Art. 2 
 
Dipartimento  delle  politiche  europee  e  internazionali  e   dello
                           sviluppo rurale 
 
  1. Il Dipartimento per il coordinamento delle politiche  europee  e
internazionali e dello sviluppo rurale  esercita  le  competenze  del
Ministero in materia di politiche di mercato nel settore  agricolo  e
agroalimentare, cura i rapporti con l'Unione europea  nella  fase  di
formazione e di attuazione della normativa comunitaria del Consiglio,
del Parlamento e della Commissione. 
  2. Il Dipartimento cura, nelle materie di spettanza del Ministero e
fatte salve le specifiche competenze attribuite al  Dipartimento  del
turismo, le relazioni con l'Unione europea e internazionali, anche in
sede   bilaterale   e   multilaterale,   ivi   compresi   i    lavori
dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), dell'Organizzazione
per   la   cooperazione   e   lo   sviluppo   economico   (OCSE)    e
dell'Organizzazione  delle  Nazioni  Unite  per  l'agricoltura  e  le
risorse alimentari (FAO) in raccordo con il  Ministero  degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale ed esercita le  competenze
in materia di: sviluppo del mondo rurale, delle imprese  del  sistema
agricolo  ed  agroalimentare;  investimenti  irrigui   di   rilevanza
nazionale; politiche strutturali e  di  sviluppo  rurale  dell'Unione
europea e nazionali; tutela  dei  patrimoni  genetici  e  regolazione
delle sementi; tutela e valorizzazione della biodiversita' vegetale e
animale ai fini del miglioramento della produzione agricola; gestione
del Fondo di solidarieta' nazionale di cui al decreto legislativo  29
marzo 2004, n.  102,  e  successive  modificazioni,  a  sostegno  dei
redditi delle imprese agricole e  zootecniche  colpite  da  calamita'
naturali, eventi climatici avversi, fitopatie, epizoozie  e  attacchi
parassitari; gestione  del  servizio  fitosanitario  centrale,  quale
autorita' unica  di  coordinamento  e  di  contatto  per  le  materie
disciplinate dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214. 
  3. Il  Dipartimento  svolge  le  funzioni  di  coordinamento  della
programmazione relativa ai fondi  destinati  al  finanziamento  della
politica agricola comune, di cui all'articolo 3 del regolamento  (UE)
n. 1306 del 2013 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  17
dicembre 2013. 
  4.  Il  Dipartimento  e'  articolato  in  due  uffici  di   livello
dirigenziale generale,  con  le  denominazioni  e  le  competenze  di
seguito indicate: 
    a)  Direzione   generale   delle   politiche   internazionali   e
dell'Unione  europea:  trattazione,  cura  e   rappresentanza   degli
interessi agricoli ed agroalimentari in sede dell'Unione europea  per
gli aspetti di  mercato  e  i  sostegni  diretti;  partecipazione  ai
processi di elaborazione della posizione comune e di formazione della
politica agricola comune, di seguito denominata PAC, e di definizione
dei  regolamenti,  delle  direttive  e  delle  decisioni  dell'Unione
europea   connessi   con   tale   politica;   predisposizione   delle
disposizioni nazionali e degli altri  atti  necessari  ad  assicurare
l'applicazione della regolamentazione dell'Unione europea in  materia
di organizzazioni di mercato agricolo e agroalimentare e di  sostegni
diretti;  analisi,  monitoraggio  e  valutazione   sullo   stato   di
attuazione   della   PAC,   compreso   l'andamento    della    spesa;
rappresentanza    dell'amministrazione    nel    Comitato    speciale
agricoltura, nei comitati e nei gruppi di lavoro dell'Unione  europea
per la elaborazione della normativa dell'Unione europea  di  settore;
rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e con gli altri Stati
membri, nonche' con i Paesi terzi  per  le  tematiche  connesse  agli
aspetti di mercato e ai  sostegni  diretti  della  politica  agricola
comune; coordinamento dell'attivita' svolta, in materia  di  mercati,
dalle regioni, dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura  (AGEA),
dagli Organismi  pagatori  e  dalle  altre  amministrazioni  deputate
all'applicazione  della  regolamentazione  dell'Unione   europea   ed
