Art. 2 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. La presente sezione reca la disciplina  transitoria  applicabile
in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea in assenza  di
accordo. 
  2. Nella presente sezione l'espressione: 
    a) 'banche del Regno Unito' indica le banche aventi  sede  legale
nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord; 
    b) 'imprese di investimento del Regno Unito' indica le imprese di
investimento aventi sede legale nel Regno Unito di  Gran  Bretagna  e
Irlanda del Nord; 
    c) 'imprese di assicurazione del Regno Unito' indica  le  imprese
di assicurazione aventi sede legale nel Regno Unito di Gran  Bretagna
e Irlanda del Nord; 
    d) 'intermediario assicurativo,  anche  a  titolo  accessorio,  e
riassicurativo  del  Regno  Unito'  indica  qualsiasi   intermediario
assicurativo, anche a titolo accessorio, o riassicurativo residente o
avente sede legale nel Regno Unito di Gran  Bretagna  e  Irlanda  del
Nord; 
    e) 'istituti di pagamento del Regno Unito' indica gli istituti di
pagamento aventi sede legale nel  Regno  Unito  di  Gran  Bretagna  e
Irlanda del Nord; 
    f) 'istituti di moneta elettronica del Regno  Unito'  indica  gli
istituti di moneta elettronica aventi sede legale nel Regno Unito  di
Gran Bretagna e Irlanda del Nord; 
    g) 'gestori di  fondi  del  Regno  Unito'  indica  i  gestori  di
Organismi di investimento collettivo  del  risparmio  (OICR),  aventi
sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord; 
    h) 'OICR del Regno Unito' indica gli OICR domiciliati  nel  Regno
Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord; 
    i) 'gestori di una sede di negoziazione del Regno Unito' indica i
gestori di una sede di negoziazione  aventi  sede  legale  nel  Regno
Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord; 
    l) 'data di recesso' indica la data a decorrere dalla quale avra'
effetto il recesso del Regno Unito di Gran  Bretagna  e  Irlanda  del
Nord  dall'Unione  europea  in  assenza  di  un  accordo   ai   sensi
dell'articolo 50 del Trattato sull'Unione europea; 
    m) 'periodo transitorio' indica il periodo tra la data di recesso
e il termine del diciottesimo mese successivo; 
    n)  'autorita'  competenti'  indica  le  autorita'  nazionali  di
settore, tenuto conto  delle  competenze  attribuite  a  legislazione
vigente; 
    o) 'Testo unico bancario' (TUB) indica il decreto  legislativo  1
settembre 1993, n. 385; 
    p) 'Testo unico della finanza'(TUF) indica il decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58; 
    q) 'Codice delle assicurazioni private' (CAP) indica  il  decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209. 
  3. Se non diversamente disposto nel presente decreto, si  applicano
le definizioni previste dall'articolo 1  del  Testo  unico  bancario,
dall'articolo 1 del Testo unico della finanza e dall'articolo  1  del
Codice delle assicurazioni private.