Art. 2 
 
                  Clausola di mutuo riconoscimento 
 
  1. Le disposizioni di  cui  all'articolo  1  non  si  applicano  ai
materiali ed oggetti legalmente fabbricati  e/o  commercializzati  in
uno Stato membro dell'Unione europea o in Turchia, ovvero  legalmente
fabbricati in uno degli Stati firmatari dell'Associazione europea  di
libero scambio (EFTA), parte  contraente  dell'accordo  sullo  spazio
economico europeo (SEE), purche' garantiscano un livello  equivalente
di protezione della salute. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Roma, 7 febbraio 2019 
 
                                                  Il Ministro: Grillo 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 

Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2019 
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAAC, Min.  salute  e  Min.  lavoro  e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 361