esecuzione degli obblighi dell'Unione europea riferibili  al  livello
statale;  adempimenti   relativi   all'attuazione   della   normativa
dell'Unione europea concernente il Fondo europeo agricolo di garanzia
(FEAGA);  riconoscimento  degli  organismi  pagatori  previsti  dalla
normativa dell'Unione europea  e  supervisione  della  attivita'  dei
medesimi;  trattazione  delle  tematiche  relative  ai  processi   di
allargamento  dell'Unione   europea   e   agli   accordi   bilaterali
dell'Unione con i Paesi terzi; rappresentanza degli interessi e delle
posizioni  nazionali  negli  organismi  internazionali  multilaterali
quali   l'Organizzazione   mondiale    del    commercio    (OMC)    e
l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico  (OCSE);
contingenti  ed  ostacoli  tecnici  e   tariffari   in   materia   di
importazione ed esportazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari;
funzioni connesse con  l'applicazione  degli  accordi  internazionali
concernenti i mercati e gli aiuti.  Attivita'  concernenti  il  Codex
alimentarius di cui alla risoluzione della Commissione mista  FAO-OMS
del 3 luglio 1963, gestione degli accordi internazionali  in  materia
di risorse biologiche; Accordi con Paesi terzi; misure connesse  alla
politica dei mercati. La Direzione generale si articola in  6  uffici
dirigenziali non generali. 
    b) Direzione generale dello sviluppo rurale: trattazione, cura  e
rappresentanza degli interessi agricoli ed agroalimentari in  materia
di sviluppo rurale;  elaborazione  e  coordinamento  delle  linee  di
politica di sviluppo  rurale,  in  coerenza  con  quelle  dell'Unione
europea;   politiche   e   strumenti   in   materia   di    politiche
imprenditoriali dei soggetti giuridici in agricoltura,  ivi  comprese
quelle giovanili e  di  ricambio  generazionale,  e  delle  strutture
aziendali  agricole;  contratti  agrari,  ricomposizione   fondiaria;
coordinamento delle politiche in favore  dell'imprenditoria  agricola
giovanile  e   femminile;   analisi   dei   profili   relativi   alla
pluriattivita', in raccordo con il Dipartimento del  turismo;  grandi
reti  infrastrutturali  di  irrigazione   dichiarate   di   rilevanza
nazionale; programmi nazionali e comunitari di investimenti irrigui e
di bonifica, investimenti conseguenti a piani  di  riparto  di  fondi
nazionali  nel  settore  irriguo  e  della  bonifica;  attivita'   di
competenza relative alle materie trasferite dal decreto legislativo 3
aprile 1993, n. 96, e dal  decreto-legge  8  febbraio  1995,  n.  32,
convertito  dalla  legge  7  aprile  1995,  n.  104;   gestione   dei
procedimenti riguardanti il  credito  agrario  e  la  meccanizzazione
agricola; gestione degli interventi a favore delle  imprese  agricole
colpite da eccezionali avversita' atmosferiche o da crisi di mercato;
problematiche in materia di aiuti di Stato;  programmi  nazionali  di
ricerca;  indirizzo  e  monitoraggio  degli  istituti  e   laboratori
operanti  nell'ambito  della  ricerca  agricola   e   agroalimentare;
innovazione e  trasferimento  tecnologico  in  agricoltura;  studi  e
ricerche  volti  al  miglioramento   dell'alimentazione;   disciplina
generale e coordinamento in materia di  impiego  delle  biotecnologie
innovative nel settore  agroalimentare;  salvaguardia  e  tutela  dei
patrimoni genetici delle specie animali e vegetali; regolazione delle
sementi, materiale di propagazione, registri di varieta'  vegetali  e
libri genealogici e  registri  anagrafici  del  bestiame  e  relativi
controlli funzionali; adempimenti connessi alla gestione del Fondo di
solidarieta' nazionale di cui al decreto legislativo 29  marzo  2004,
n. 102, e successive modificazioni,  a  sostegno  dei  redditi  delle
imprese agricole e zootecniche colpite da calamita' naturali,  eventi
climatici  avversi,  fitopatie,  epizoozie  e  attacchi  parassitari;
attivazione  delle  misure  di  aiuto  per  la  ripresa  economica  e
produttiva delle imprese agricole danneggiate  e  per  il  ripristino
delle strutture fondiarie connesse all'attivita'  agricola;  gestione
delle misure  di  aiuto  per  incentivare  la  stipula  di  contratti
