Art. 2 Sistema telematico centrale della nautica da diporto «SISTE» 1. Presso il Dipartimento trasporti e' istituito, ai sensi dell'articolo 1, comma 217, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nel rispetto delle regole tecniche adottate sulla base dell'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE), che include: a) l'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN), contenente le informazioni di carattere tecnico e giuridico delle unita' da diporto; b) l'Ufficio di conservatoria centrale delle unita' da diporto (UCON); c) lo Sportello telematico del diportista (STED), presso il quale sono espletate, mediante collegamento telematico con il CED, le attivita' di cui all'articolo 5, comma 2.
Note all'art. 2: - Per il testo dell'art. 1, comma 217, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta l'art. 71 del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: «Art. 71 (Regole tecniche). - 1. L'AgID, previa consultazione pubblica da svolgersi entro il termine di trenta giorni, sentiti le amministrazioni competenti e il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, nonche' acquisito il parere della Conferenza unificata, adotta Linee guida contenenti le regole tecniche e di indirizzo per l'attuazione del presente Codice. Le Linee guida divengono efficaci dopo la loro pubblicazione nell'apposita area del sito Internet istituzionale dell'AgID e di essa ne e' data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le Linee guida sono aggiornate o modificate con la procedura di cui al primo periodo. 1-bis. 1-ter. Le regole tecniche di cui al presente codice sono dettate in conformita' ai requisiti tecnici di accessibilita' di cui all'art. 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, alle discipline risultanti dal processo di standardizzazione tecnologica a livello internazionale ed alle normative dell'Unione europea. 2.».