e  successive  modificazioni,
che svolgono i compiti  di  composizione  assistita  della  crisi  da
sovraindebitamento previsti dal presente codice; 
    u) OCRI: gli organismi di  composizione  della  crisi  d'impresa,
disciplinati dal capo II del titolo II del presente codice, che hanno
il compito di ricevere le segnalazioni di allerta e gestire  la  fase
dell'allerta e, per le imprese diverse dalle imprese minori, la  fase
della composizione assistita della crisi. 
 
-------------- 
Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La  prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo. 
 
          Note all'art. 2: 
 
              - Il decreto legge 18 ottobre 2012, n.179,  convertito,
          con  modificazione  dalla  legge  17  dicembre  2012  n.221
          (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
          18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori  misure  urgenti
          per la crescita del Paese) reca: "Ulteriori misure  urgenti
          per la crescita del Paese.". 
              - I capi III, IV, VI, del titolo V (delle societa') del
          libro quinto (del lavoro) del codice civile recano: 
              "Capo III: della societa' in nome collettivo 
              Capo IV: della societa' in accomandita semplice 
              Capo VI: della societa' in accomandita per azioni.". 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  2  del  decreto
          legislativo 19 agosto 2016, n.175 (Testo unico  in  materia
          di societa' a partecipazione pubblica): 
              "Art. 2. Definizioni 
              Lettere da a) . a l) Omissis. 
              m) «societa' a controllo pubblico»: le societa' in  cui
          una o piu' amministrazioni pubbliche esercitano  poteri  di
          controllo ai sensi della lettera b); 
              n) «societa' a partecipazione pubblica»: le societa'  a
          controllo pubblico, nonche' le altre  societa'  partecipate
          direttamente da amministrazioni pubbliche o da  societa'  a
          controllo pubblico; 
              o)  «societa'  in  house»:  le  societa'  sulle   quali
          un'amministrazione esercita il  controllo  analogo  o  piu'
          amministrazioni esercitano il controllo analogo  congiunto,
          nelle quali la partecipazione di capitali  privati  avviene
          nelle  forme  di  cui  all'articolo  16,  comma  1,  e  che
          soddisfano il requisito dell'attivita'  prevalente  di  cui
          all'articolo 16, comma 3; 
              Lettera p). Omissis.". 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  3,  paragrafo  4,
          della   direttiva   2013/34/UE   (relativa    ai    bilanci
          d'esercizio,  ai  bilanci  consolidati  e   alle   relative
          relazioni di talune tipologie di imprese, recante  modifica
          della direttiva 2006/43/CE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio  e  abrogazione  delle  direttive  78/660/CEE   e
          83/349/CEE del Consiglio): 
              "Art. 3. Categorie di imprese e di gruppi 
              Paragrafi da 1. a 3. Omissis. 
              4. Sono grandi imprese le  imprese  che  alla  data  di
          chiusura del bilancio superano i limiti numerici di  almeno
          due dei tre criteri seguenti: 
                a) totale dello stato patrimoniale: 20000000EUR; 
                b) ricavi netti delle vendite  e  delle  prestazioni:
          40000000EUR; 
              c)  numero  medio  dei  dipendenti   occupati   durante
          l'esercizio: 250. 
              5. I piccoli gruppi sono gruppi composti da  un'impresa
          madre  e  imprese  figlie   da   includere   nel   bilancio
          consolidato e  che,  su  base  consolidata,  alla  data  di
          chiusura del bilancio dell'impresa  madre  non  superano  i
          limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: 
                a) totale dello stato patrimoniale: 4000000EUR; 
                b) ricavi netti delle vendite  e  delle  prestazioni:
          8000000EUR; 
                c)  numero  medio  dei  dipendenti  occupati  durante
          l'esercizio: 50. 
              Gli Stati membri  possono  stabilire  soglie  superiori
          rispetto alle soglie di cui al primo comma,  lettere  a)  e
          b). Tuttavia le soglie non sono superiori a 6000000EUR  per
          il totale dello stato patrimoniale e a  12000000EUR  per  i
          ricavi netti delle vendite e delle prestazioni. 
              6. I gruppi di dimensioni medie  sono  gruppi  che  non
          sono piccoli gruppi e sono composti da un'impresa  madre  e
          imprese figlie da includere nel bilancio consolidato e che,
          su base consolidata, alla data  di  chiusura  del  bilancio
          dell'impresa madre non superano i limiti numerici di almeno
          due dei tre criteri seguenti: 
                a) totale dello stato patrimoniale: 20000000EUR; 
                b) ricavi netti delle vendite  e  delle  prestazioni:
          40000000EUR; 
                c)  numero  medio  dei  dipendenti  occupati  durante
          l'esercizio: 250. 
              7. I grandi gruppi sono gruppi composti  da  un'impresa
          madre  e  imprese  figlie   da   includere   nel   bilancio
          consolidato e  che,  su  base  consolidata,  alla  data  di
          chiusura del bilancio dell'impresa madre superano i  limiti
          numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: 
                a) totale dello stato patrimoniale: 20000000EUR; 
                b) ricavi netti delle vendite  e  delle  prestazioni:
          40000000EUR; 
                c)  numero  medio  dei  dipendenti  occupati  durante
          l'esercizio: 250.". 
              - Si riporta il testo degli articoli 2497, 2545 septies
          e 2399 del codice civile: 
              "Art. 2497. Responsabilita' 
              Le societa' o gli enti che,  esercitando  attivita'  di
          direzione   e   coordinamento   di    societa',    agiscono