assicurativi agevolati, per la copertura dei rischi  climatici  sulle
coltivazioni e le strutture aziendali,  i  rischi  parassitari  sulle
produzioni vegetali, le malattie epizootiche e lo  smaltimento  delle
carcasse  negli  allevamenti  zootecnici;   gestione   del   servizio
fitosanitario centrale, quale autorita' unica di coordinamento  e  di
contatto per le  materie  disciplinate  dal  decreto  legislativo  19
agosto 2005, n. 214; coordinamento servizi fitosanitari regionali  ai
sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo  19  agosto  2005,  n.
214;  adempimenti  connessi   al   settore   dei   fitofarmaci,   dei
fertilizzanti, al materiale di propagazione e ai registri di varieta'
di specie frutticole e di vite; adempimenti  connessi  all'attuazione
della normativa comunitaria sull'uso sostenibile dei fitofarmaci e al
coordinamento  delle  politiche  agro   ambientali,   attraverso   la
definizione   dei   requisiti   e   delle    norme    tecniche    che
contraddistinguono le misure agro  ambientali,  ivi  compresi  quelli
relativi alla produzione integrata, ai sensi dell'articolo  2,  comma
6, della legge 3 febbraio 2011,  n.  4,  ai  fini  della  valutazione
economica delle misure stesse,  in  relazione  ai  costi  aggiuntivi,
secondo l'articolo 27 del regolamento (CE) n.  1974  del  2006  della
Commissione,  del  15  dicembre   2006,   recante   disposizioni   di
applicazione del regolamento (CE) n. 1698 del 2005 del Consiglio  sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale (FEASR). La Direzione generale si  articola  in  7
uffici dirigenziali non generali. 
 
          Note all'art. 2: 
 
              - Il decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102,  recante
          interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole,  a
          norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della  legge  7
          marzo 2003, n. 38, e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          23 aprile 2004, n. 95. 
              - Il  decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  214,
          recante attuazione della direttiva  2002/89/CE  concernente
          le  misure  di  protezione  contro  l'introduzione   e   la
          diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai  vegetali
          o  ai  prodotti  vegetali  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 24 ottobre 2005, n. 248, supplemento ordinario. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3  del  Regolamento
          (CE)  17  dicembre  2013,  n.  1306/2013,  Regolamento  del
          Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla
          gestione e sul monitoraggio della politica agricola  comune
          e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE)  n.  352/78,
          (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE)  n.
          1290/2005 e (CE) n.  485/2008,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione europea 20 dicembre 2013, n. L 347: 
              «Art.  3.  (Fondi  per  il  finanziamento  delle  spese
          agricole)  1.  Per  conseguire  gli  obiettivi  della   PAC
          stabiliti dal TFUE,  si  provvede  al  finanziamento  delle
          varie misure contemplate  da  tale  politica,  comprese  le
          misure di sviluppo rurale, attraverso: 
                a) il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA); 
                b) il Fondo europeo agricolo per lo  sviluppo  rurale
          (FEASR). 
              2. Il  FEAGA  e  il  FEASR  ("Fondi")  sono  parti  del
          bilancio    generale    dell'Unione    europea    (bilancio
          dell'Unione).». 
              - Il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96,  recante
          trasferimento delle competenze dei  soppressi  Dipartimento
          per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno  e  Agenzia
          per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno,  a  norma
          dell'art.  3  della  L.  19  dicembre  1992,  n.  488,   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 1993, n. 79. 
