Art. 2 
 
              Sistema telematico centrale della nautica 
                         da diporto «SISTE» 
 
  1.  Presso  il  Dipartimento  trasporti  e'  istituito,  ai   sensi
dell'articolo 1, comma 217, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nel
rispetto delle regole tecniche adottate sulla base  dell'articolo  71
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  il  Sistema  telematico
centrale della nautica da diporto (SISTE), che include: 
    a) l'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN),
contenente le informazioni di carattere  tecnico  e  giuridico  delle
unita' da diporto; 
    b) l'Ufficio di conservatoria centrale delle  unita'  da  diporto
(UCON); 
    c) lo Sportello telematico del diportista (STED), presso il quale
sono espletate, mediante  collegamento  telematico  con  il  CED,  le
attivita' di cui all'articolo 5, comma 2. 
 
          Note all'art. 2: 
 
              - Per il testo dell'art. 1, comma 217, della  legge  24
          dicembre 2012, n. 228, si veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta l'art. 71 del citato decreto legislativo 7
          marzo 2005, n. 82: 
              «Art.  71  (Regole  tecniche).  -  1.  L'AgID,   previa
          consultazione pubblica da svolgersi  entro  il  termine  di
          trenta giorni, sentiti le amministrazioni competenti  e  il
          Garante per la protezione dei dati personali nelle  materie
          di competenza, nonche' acquisito il parere della Conferenza
          unificata, adotta Linee guida contenenti le regole tecniche
          e di indirizzo per l'attuazione  del  presente  Codice.  Le
          Linee guida divengono efficaci dopo la  loro  pubblicazione
          nell'apposita  area   del   sito   Internet   istituzionale
          dell'AgID e di essa  ne  e'  data  notizia  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana. Le  Linee  guida  sono
          aggiornate o modificate con la procedura di  cui  al  primo
          periodo. 
              1-bis. 
              1-ter. Le regole tecniche di  cui  al  presente  codice
          sono  dettate  in  conformita'  ai  requisiti  tecnici   di
          accessibilita' di cui all'art. 11  della  legge  9  gennaio
          2004, n. 4, alle  discipline  risultanti  dal  processo  di
          standardizzazione tecnologica a livello  internazionale  ed
          alle normative dell'Unione europea. 
              2.».