          nell'interesse  imprenditoriale   proprio   o   altrui   in
          violazione dei principi di corretta gestione  societaria  e
          imprenditoriale delle societa' medesime, sono  direttamente
          responsabili nei  confronti  dei  soci  di  queste  per  il
          pregiudizio arrecato alla redditivita' ed al  valore  della
          partecipazione sociale, nonche' nei confronti dei creditori
          sociali  per  la  lesione  cagionata   all'integrita'   del
          patrimonio della societa'. Non vi e' responsabilita' quando
          il  danno  risulta  mancante  alla   luce   del   risultato
          complessivo dell'attivita'  di  direzione  e  coordinamento
          ovvero  integralmente  eliminato   anche   a   seguito   di
          operazioni a cio' dirette. 
              Risponde in solido chi abbia comunque  preso  parte  al
          fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi ne
          abbia consapevolmente tratto beneficio. 
              Il socio ed il creditore sociale possono  agire  contro
          la societa' o l'ente che esercita l'attivita' di  direzione
          e coordinamento, solo se non sono stati  soddisfatti  dalla
          societa'   soggetta   alla   attivita'   di   direzione   e
          coordinamento. 
              Nel   caso   di   fallimento,    liquidazione    coatta
          amministrativa e amministrazione straordinaria di  societa'
          soggetta ad  altrui  direzione  e  coordinamento,  l'azione
          spettante ai creditori di questa e' esercitata dal curatore
          o   dal   commissario   liquidatore   o   dal   commissario
          straordinario." 
              "Art. 2545-septies. Gruppo cooperativo paritetico. 
              Il contratto  con  cui  piu'  cooperative  appartenenti
          anche  a  categorie  diverse  regolano,  anche   in   forma
          consortile,  la  direzione   e   il   coordinamento   delle
          rispettive imprese deve indicare: 
                1) la durata; 
                2) la cooperativa o le cooperative cui e'  attribuita
          direzione del gruppo, indicandone i relativi poteri; 
                3) l'eventuale partecipazione di altri enti  pubblici
          e privati; 
                4) i criteri e le condizioni di adesione e di recesso
          dal contratto; 
                5) i criteri di compensazione  e  l'equilibrio  nella
          distribuzione dei vantaggi derivanti dall'attivita' comune. 
              La cooperativa puo' recedere dal contratto senza che ad
          essa possano essere imposti oneri di  alcun  tipo  qualora,
          per effetto dell'adesione al gruppo,  le  condizioni  dello
          scambio risultino pregiudizievoli per i propri soci. 
              Le cooperative aderenti ad  un  gruppo  sono  tenute  a
          depositare in forma  scritta  l'accordo  di  partecipazione
          presso l'albo delle societa' cooperative." 
              "Art. 2399. Cause d'ineleggibilita' e di decadenza. 
              Non possono essere eletti alla carica di sindaco e,  se
          eletti, decadono dall'ufficio: 
                a) coloro che si trovano  nelle  condizioni  previste
          dall'articolo 2382; 
                b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto
          grado   degli   amministratori    della    societa',    gli
          amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il
          quarto grado degli amministratori delle societa' da  questa
          controllate, delle societa' che la controllano e di  quelle
          sottoposte a comune controllo; 
                c) coloro  che  sono  legati  alla  societa'  o  alle
          societa' da questa  controllate  o  alle  societa'  che  la
          controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da  un
          rapporto  di  lavoro  o  da  un  rapporto  continuativo  di
          consulenza o di prestazione d'opera retribuita,  ovvero  da
          altri rapporti di natura patrimoniale che ne  compromettano
          l'indipendenza. 
              La cancellazione o  la  sospensione  dal  registro  dei
          revisori legali e delle societa' di revisione legale  e  la
          perdita   dei   requisiti   previsti   dall'ultimo    comma
          dell'articolo 2397 sono causa di decadenza dall'ufficio  di
          sindaco. 
              Lo   statuto   puo'   prevedere    altre    cause    di
          ineleggibilita'   o    decadenza,    nonche'    cause    di
          incompatibilita' e limiti e criteri  per  il  cumulo  degli
          incarichi.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, lettera
          n-ter) e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 (Codice
          dell'amministrazione digitale): 
              "Art. 1. Definizioni 
              Commi da 0a) a n-bis) Omissis. 
              n-ter) domicilio  digitale:  un  indirizzo  elettronico
          eletto presso un servizio di posta elettronica  certificata
          o  un  servizio   elettronico   di   recapito   certificato
          qualificato, come definito dal  regolamento(UE)  23  luglio
          2014 n. 910 del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  in
          materia di identificazione elettronica e servizi  fiduciari
          per le transazioni elettroniche nel mercato interno  e  che
          abroga la direttiva  1999/93/CE,  di  seguito  "Regolamento
          eIDAS",valido  ai  fini  delle  comunicazioni  elettroniche
          aventi valore legale. 
              Commi da n-quater a ff) Omissis.". 
              - Il  decreto  del  Ministro  della  giustizia  del  24
          settembre  2014,  n.202,  reca:  "Regolamento   recante   i
          requisiti di iscrizione nel  registro  degli  organismi  di
          composizione della crisi da  sovraindebitamento,  ai  sensi
          dell'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012,  n.  3,  come
          modificata dal  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre
          2012, n. 221.".