              - Il decreto legge 8  febbraio  1995,  n.  32,  recante
          disposizioni urgenti per accelerare  la  concessione  delle
          agevolazioni alle attivita' gestite dalla soppressa Agenzia
          per la promozione dello sviluppo del  Mezzogiorno,  per  la
          sistemazione del relativo personale,  nonche'  per  l'avvio
          dell'intervento   ordinario   nelle   aree   depresse   del
          territorio  nazionale,   e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 9 febbraio 1995, n. 33, convertito  con  legge  7
          aprile 1995, n. 104, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10
          aprile 1995, n. 84. 
              - Il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante
          iInterventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a
          norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della  legge  7
          marzo 2003, n. 38, e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          23 aprile 2004, n. 95 . 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  49  del  decreto
          legislativo 19 agosto  2005,  n.  214,  recante  attuazione
          della  direttiva  2002/89/CE  concernente  le   misure   di
          protezione contro  l'introduzione  e  la  diffusione  nella
          Comunita' di organismi nocivi ai  vegetali  o  ai  prodotti
          vegetali, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  24  ottobre
          2005, n. 248, supplemento ordinario: 
              «Art.  49.  (Servizio  fitosanitario  centrale)  1.  Il
          Servizio fitosanitario centrale, opera presso il  Ministero
          delle  politiche  agricole  e   forestali   e   rappresenta
          l'autorita' unica di coordinamento e  di  contatto  per  le
          materie disciplinate dal presente decreto. 
              2. Al Servizio fitosanitario centrale compete: 
                a) la cura dei rapporti con i competenti uffici della
          Commissione   dell'Unione   europea,   con   il    Comitato
          fitosanitario  permanente  di  cui  all'articolo  18  della
          direttiva  2000/29/CE,   con   i   corrispondenti   Servizi
          fitosanitari dei Paesi membri, con le Organizzazioni per la
          protezione  dei  vegetali  degli  altri  Paesi  e  con   le
          Organizzazioni   internazionali   operanti   nel    settore
          fitosanitario; 
                b) l'indicazione di esperti che possono rappresentare
          l'Italia  presso  i  Comitati  ed  i   gruppi   di   lavoro
          riguardanti materie fitosanitarie istituiti dalla U.E. o da
          Organizzazioni internazionali, previo parere  del  Comitato
          di cui all'articolo 52; 
                c) la determinazione degli standard tecnici  e  delle
          procedure  di  controllo,  anche  in   applicazione   degli
          standard prodotti  dall'European  and  Mediterranean  Plant
          Protection Organization (EPPO),  cui  debbono  attenersi  i
          Servizi fitosanitari regionali, previo parere del  Comitato
          di cui all'articolo 52; 
                c-bis)  la  definizione  del  Piano   nazionale   dei
          controlli fitosanitari, cui  debbono  attenersi  i  Servizi
          fitosanitari regionali, previo parere del Comitato  di  cui
          all'articolo 52; 
                d)    la    determinazione    dei    requisiti     di
          professionalita'   e   della   dotazione    minima    delle
          attrezzature occorrenti, in funzione del tipo di  attivita'
          e per ogni categoria di richiedente l'autorizzazione di cui
          all'articolo  19,  previo  parere  del  Comitato   di   cui
          all'articolo 52; 
                e) il coordinamento, l'armonizzazione e la  vigilanza
          sull'applicazione  del  presente  decreto  nel   territorio
          nazionale; 
                f) la predisposizione dei provvedimenti relativi agli
          interventi obbligatori di cui  al  presente  decreto  e  la
          effettuazione  di  controlli  nell'esercizio   del   potere
          sostitutivo conseguenti ad inadempienze; 
                g)  la  tenuta  dei  registri   nazionali   derivanti
          dall'applicazione del presente  decreto  e  la  definizione
          delle modalita' di trasmissione dei relativi dati da  parte
          dei Servizi fitosanitari regionali; 
                h)  la  redazione  delle  bozze   dei   provvedimenti
