Art. 2 
 
            Modifiche alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083 
 
  1. Alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 1: 
      1) al primo comma, le parole «gli apparecchi,» sono soppresse; 
      2) dopo il primo comma e' aggiunto il seguente: 
    «Per  la  salvaguardia  della  sicurezza  degli  apparecchi   che
bruciano carburanti gassosi e dei relativi accessori si applicano  le
disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, del 9 marzo 2016, secondo l'ambito di applicazione e
le definizioni di cui agli articoli 1 e 2  del  medesimo  regolamento
europeo.»; 
    b) all'articolo 3: 
      1) al primo comma, le parole «gli apparecchi,» sono soppresse; 
      2) al secondo comma, le parole «con decreto  del  Ministro  per
l'industria, il commercio  e  l'artigianato»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «con decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministro dell'interno»; 
      3) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti: 
    «Ai medesimi fini di cui al primo comma si considerano effettuati
secondo  le  regole  della  buona  tecnica  anche  i  materiali,   le
installazioni  e  gli  impianti  realizzati   in   conformita'   alle
specifiche tecniche di una organizzazione di normazione europea o  di
un  organismo  di  normazione  di  uno  degli  altri   Stati   membri
dell'Unione europea o degli Stati che  sono  parti  contraenti  degli
accordi sullo spazio economico europeo. 
  Le disposizioni di cui al primo,  secondo  e  terzo  comma  trovano
applicazione in assenza di diverse disposizioni cogenti  o  di  norme
armonizzate pertinenti ed applicabili. 
  Per gli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e per i relativi
accessori si applicano i requisiti essenziali  e  la  presunzione  di
conformita'  di  cui  agli  articoli   5   e   13   del   regolamento
(UE) 2016/426. 
  Con i regolamenti di cui all'articolo 7, comma 4,  della  legge  25
ottobre 2017, n. 163, sono aggiornate  le  residue  disposizioni  del
decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n.  661,  e
adottate  ulteriori  disposizioni  di  adeguamento  della   normativa
nazionale regolamentare vigente, nelle  materie  non  riservate  alla
legge, alle disposizioni  del  regolamento  (UE) 2016/426,  alle  sue
eventuali successive modifiche,  nonche'  agli  atti  delegati  e  di
esecuzione del medesimo regolamento europeo.»; 
    c) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 4 (Vigilanza). - 1. La vigilanza  generale  sull'applicazione
della  presente  legge  e'  demandata  al  Ministero  dello  sviluppo
economico, che ha facolta' di disporre  accertamenti  direttamente  o
avvalendosi,  mediante  convenzioni,  di  amministrazioni,  enti   ed
istituti pubblici ovvero di organismi  e  laboratori  accreditati  in
conformita' al regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  9  luglio  2008,  che  pone  norme  in  materia   di
accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per  quanto  riguarda  la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/93. 
  2. Per gli apparecchi che  bruciano  carburanti  gassosi  e  per  i
relativi accessori, le funzioni di autorita' di vigilanza del mercato
di cui al capo V del  regolamento  (UE) 2016/426,  per  il  controllo
degli apparecchi ed accessori che  entrano  nel  mercato  dell'Unione
europea, sono svolte dal Ministero dello  sviluppo  economico  e  dal
Ministero dell'interno,  coordinando  i  propri  servizi  nell'ambito
delle specifiche competenze ed  avvalendosi,  rispettivamente,  delle
Camere di commercio e degli uffici  periferici  competenti,  nonche',
per gli accertamenti di carattere  tecnico,  anche  di  altri  uffici
tecnici dello Stato ovvero di organismi e laboratori  accreditati  in
conformita' al regolamento (CE) 765/2008. 
  3. Ai medesimi fini di cui al comma 2,  le  funzioni  di  controllo
alle frontiere esterne sono svolte dall'Agenzia delle  dogane  e  dei
monopoli conformemente agli articoli 27,  28  e  29  del  regolamento
(CE) 765/2008. 
  4. I funzionari del Ministero  dello  sviluppo  economico,  nonche'
delle amministrazioni e degli enti, istituti, organismi e  laboratori
di cui ai commi 1, 2 e 3, nell'esercizio delle  loro  funzioni,  sono
ufficiali di polizia giudiziaria. Gli accertamenti da essi svolti  ed
i relativi prelievi di campioni, prove ed  analisi,  sono  effettuati
secondo procedure che garantiscono il diritto al contraddittorio e la
possibilita' di revisione. 
  5. Qualora gli organi di vigilanza competenti ai  fini  di  cui  al
comma  2,  nell'espletamento  delle  loro  funzioni  ispettive  e  di
controllo, rilevano che un apparecchio che brucia carburanti  gassosi
o un accessorio di tale apparecchio  e'  in  tutto  o  in  parte  non
rispondente  a  uno  o  piu'  requisiti  essenziali,   ne   informano
immediatamente il Ministero dello sviluppo economico ed il  Ministero
dell'interno.»; 
    d) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 5  (Sanzioni).  -  1.  Il  fabbricante,  l'importatore  o  il
distributore che  immette  sul  mercato  un  apparecchio  che  brucia
carburanti gassosi o un accessorio di tale apparecchio, non  conforme
ai requisiti essenziali  di  sicurezza  di  cui  all'allegato  I  del
regolamento (UE) 2016/426, e' punito con la  sanzione  amministrativa
pecuniaria da diecimila euro a quarantacinquemila euro. 
