Art. 2 
 
         Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente 
              della Repubblica 27 febbraio 2002, n. 65 
 
  1. All'articolo 3 del decreto del Presidente  della  Repubblica  27
febbraio 2002, n. 65, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis. Il Capo del Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei
ministri competente in materia di affari regionali o un suo  delegato
svolge le funzioni di Segretario del Comitato. In caso di  assenza  o
impedimento del Segretario e del delegato, il Comitato  individua  un
funzionario verbalizzante.  Al  Segretario  del  Comitato  o  al  suo
delegato spetta il solo rimborso delle spese di missione, i cui oneri
sono posti a carico del bilancio della Presidenza del  Consiglio  dei
ministri.». 
 
          Note all'art. 2: 
 
              - Si riporta di seguito il testo  vigente  dell'art.  3
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica 27  febbraio
          2002,  n.  65,  citato  nelle  note  alle  premesse,   come
          modificato dal presente regolamento: 
              «Art. 3.  -  1.  La  prima  riunione  del  Comitato  e'
          convocata dal Ministro per gli affari regionali. 
              2. In sede di prima  riunione  il  Comitato  elegge,  a
          maggioranza  dei  componenti,  il  Presidente,   al   quale
          competono le funzioni di convocare il  Comitato  stesso  in
          relazione a quanto  disposto  dal  successivo  art.  4,  di
          redigere l'ordine del giorno delle riunioni in  riferimento
          agli specifici interventi previsti dalla legge, nonche'  di
          attendere al normale funzionamento dell'organismo. 
              3. Nella stessa riunione di cui al comma 2 il  Comitato
          elegge, con identiche modalita', un  Vicepresidente  tra  i
          componenti di lingua diversa da quella del  Presidente.  Il
          Vicepresidente  sostituisce  il  Presidente  nei  casi   di
          assenza od impedimento. 
              3-bis. Il Capo del Dipartimento  della  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri  competente  in  materia  di  affari
          regionali  o  un  suo  delegato  svolge  le   funzioni   di
          Segretario del Comitato. In caso di assenza  o  impedimento
          del Segretario e del delegato,  il  Comitato  individua  un
          funzionario verbalizzante. Al Segretario del Comitato o  al
          suo  delegato  spetta  il  solo  rimborso  delle  spese  di
          missione, i cui oneri sono  posti  a  carico  del  bilancio
          della Presidenza del Consiglio dei ministri.».