          relativi al recepimento di  norme  comunitarie  in  materia
          fitosanitaria,  previo   parere   del   Comitato   di   cui
          all'articolo 52; 
                i)  la  determinazione  delle   linee   generali   di
          salvaguardia   fitosanitaria   nazionale,    compresa    la
          formulazione di programmi di emergenza e la predisposizione
          di provvedimenti di lotta  fitosanitaria  obbligatoria,  su
          proposta del Comitato di cui all'articolo 52; 
                i-bis) la determinazione di linee  generali  e  buone
          pratiche in materia fitosanitaria  per  l'attuazione  delle
          misure  relative  all'utilizzo  sostenibile  dei   prodotti
          fitosanitari; 
                l) la raccolta di dati relativi alla presenza ed alla
          diffusione sul territorio nazionale di organismi nocivi  ai
          vegetali e ai prodotti vegetali, la predisposizione di  una
          relazione annuale e la relativa divulgazione; 
                m) la raccolta  e  la  divulgazione  delle  normative
          fitosanitarie dei Paesi terzi  nonche'  delle  informazioni
          tecniche  provenienti  da  organizzazioni  comunitarie   ed
          internazionali; 
                n) la definizione delle caratteristiche delle tessere
          di  riconoscimento  degli  Ispettori,  previo  parere   del
          Comitato di cui all'articolo 52; 
                o) le comunicazioni ufficiali alla FAO,  all'European
          and Mediterranean  Plant  Protection  Organization  (EPPO),
          alla Commissione e agli altri Stati membri,  relative  allo
          status degli organismi nocivi da quarantena  o  di  recente
          introduzione,    come    previsto     dalla     Convenzione
          internazionale per la protezione dei vegetali. 
              3. Qualora il Comitato di cui all'articolo  52  ritenga
          che un Servizio fitosanitario  regionale  non  applichi  le
          norme di profilassi internazionale  previste  dal  presente
          decreto  e  cio'   comporti   gravi   rischi   fitosanitari
          all'economia agricola nazionale il  Servizio  fitosanitario
          centrale: 
                a)    provvede     a     richiamare     ufficialmente
          l'Amministrazione competente al rispetto  della  normativa,
          fissando un termine per l'adeguamento alla stessa; 
                b) nel caso alla scadenza dei  termini  stabiliti  si
          riscontri il  protrarsi  dell'inadempienza  predispone  gli
          atti per l'attuazione del potere sostitutivo, che  verranno
          adottati dal Ministro delle politiche agricole e  forestali
          con proprio decreto.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  2  comma  6  della
          legge 3  febbraio  2011,  n.  4,  recante  disposizioni  in
          materia  di  etichettatura  e  di  qualita'  dei   prodotti
          alimentari, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 febbraio
          2011, n. 41: 
              «Art.  2.   (Rafforzamento   della   tutela   e   della
          competitivita' dei  prodotti  a  denominazione  protetta  e
          istituzione del Sistema di qualita' nazionale di produzione
          integrata) 
              (Omissis). 
              6. Con successivi  provvedimenti,  il  Ministero  delle
          politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in
          sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
          le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
          provvede a istituire,  al  proprio  interno,  un  organismo
          tecnico-scientifico, eventualmente organizzato in gruppi di
          lavoro omogenei per materia, con il compito di definire: 
                a) il regime e le modalita' di gestione del Sistema; 
                b) la disciplina produttiva; 
                c)  il  segno  distintivo  con  cui  identificare   i
          prodotti conformi al Sistema; 
                d) adeguate misure di vigilanza e controllo.». 
              - Il Regolamento (CE) 15 dicembre  2006,  n.  1974/2006
          (Regolamento  della  Commissione  recante  disposizioni  di
          applicazione  del  regolamento  (CE)   n.   1698/2005   del
          Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale  da  parte  del
          Fondo europeo agricolo per lo  sviluppo  rurale  (FEASR),e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  23
          dicembre 2006, n. L 368.