Art. 2 
 
                  Modifiche al decreto legislativo 
                        9 aprile 2008, n. 81 
 
  1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 74: 
      1) al comma 1, le parole: «Si intende»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Ai fini del presente decreto si intende», ed e'  aggiunto,
in fine,  il  seguente  periodo:  «Si  tiene  conto,  inoltre,  delle
finalita', del campo di applicazione e delle definizioni di cui  agli
articoli 1, 2 e 3, paragrafo 1, numero 1), del  regolamento  (UE)  n.
2016/425.»; 
      2)  al  comma  2,  le  parole:  «Non  costituiscono  DPI»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «Ai  fini  del  presente  decreto   non
costituiscono DPI»; 
    b) all'articolo 76: 
      1) al comma 1, le parole: «di  cui  al  decreto  legislativo  4
dicembre 1992, n. 475, e successive  modificazioni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «di cui al regolamento (UE) n. 2016/425»; 
      2) al comma 2, le parole: «I  DPI  di  cui  al  comma  1»  sono
sostituite dalle seguenti: «Ai fini del presente decreto i DPI di cui
al comma 1». 
 
          Note all'art. 2: 
 
              - Il testo dell'articolo 74 del decreto  legislativo  9
          aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della  legge
          3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute  e
          della sicurezza nei luoghi  di  lavoro),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 30  aprile  2008,  n.  101,  S.O.,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 74. (Definizioni). -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto  si   intende   per   dispositivo   di   protezione
          individuale,  di  seguito   denominato   «DPI»,   qualsiasi
          attrezzatura destinata ad essere  indossata  e  tenuta  dal
          lavoratore allo scopo di  proteggerlo  contro  uno  o  piu'
          rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute
          durante il lavoro, nonche' ogni  complemento  o  accessorio
          destinato a tale scopo.  Si  tiene  conto,  inoltre,  delle
          finalita', del campo di applicazione e delle definizioni di
          cui agli articoli 1, 2 e 3, paragrafo  1,  numero  1),  del
          regolamento (UE) n. 2016/425. 
              2. Ai fini del presente decreto non costituiscono DPI: 
                a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non
          specificamente destinati a proteggere  la  sicurezza  e  la
          salute del lavoratore; 
                b) le attrezzature  dei  servizi  di  soccorso  e  di
          salvataggio; 
                c) le attrezzature di  protezione  individuale  delle
          forze armate, delle forze di polizia e  del  personale  del
          servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico; 
                d) le attrezzature di protezione individuale  proprie
          dei mezzi di trasporto; 
                e) i materiali  sportivi  quando  utilizzati  a  fini
          specificamente sportivi e non per attivita' lavorative; 
                f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione; 
                g)  gli  apparecchi  portatili  per   individuare   e
          segnalare rischi e fattori nocivi.». 
              -  Il  testo  dell'articolo  76  del   citato   decreto
          legislativo 9 aprile  2008,  n.  81,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 76. (Requisiti dei DPI). - 1. I DPI devono essere
          conformi alle norme di cui al regolamento (UE) n. 2016/425,
          e sue successive modificazioni. 
              2. Ai fini del presente decreto i DPI di cui al comma 1
          devono inoltre: 
                a) essere adeguati  ai  rischi  da  prevenire,  senza
          comportare di per se' un rischio maggiore; 
                b) essere  adeguati  alle  condizioni  esistenti  sul
          luogo di lavoro; 
                c) tenere  conto  delle  esigenze  ergonomiche  o  di
          salute del lavoratore; 
                d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo  le
          sue necessita'. 
              3. In caso di  rischi  multipli  che  richiedono  l'uso
          simultaneo di piu'  DPI,  questi  devono  essere  tra  loro
          compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo,
          la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi
          corrispondenti.