  2. Il fabbricante, l'importatore o il mandatario, quest'ultimo  nei
limiti di cui  all'articolo  8  del  regolamento  (UE) 2016/426,  che
immette sul mercato un apparecchio che brucia carburanti gassosi o un
accessorio di tale apparecchio con una o piu' non conformita' formali
di cui all'articolo 40 del regolamento (UE) 2016/426, fermo  restando
l'obbligo di porre fine a tale stato di non  conformita',  ovvero  in
violazione  delle  prescrizioni  di  cui  ai  paragrafi  da  2  a   9
dell'articolo  7  e  ai  medesimi  paragrafi  dell'articolo   9   del
regolamento (UE) 2016/426, e' punito con la  sanzione  amministrativa
pecuniaria da cinquemila euro a trentamila euro. 
  3.  Il  distributore  che  mette  a  disposizione  sul  mercato  un
apparecchio che brucia carburanti gassosi o  un  accessorio  di  tale
apparecchio  in  violazione  degli  obblighi  posti  a   suo   carico
dall'articolo 10 del  regolamento  (UE) 2016/426  e'  punito  con  la
sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  duemilacinquecento  euro  a
quindicimila euro. 
  4. L'operatore economico che  non  osserva  i  provvedimenti  delle
autorita' competenti,  ai  sensi  dell'articolo  37  del  regolamento
(UE) 2016/426, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
ventimila euro a cinquantamila euro. 
  5. Il  distributore  e'  ritenuto  un  fabbricante,  soggetto  agli
obblighi dei  costruttori  di  cui  all'articolo  7  del  regolamento
(UE) 2016/426, se immette sul mercato un apparecchio o un  accessorio
con il proprio nome o marchio commerciale, o modifica un  apparecchio
o un accessorio gia' immesso sul mercato, in modo che la  conformita'
ai requisiti del regolamento risulti modificata. 
  6. Chiunque  non  osserva  le  disposizioni  della  presente  legge
diverse da quelle di cui ai commi da 1 a 5 del presente  articolo  e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1. 
  7. Per tutte le violazioni  amministrative  previste  dal  presente
articolo, il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24  novembre
1981, n. 689, e' presentato alla Camera di commercio  competente  per
territorio.». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Il testo dell'articolo 1 della legge 6 dicembre 1971,
          n. 1083, citata nelle note alle premesse,  come  modificato
          dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 1. Tutti i  materiali,  le  installazioni  e  gli
          impianti alimentati con gas combustibile per uso  domestico
          ed usi similari devono essere realizzati secondo le  regole
          specifiche della buona tecnica, per la  salvaguardia  della
          sicurezza. 
              - Per la salvaguardia della sicurezza degli  apparecchi
          che bruciano carburanti gassosi e dei relativi accessori si
          applicano le disposizioni del regolamento (UE) n.  2016/426
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9  marzo  2016,
          secondo l'ambito di applicazione e le  definizioni  di  cui
          agli articoli 1 e 2 del medesimo regolamento europeo.». 
              - Il testo dell'articolo 3 della legge 6 dicembre 1971,
          n. 1083, citata nelle note alle premesse,  come  modificato
          dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 3. I materiali, le installazioni e  gli  impianti
          alimentati  con  gas  combustibile  per  uso  domestico   e
          l'odorizzazione del gas, di  cui  ai  precedenti  articoli,
          realizzati secondo le norme  specifiche  per  la  sicurezza
          pubblicate dall'Ente nazionale  di  unificazione  (UNI)  in
          tabelle  con  la  denominazione  UNI-CIG,  si   considerano
          effettuati secondo le regole della  buona  tecnica  per  la
          sicurezza. 
              - Le predette norme  sono  approvate  con  decreto  del
          Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'interno. 
              Ai medesimi fini di cui al primo comma  si  considerano
          effettuati secondo le regole della buona  tecnica  anche  i
          materiali, le installazioni e gli  impianti  realizzati  in
          conformita' alle specifiche tecniche di una  organizzazione
          di normazione europea o di un organismo  di  normazione  di
          uno degli altri Stati membri dell'Unione  europea  o  degli
          Stati che sono parti contraenti degli accordi sullo  spazio
          economico europeo. 
              Le disposizioni di cui al primo, secondo e terzo  comma
          trovano applicazione in  assenza  di  diverse  disposizioni
          cogenti o di norme armonizzate pertinenti ed applicabili. 
              Per gli apparecchi che bruciano  carburanti  gassosi  e
          per  i  relativi  accessori  si   applicano   i   requisiti
          essenziali e la presunzione  di  conformita'  di  cui  agli
          articoli 5 e 13 del regolamento (UE) 2016/426. 
              Con i regolamenti di cui all'articolo 7, comma 4, della
          legge 25 ottobre 2017, n. 163, sono aggiornate  le  residue
          disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15
          novembre 1996, n. 661, e adottate ulteriori disposizioni di
          adeguamento   della   normativa   nazionale   regolamentare
          vigente, nelle  materie  non  riservate  alla  legge,  alle
          disposizioni  del  regolamento  (UE)  2016/426,  alle   sue
          eventuali successive modifiche, nonche' agli atti  delegati
          e di esecuzione del medesimo regolamento europeo.».